Il sistema nazionale della certificazione per la parità di genere entrato in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede una serie di incentivi sulla base di un punteggio di certificazione sulla base di standard di applicazione riconosciuti dagli organismi deputati al rilascio.
Gli standard di applicazione
I parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere sono quelli contenuti nella Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 in vigore dal 16 marzo 2022.
Sono state individuate 6 aree di indicatori chiave di prestazione (KPI) e 4 fasce di classificazione delle organizzazioni in base al numero di dipendenti/addetti:
L’appartenenza alla fascia 3 e 4 comporta l’applicazione di tutti gli indicatori, mentre sono previste semplificazioni per le organizzazioni appartenenti alla fascia 1 e 2.
Gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del Reg. CE 765/2008, rilasceranno le certificazioni biennali della parità di genere alle aziende che raggiungeranno un punteggio minimo del 60%, sulla base della comunicazione effettuata entro:
· il 30 settembre 2022 (in fase preliminare per il solo biennio 2020-2021);
· il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio, per i successivi bienni.
Incentivi per la parità di genere
La L. 162/2021 ha previsto degli incentivi e delle premialità destinate alle aziende che otterranno la certificazione nel 2022 consistenti in:
- sgravi contributivi a favore delle aziende che al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento siano in possesso della certificazione, applicato su base mensile che non può essere superiore all’1% dei contributi dovuti, né oltrepassare il limite massimo di € 50.000 annui per azienda (art. 5, c. 1 e 2, L. 162/2021);
- un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti (art. 5, c. 3, L. 162/2021);
- una riduzione del 30% della garanzia fideiussoria per la partecipazione a gare pubbliche (art. 93, c. 7, D. Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 34, c. 1, DL 36/2022);
- un criterio premiale nella valutazione dell’offerta, che le amministrazioni aggiudicatrici dovranno indicare nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito (art. 95, c. 13, D. Lgs. 50/2016, modificato dall’art. 34, c. 2, DL 36/2022);
Il possesso della certificazione, inoltre, eviterà l’esclusione dalle domande di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC, in quanto l’art. 47 del DL 77/2021 prevede che le aziende siano tenute a produrre contestualmente, a pena di esclusione, copia del rapporto.
Gli incentivi sono finanziati coi fondi della “missione 5 del PNRR”.
La Legge di bilancio per il 2022 (L. 234/2021) ha inoltre stanziato risorse per l’acquisizione della certificazione da parte delle imprese e ha istituito un fondo per finanziarie tutte quelle attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere.
Modalità e termini di comunicazione
Le aziende redigono il rapporto esclusivamente in modalità telematica, utilizzando l’apposito portale del Ministero del Lavoro e indicando le informazioni contenute nell’allegato A del Decreto.
Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del Lavoro.
La trasmissione va effettuata entro:
· il 30 settembre 2022 (in fase preliminare per il solo biennio 2020-2021);
· il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio, per i successivi bienni.
La procedura informatica rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto, in assenza di errori o di incongruenze.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA). Successivamente alla trasmissione, la consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del Lavoro, al Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
Una copia del rapporto deve essere resa disponibile al lavoratore che ne faccia richiesta per usufruire della tutela giudiziaria prevista dal D.Lgs. 198/2006.
Il Ministero del Lavoro pubblica sul proprio sito web istituzionale, in un’apposita sezione, l’elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l’elenco di quelle che non lo hanno trasmesso.
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