Alla luce dell’emergenza Covid-19, Inail ha attivato un servizio specifico per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili.
Sono considerati tali i lavoratori maggiormente esposti al rischio a causa:
- dell’età;
- della condizione da immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso da più co-morbilità;
- di una pregressa infezione da Covid-19 o da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.
L’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro di organizzazioni pubbliche e private assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori che, per le caratteristiche indicate, risultano più esposte al rischio.
Nomina del medico competente
Anche i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto:
- dovranno garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, potendo alternativamente scegliere tra la nomina di un medico competente ovvero la possibilità di farne richiesta ai servizi territoriali dell’Inail.
Per effetto della legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, Inail ha reso di nuovo disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio telematico per l’inoltro delle richieste di visita medica per Sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili.
Come riportato dall’Inail, l’art. 19 del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. decreto Milleproroghe), come convertito dalla l. 26 febbraio 2021 n. 21, ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020.
I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 30 aprile 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online.
Circolare su lavoratori/lavoratrici fragili
Il 4 settembre scorso, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute hanno pubblicato una circolare congiunta che fornisce alcune indicazioni operative in merito alle modalità di espletamento delle visite e del giudizio medico-legale. In particolare è oggetto di chiarimento il concetto di fragilità, alla luce dei risultati emersi dai dati epidemiologici più recenti relativi alle caratteristiche dei soggetti più colpiti dal Covid-19.
Nel protocollo condiviso del 24 aprile 2020, le indicazioni operative del Ministero della Salute sottolineavano l’opportunità che il medico competente fosse coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, raccomandando di porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
In quel periodo, i dati epidemiologici a disposizione evidenziavano come la maggiore fragilità fosse evidente:
- nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età);
- in presenza di co-morbilità tali da caratterizzare una condizione di maggiore rischio.
La fragilità alla luce dei nuovi dati
I dati più recenti hanno mostrato come la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione sia associata alla presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia.
Sulla base di queste considerazioni lo stesso concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto.
Sul piano più strettamente operativo, ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio di da SARS-Co V-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con documentazione medica attestante la relativa patologia.
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