Rentri e il sistema di tracciabilità dei rifiuti

27 Febbraio 2024

Il RENTRI è lo strumento, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Il RENTRI è articolato in:

  1. una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
  2. una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.

 

Soggetti Obbligati

Ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. i. sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

a. Produttori di rifiuti pericolosi;

b. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, 3, lettere c), d) e g)1 con più di 10 dipendenti2;

c. Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

d. Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi

e. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;

f. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi3;

g. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

h. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.

Non sono, invece, tenuti ad iscriversi:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'art. 184, 3, lettere c), d) e g);
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.

È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.

Principali termini e scadenze

Con D.M. 4 aprile 2023, n.59, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 maggio 2023, è stato adottato il regolamento recante “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e i relativi allegati che disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs 152/2006”.

L’articolo 13 del citato regolamento stabilisce la tempistica per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti interessati mentre gli articoli 9, 4 e 7 del citato regolamento, stabiliscono le tempistiche per l’applicabilità dei nuovi modelli nonchè delle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico e sul formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale.

Il Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023 (RENTRI) fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste dal citato regolamento.

Nella tabella seguente si riporta una sintesi delle principali scadenze.

 

Soggetti

 

Iscrizione al RENTRI

Digitalizzazione4

Importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo5

 

Tenuta registri in formato digitale

 

Emissione FIR in formato digitale

 

Diritto di segreteria

Contributo annuale (primo anno)

Contributo annuale (anni successivi)

enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per

tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 186

dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025

dal 13/02/2025

dal 13/02/2026

€ 10,00

€ 100,00

€ 60,00

enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti

dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025

dalla data di iscrizione al RENTRI

dal 13/02/2026

€ 10,00

€ 50,00

€ 30,00

tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati

dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026

dalla data di iscrizione al RENTRI

dal 13/02/2026

€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00

Sono stati emanati, inoltre, i seguenti provvedimenti:

  • Decreto Direttoriale n.143/2023 del 6 novembre 2023 (RENTRI) definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n.59 di seguito indicate:
    • Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera;
    • Istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera;
    • Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera;
    • Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).
  • Il Decreto Direttoriale 251/2023 del 19 dicembre 2023 (RENTRI) definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023:
      • Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti;
      • Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.

Deleghe

Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, i seguenti soggetti per gli adempimenti relativi all'iscrizione e trasmissione dei dati al RENTRI:

  1. associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse;
  2. gestori del servizio di raccolta;
  3. gestori del circuito organizzato di raccolta, di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, per ogni unità locale, un unico soggetto. Se deve iscrivere più unità locali può delegare soggetti diversi.

La delega comprende l'iscrizione al RENTRI e la trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico e dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e ogni altro adempimento previsto dal D.M. 59/2023. È possibile limitare la delega alla sola iscrizione e trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico senza delegare la trasmissione dei dati del FIR.

Questa delega non ricomprende la delega per la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti che invece è disciplinata dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006. La delega ai soggetti delegati può essere comunicata in due modalità:

  1. dal produttore iniziale di rifiuti al momento dell’iscrizione o successivamente ad In tal caso il produttore iniziale di rifiuti dovrà indicare il soggetto delegato preliminarmente iscritto;
  2. dal soggetto delegato, una volta iscritto, inserendo i dati del produttore iniziale di ; in questo caso il RENTRI trasmette via PEC al produttore iniziale di rifiuti la richiesta di conferma della delega. Il soggetto delegato, sulla base degli accordi con il produttore iniziale di rifiuti, può indicare se il pagamento del contributo annuale e dei diritti di segreteria viene effettuato dal produttore stesso o dal soggetto delegato.

In caso di conferma della delega viene attivata un’area riservata tramite la quale il produttore inziale di rifiuti potrà consultare l’attività svolta dal soggetto delegato per proprio conto.

L'annullamento della delega può essere effettuato dal soggetto delegato o dal produttore iniziale dei rifiuti. In entrambi i casi l'annullamento viene notificato tramite PEC dal sistema.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda al Portale Supporto (rentri.gov.it)

Note

1. Art. 184
1 Art. 184 c. 3 Sono Rifiuti Speciali: [….] c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; […]; g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie. [ndr: Art. 184 c. 2: Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)];
2. Il numero dei dipendenti
2 Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all'impresa e non alla singola unità locale. Qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.
3. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
3 Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui all’art. 13 comma 1 del D.M. 4 aprile 2023, n.59.
4. I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR
4 I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.
5. I soggetti obbligati
5 I soggetti obbligati versano al momento dell'iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi). Per unità locale si intende, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto 4 aprile 2023, n. 59, “una sede operativa, quale, a titolo esemplificativo, laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ovvero sede amministrativa o gestionale, quale, a titolo esemplificativo, ufficio, magazzino, deposito, ubicata in luogo coincidente o diverso dalla sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero attività per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”.
6. Art. 18 (Deleghe)
6 Art. 18 (Deleghe). L’articolo disciplina la possibilità, per i produttori iniziali di rifiuti, di adempiere agli obblighi di cui al Titolo III (registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) del decreto 4 aprile 2023 , n. 59, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta.

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