Il RENTRI è lo strumento, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
Il RENTRI è articolato in:
- una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
- una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.
Soggetti Obbligati
Ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. i. sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:
a. Produttori di rifiuti pericolosi;
b. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, 3, lettere c), d) e g)1 con più di 10 dipendenti2;
c. Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d. Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi
e. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
f. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi3;
g. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
h. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
Non sono, invece, tenuti ad iscriversi:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'art. 184, 3, lettere c), d) e g);
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.
È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.
Principali termini e scadenze
Con D.M. 4 aprile 2023, n.59, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 maggio 2023, è stato adottato il regolamento recante “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e i relativi allegati che disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs 152/2006”.
L’articolo 13 del citato regolamento stabilisce la tempistica per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti interessati mentre gli articoli 9, 4 e 7 del citato regolamento, stabiliscono le tempistiche per l’applicabilità dei nuovi modelli nonchè delle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico e sul formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale.
Il Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023 (RENTRI) fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste dal citato regolamento.
Nella tabella seguente si riporta una sintesi delle principali scadenze.
Soggetti |
Iscrizione al RENTRI |
Digitalizzazione4 |
Importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo5 |
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Tenuta registri in formato digitale |
Emissione FIR in formato digitale |
Diritto di segreteria |
Contributo annuale (primo anno) |
Contributo annuale (anni successivi) |
||
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 186 |
dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 |
dal 13/02/2025 |
dal 13/02/2026 |
€ 10,00 |
€ 100,00 |
€ 60,00 |
enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti |
dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
dal 13/02/2026 |
€ 10,00 |
€ 50,00 |
€ 30,00 |
tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati |
dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
dal 13/02/2026 |
€ 10,00 |
€ 15,00 |
€ 10,00 |
Sono stati emanati, inoltre, i seguenti provvedimenti:
- Decreto Direttoriale n.143/2023 del 6 novembre 2023 (RENTRI) definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n.59 di seguito indicate:
- Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera;
- Istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera;
- Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera;
- Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).
- Il Decreto Direttoriale 251/2023 del 19 dicembre 2023 (RENTRI) definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023:
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- Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti;
- Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.
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Deleghe
Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, i seguenti soggetti per gli adempimenti relativi all'iscrizione e trasmissione dei dati al RENTRI:
- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse;
- gestori del servizio di raccolta;
- gestori del circuito organizzato di raccolta, di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, per ogni unità locale, un unico soggetto. Se deve iscrivere più unità locali può delegare soggetti diversi.
La delega comprende l'iscrizione al RENTRI e la trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico e dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e ogni altro adempimento previsto dal D.M. 59/2023. È possibile limitare la delega alla sola iscrizione e trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico senza delegare la trasmissione dei dati del FIR.
Questa delega non ricomprende la delega per la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti che invece è disciplinata dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006. La delega ai soggetti delegati può essere comunicata in due modalità:
- dal produttore iniziale di rifiuti al momento dell’iscrizione o successivamente ad In tal caso il produttore iniziale di rifiuti dovrà indicare il soggetto delegato preliminarmente iscritto;
- dal soggetto delegato, una volta iscritto, inserendo i dati del produttore iniziale di ; in questo caso il RENTRI trasmette via PEC al produttore iniziale di rifiuti la richiesta di conferma della delega. Il soggetto delegato, sulla base degli accordi con il produttore iniziale di rifiuti, può indicare se il pagamento del contributo annuale e dei diritti di segreteria viene effettuato dal produttore stesso o dal soggetto delegato.
In caso di conferma della delega viene attivata un’area riservata tramite la quale il produttore inziale di rifiuti potrà consultare l’attività svolta dal soggetto delegato per proprio conto.
L'annullamento della delega può essere effettuato dal soggetto delegato o dal produttore iniziale dei rifiuti. In entrambi i casi l'annullamento viene notificato tramite PEC dal sistema.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda al Portale Supporto (rentri.gov.it)