E’ in vigore dal 11/8/23 il DL n. 105 del 10/8/23, recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”.
Come anticipato ad inizio agosto dal comunicato stampa del Governo, l’articolo 9 della nuova norma cancella gli obblighi finora vigenti in materia di isolamento e autosorveglianza. Le nuove indicazioni coinvolgono direttamente le aziende, obbligando i Datori di Lavoro ad osservare adeguate misure preventive per tutelare la salute dei propri collaboratori.
L’obbligo del datore di lavoro di gestire il rischio generico aggravato da Covid (proteggendo i lavoratori dal contagio sul luogo di lavoro) è sempre vigente e verosimilmente rimarrà tale, perché è solo una specifica declinazione dell’art. 28 del D.Lgs 81/08, che prevede di adottare adeguate misure preventive laddove un rischio per la salute o la sicurezza, connesso al lavoro, sia effettivamente presente.
Questo vale in particolare per la tutela dei lavoratori fragili, quando per motivi organizzativi non possono essere adibiti allo smart working, al lavoro in ambiente isolato o evitare contatto col pubblico. In questi casi il fatto di rendere cogenti nell’ambito delle regole aziendali, le raccomandazioni del Ministero della Salute appare doveroso e minimale (e soprattutto di buon senso).
Per quanto riguarda le mascherine chirurgiche, la disposizione del Ministero è del tutto coerente con l’attuale inquadramento del rischio Covid. La mascherina chirurgica non è in grado di proteggere chi la indossa dal contagio, per questo non viene considerata un DPI. Nonostante questo è perfettamente in grado di prevenire la diffusione di droplet e aerosol da parte di chi la indossa, tutelando gli altri dal contagio. Questo è l’uso per cui è fabbricata e l’ambito in cui viene adottata (che è lo stesso caso a cui fa riferimento la circolare: soggetto positivo sintomatico che non deve contagiare gli altri).
Quali le indicazioni per gli ambienti di lavoro?
Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro dall’aggiornamento delle misure Anti Sars-CoV-2 si possono trarre le seguenti indicazioni:
- Le persone positive sintomatiche (tosse, raffreddore, febbre, ecc.) NON possono essere ammesse al lavoro (questo sia perché la circolare dice espressamente che “devono rimanere a casa fino al termine dei sintomi”, sia per il possibile contatto con persone fragili presenti tra i colleghi di lavoro o tra i clienti). In questo caso il lavoratore positivo va invitato a recarsi del medico curante per la certificazione di malattia;
- Le persone positive sintomatiche possono rientrare al lavoro dopo la scomparsa dei sintomi (indipendentemente dai giorni trascorsi dal test);
- Le persone positive ASINTOMATICHE possono andare al lavoro indossando mascherina chirurgica o FFP2 (è corretta la reintroduzione della mascherina chirurgica in quanto protezione verso gli altri);
- Non è più necessario il contact tracing, ma i soggetti fragili vanno avvertiti in caso di contatto con persone positive;
- E’ stata abrogata la misura della quarantena/autosorveglianza, ma i contatti stretti che sviluppano sintomi devono fare un test e in caso di positività si applicano le misure previste per i casi postivi sintomatici.
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