Regolamento Reach 2018
Il 31 maggio 2018 è il termine ultimo per la registrazione di sostanze fabbricate o importate nell’Unione Europea in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all’anno. Dopo questa data ogni sostanza avrà la sua “carta d’identità”, ai sensi del regolamento REACH.
Le sostanze non registrate entro il 31 maggio 2018 non potranno essere più fabbricate, importate e immesse sul mercato.
L’obbligo di registrare tali sostanze presso l’ECHA, nel rispetto del regolamento REACH, può essere imposto a tutte le imprese della UE che fabbricano o importano sostanze chimiche nell’Unione Europea nel quantitativo indicato.
In Italia, la scadenza del 31 maggio 2018, proprio per il basso tonnellaggio indicato, impatterà in particolare sulle Piccole e Medie Imprese (PMI), che costituiscono la maggioranza delle imprese presenti sul territorio nazionale. Molte di queste ancora oggi non sono consapevoli dell’esistenza del Regolamento REACH o, pur conoscendolo, ignorano di essere tra i destinatari dell’obbligo di registrazione delle sostanze, con il rischio concreto di trovarsi impreparate ad affrontare la scadenza ormai prossima.
E’ importante ricordare che le PMI che registrano le loro sostanze ai sensi del Regolamento REACH possono beneficiare di una tassa di registrazione ridotta fino al 95%.
Che cos’è il regolamento Reach
Le sostanze chimiche sono parte della vita quotidiana ed è necessario farne un uso attento e consapevole per tutelare la salute dell’uomo e dell’ambiente.
Il regolamento REACH, acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals, è il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce l’obbligo di registrazione per tutte le sostanze prodotte o importate nell’Unione Europea (UE) in quantità pari o superiori a una tonnellata per anno.
Tale normativa, la più rigorosa al mondo, è entrata in vigore il 1° giugno 2007.
Con il regolamento REACH, l’UE si propone di:
– assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;
– assicurare il buon funzionamento del mercato interno, della competitività dell’industria chimica e dell’innovazione attraverso la conoscenza delle sostanze chimiche e dei loro pericoli;
– promuovere l’uso di sostanze e tecnologie meno pericolose, in sostituzione di quelle che destano maggiore preoccupazione, con la conseguente riduzione dei rischi ambientali e della sperimentazione animale.
Il Regolamento REACH interessa tutte le imprese che producono, importano e utilizzano sostanze chimiche nei paesi dell’UE. Queste hanno l’obbligo di comunicare le informazioni sui pericoli ambientali e sanitari attraverso un fascicolo di dati per la registrazione delle sostanze.
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) riceve e valuta la conformità delle singole registrazioni, mentre gli Stati membri dell’UE sottopongono ad indagine le sostanze selezionate per chiarire quali siano le problematiche iniziali per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Le autorità e i comitati scientifici dell’ECHA stabiliscono se i rischi delle sostanze possano essere gestiti. Qualora ciò non fosse possibile, le autorità hanno la facoltà di mettere al bando tali sostanze, limitarne l’uso o assoggettarle ad un’autorizzazione.
Il regolamento Reach 2018: quali sono le sostanze chimiche interessate
Il Regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche. Questo significa che sono comprese non soltanto quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche le sostanze contenute nei prodotti di uso quotidiano, ad esempio nei detergenti o nelle vernici, e quelle presenti in articoli, come gli abiti, i mobili e gli elettrodomestici. Il Regolamento REACH, quindi, interessa la maggior parte delle aziende di tutta Europa.
L’obbligo di registrazione si applica:
– alle sostanze in quanto tali;
– alle sostanze contenute in miscele;
– a determinate sostanze contenute in articoli.
Le sostanze chimiche già regolamentate da altre normative, ad esempio medicinali o sostanze radioattive, sono parzialmente o totalmente esentate dagli obblighi del Regolamento REACH. Poiché ogni prodotto in commercio contiene sostanze chimiche, il Regolamento coinvolge nella sua applicazione non solo i produttori e gli importatori di sostanze chimiche, ma anche altri attori coinvolti nella catena di approvvigionamento. Questi sono i cosiddetti utilizzatori a valle di sostanze chimiche per la fabbricazione di miscele o di articoli che devono accertarsi che i loro fornitori siano in regola con la registrazione.
L’elenco delle sostanze registrate è consultabile sul sito dell’ECHA.
Regolamento Reach: come registrare una sostanza chimica
La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di un dossier di registrazione contenente alcune informazioni di base sulle caratteristiche della sostanza e, in mancanza di dati disponibili, nell’esecuzione di test sperimentali per caratterizzare le relative proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali.
La registrazione si basa sul principio “una sostanza, una registrazione”. Ciò significa che i fabbricanti e gli importatori della stessa sostanza sono tenuti a collaborare e a presentare insieme la loro registrazione, la quale prevede il versamento di una tariffa.
Qualora non fosse effettuata la registrazione, la sostanza non potrebbe essere fabbricata, importata o immessa sul mercato. Attraverso la registrazione, pertanto, è possibile conoscere:
– l’identità del fabbricante;
– l’identità della sostanza;
– gli usi e le relative istruzioni per un uso sicuro della stessa.
I soggetti interessati hanno la responsabilità di valutare i pericoli e i potenziali rischi delle sostanze che producono o importano. Queste informazioni vengono comunicate all’ECHA tramite il fascicolo di registrazione.
Per la preparazione dei dossier di registrazione è stato messo a punto il software IUCLID.
Per l’invio dei dossier di registrazione si può utilizzare, invece, il software REACH-IT.
Regolamento Reach 2018: le conseguenze per le imprese italiane
Proprio per il basso tonnellaggio considerato, la scadenza del 31 maggio 2018 impatterà in particolare sulle Piccole e Medie Imprese (PMI), che costituiscono la maggioranza delle aziende presenti sul territorio italiano. Molte di queste ancora oggi non sono consapevoli dell’esistenza del Regolamento REACH o, pur conoscendolo, ignorano di essere tra i destinatari dell’obbligo di registrazione delle sostanze, con il rischio concreto di trovarsi impreparate ad affrontare la scadenza ormai prossima.
E’ importante ricordare che le PMI che registrano le loro sostanze ai sensi del Regolamento REACH possono beneficiare di una tassa di registrazione ridotta fino al 95%, richiedendo lo sconto durante la sottomissione del dossier di registrazione tramite il portale REACH-IT.
Per garantire un trattamento equo, l’ECHA verifica in un secondo momento la correttezza di tale autocertificazione, richiedendo prove concrete delle dimensioni dell’impresa dichiarante.
In vista della scadenza del 31 maggio 2018, le PMI possono inoltre beneficiare di alcuni strumenti informatici utili predisposti dall’ECHA, tra cui “IUCLID Cloud Service”. Si tratta un’applicazione online per la gestione del processo di registrazione che, grazie ad un ambiente cloud, garantisce la protezione dei dati caricati e l’accesso agli stessi in ogni momento ed in qualsiasi luogo, evitando quindi problemi legati all’installazione e all’aggiornamento del Software per la preparazione dei dossier IUCLID.
Regolamento Reach: assistenza e supporto alle aziende
Il Gruppo Igeam propone numerosi servizi di consulenza ed assistenza alle aziende coinvolte nella gestione delle sostanze chimiche, per l’implementazione e la verifica della conformità alle disposizioni del regolamento REACH.
Nello specifico forniamo supporto:
– nella verifica di conformità normativa delle SDS;
– nella verifica di congruenza tra informazione riportate in allegato alle SDS e prime 16 sezioni;
– nella comprensione dell’allegato alle SDS di miscele (focus su metodo LCID o SUMI);
– nell’identificazione del ruolo dell’azienda nella catena di approvvigionamento sostanze/miscele/articoli e nella relativa verifica di corretto espletamento adempimenti REACH in funzione del ruolo;
– nella presa in carico del ruolo di Referente REACH aziendale;
– nella verifica di congruenza tra modalità d’impiego e usi identificati dal produttore;
– nella verifica di congruità tra le condizioni d’impiego e le misure di gestione del rischio approntate e quelle riferite nell’ES dal produttore;
– nell’interazione tra scenario di esposizione e la valutazione del rischio chimico;
– nella corretta gestione degli adempimenti REACH in relazione al ruolo dell’azienda nell’ambito della filiera di produzione.
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