Come si gestisce la sicurezza delle manifestazioni pubbliche
Negli ultimi mesi, in Italia, la gestione della sicurezza delle manifestazioni pubbliche ha assunto una rilevanza sempre maggiore e il Ministero dell’Interno ha messo a punto diverse disposizioni nel tentativo di regolamentare, in modo ottimale, tutti gli aspetti integrati di security e safety.
Il 18 luglio scorso, in particolare, il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare sui modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, che ha sostituito di fatto la legislazione precedente.
L’obiettivo è stato individuare le migliori ed efficaci strategie operative per l’incolumità e la sicurezza delle persone, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali.
Ma quali eventi e valutazioni hanno creato le condizioni per la pubblicazione di questa circolare sulle manifestazioni pubbliche?
Nel 2017 la tragedia di Piazza San Carlo a Torino, avvenuta in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, e il pericolo legato alla minaccia terroristica avevano spinto ad un intervento più stringente nella gestione della sicurezza delle manifestazioni pubbliche.
In particolare, le linee guida del Ministero dell’Interno e le Circolari e disposizioni operative emanate dal Capo della Polizia e dal Capo Dipartimento dei VVF nel 2017, erano state utili per l’individuazione delle migliori strategie operative attraverso la qualificazione degli aspetti di:
– Safety, come i dispositivi e le misure di sicurezza strutturali a salvaguardia delle persone e della loro incolumità;
– Security, come i servizi di ordine e sicurezza pubblica da mettere in atto sul campo.
Tuttavia queste linee guida avevano mostrato alcuni limiti sia nell’applicazione pratica che nei contenuti del modello organizzativo e procedurale. Per questa ragione, nel 2018 è diventata sempre più urgente la necessità di una rivisitazione e di una reductio ad unum di tutte le linee di indirizzo diffuse precedentemente.
Cosa prevede la circolare
La circolare del Ministero dell’Interno è finalizzata al superamento di alcune rigidità emerse in fase applicativa, con il chiaro obiettivo di sviluppare un approccio flessibile nella gestione del rischio e della sicurezza delle manifestazioni pubbliche. Tale flessibilità consentirebbe di tener conto in modo più puntuale ed efficace delle caratteristiche specifiche e del carattere di vulnerabilità di ciascun evento.
Vediamo dunque nel dettaglio i punti più significativi della circolare del Ministero dell’Interno, finalizzata alla gestione della sicurezza delle manifestazioni pubbliche.
Normativa di riferimento
Le normative considerate come riferimento nella gestione della sicurezza delle manifestazioni pubbliche sono:
DM 19.08.1996 che indica l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
DM 18.03.1996 che si riferisce alle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.
Istanza autorizzatoria
In tutte le manifestazioni pubbliche per cui è necessaria la presentazione di una istanza autorizzatoria, le previsione delle misure di sicurezza spetterà all’Organizzatore dell’evento. Tale presentazione dovrà avere luogo con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento, presso il Comune di competenza territoriale, o nel caso di eventi di pubblico spettacolo con l’acquisizione anche del parere della Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo.
Inoltre, nel caso di profili di safety e security particolarmente complessi o qualora si ipotizzino specifiche condizioni di criticità legate alla manifestazione pubblica in quanto tale (es. tipologia, luogo, caratteristiche dei partecipanti, ecc), dovrà essere condotta un’analisi coordinata ed integrata dell’evento attraverso la consultazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ed il Comandante provinciale dei VVF.
Capienza dell’area della manifestazione pubblica
Per le aree destinate ad ospitare le manifestazioni pubbliche si dovrà definire una capienza massima, tenendo conto che la densità di affollamento massima è pari a 2 persone/m2.
Per quanto riguarda i percorsi di allontanamento dall’area, il numero dei varchi preposti non dovrà essere inferiore a tre.
Inoltre, anche nel caso di libero accesso, dovranno essere predisposti controlli agli ingressi alle aree delimitate dell’evento attraverso sistemi come l’emissione di titolo di accesso gratuito o con conta-persone.
Suddivisione della zona in settori
La suddivisione in settori è richiesta, in termini di safety, per un affollamento superiore a 10.000 persone. Fino a 20.000 persone la suddivisione dovrà essere di almeno due settori. Oltre, invece, la separazione dovrà essere in almeno tre settori.
I settori della manifestazione pubblica devono essere definiti nel rispetto dei seguenti requisiti:
- i settori dovranno essere separati tra loro mediante l’interposizione di spazi liberi in cui è vietato lo stazionamento di pubblico ed automezzi non in emergenza aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
- lungo la delimitazione della suddetta zona di separazione si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.;
- le separazioni di tipo “mobile” devono garantire la resistenza ad una pressione su metro lineare superiore a 300 N/m al fine di evitare che, a seguito di ribaltamento, le stesse separazioni possano causare la caduta di persone e il conseguente calpestamento;
- lungo le separazioni di tipo mobile si dovranno prevedere degli attraversamenti presidiati in ragione di uno ogni 10 m.
Protezione antincendio
Per ogni manifestazione pubblica si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell’area del palco / scenografia.
Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato, messo a disposizione dall’organizzatore.
In manifestazioni pubbliche ove sia prevista l’affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all’art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l’impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.
Operatori di sicurezza
Nell’ambito della gestione della sicurezza della manifestazione pubblica, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:
- assistenza all’esodo;
- instradamento e monitoraggio dell’evento;
- lotta all’incendio.
Per l’espletamento di tali mansioni, l’organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:
1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l’idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
2. Addetti alla lotta all’incendio e alla gestione dell’emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell’art. 3 della Legge 609/96.
Per lo svolgimento della funzione di assistenza all’esodo, all’instradamento ed al monitoraggio dell’evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.
Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad 1 unità ogni 250 persone presenti. Ogni 20 operatori dovrà essere previsto almeno 1 coordinatore di funzione.
Addetti alla lotta antincendio
Nelle manifestazioni pubbliche, agli operatori sopra indicati deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.
Per le manifestazioni pubbliche caratterizzate da un’alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall’art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Vengono pertanto confermati quali operatori sia coloro che con un percorso di volontariato strutturato o un percorso professionalizzante hanno acquisito competenze utili ai fini del ruolo da ricoprire, sia coloro che hanno ricevuto una formazione specifica in materia di assistenza all’esodo, instradamento e monitoraggio dell’evento.
Affiancati inevitabilmente da addetti alla lotta all’incendio in numero congruo e con formazione da DM 10 marzo 1998 completa di abilitazione.
In riferimento ai volontari della Protezione Civile occorrerà raccordarsi a quanto stabilito dalle indicazioni regionali già emanate per l’attivazione degli stessi.
Gestione dell’emergenza
La pianificazione delle procedure in caso di emergenza dovrà tenere conto delle caratteristiche del sito e del tipo di manifestazione pubblica.
Dopo la valutazione dei rischi, il responsabile dell’organizzazione dell’evento dovrà redigere un piano d’emergenza che dovrà riportare:
- le azioni da mettere in atto in caso d’emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l’evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all’instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l’intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l’organizzazione dell’evento;
- le specifiche misure per l’assistenza alle persone diversamente abili.
I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell’ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d’intervento.
Comunicazione del piano di emergenza
Al pubblico partecipante dovranno essere comunicati gli elementi salienti del piano di emergenza, prima, durante e alla fine della manifestazione pubblica.
Nello specifico le informazioni preventive dovranno riguardare:
- i percorsi di allontanamento;
- le procedure operative predisposte per l’evento;
- le figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell’emergenza.
In caso di evento incidentale si dovrà prevedere una comunicazione in tempo reale con il pubblico, con l’obiettivo di definire i comportamenti più adatti per il superamento della criticità.
Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:
- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l’area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell’area della manifestazione.
Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l’organizzazione.
Segnaletica di sicurezza
L’installazione della segnaletica di sicurezza dovrà avvenire al fine di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento.
A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D.Leg. 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l’ubicazione dei varchi di esodo.
Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un’altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell’area della manifestazione.
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