L’adeguamento antincendio degli edifici scolasici e degli asili nido
Il 21 marzo 2018 è stato emanato un decreto relativo all’applicazione della “normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido”.
Alla luce della scadenza dei termini di adeguamento alla normativa antincendio del 31 dicembre 2017, più volte prorogata, l’obiettivo del decreto è definire un piano di intervento prioritario finalizzato all’adeguamento delle strutture esistenti alle normative di sicurezza antincendio.
Viene dunque stabilito che le attività di adeguamento antincendio delle sedi scolastiche e degli asili nido potranno essere realizzate secondo le indicazioni attuative e la linea programmatica prevista dal Decreto del 21 Marzo 2018.
Tuttavia, rimarranno validi:
– gli obblighi in materia di prevenzione incendi, stabiliti dagli artt. 3 e 4 del DPR 151/11 in merito alla “Valutazione dei progetti” e dei “Controlli di prevenzione incendi”;
– i Decreti M.I. del 26 agosto 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, e del 16 luglio 2014, “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.
In alternativa, la progettazione degli adeguamenti potrà essere effettuata anche attraverso le disposizioni e l’osservanza del Decreto M.I. 3 agosto 2015 “Codice di prevenzione incendi” cosi come integrato dal RTV Decreto M.I. 7 agosto 2017 “Regola tecnica prevenzione incendi per le attività scolastiche”.
Anche in questo caso le attività di adeguamento e di messa a norma delle sedi scolastiche potranno essere articolate secondo le modalità attuative previste dal Decreto.
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