Come è noto, alla fine del 2018 è stato definitivamente abolito il Sistri, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. La soppressione è diventata effettiva quando il Decreto “Semplificazioni” è stato convertito in legge.
Le ragioni che hanno portato all’abolizione del Sistri sono molteplici. Con la sua introduzione nel 2010 si intendeva rafforzare il processo di informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali. L’obiettivo era centralizzare il sistema di rilevazioni attraverso l’utilizzo di dispositivi elettronici.
Di fatto, però, il Sistri non è mai entrato in funzione. Come ha osservato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, il sistema di controllo ha rappresentato in questi anni “uno dei più grandi sprechi nella gestione dei rifiuti speciali”, con un costo per le imprese e lo Stato superiore a 140 milioni di euro dal 2010.
A questo punto, con l’abolizione del Sistri quali novità vengono introdotte? Cosa cambia per le aziende e gli enti direttamente coinvolti nel processo?
Abolito il Sistri, le novità non si sono fatte attendere. Infatti a decorrere dal 13 febbraio 2019 è stato istituito il “nuovo” Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, che nelle intenzioni rappresenta un passo in avanti rispetto al sistema precedente.
L’iscrizione al registro è richiesta:
Il Registro sarà gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. In particolare, attraverso un successivo decreto, il Ministero sarà chiamato a definire:
Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti dovrebbe avere una struttura più snella rispetto al sistema precedente, con costi di contribuzione inferiori rispetto a quelli previsti dal Sistri.
In attesa del successivo decreto, come devono comportarsi le aziende e gli enti interessati?
La tracciabilità dei rifiuti rimane garantita “con la tenuta del registro di carico e scarico e del formulario per il trasporto dei rifiuti, nonché con la trasmissione del MUD”.
In particolare, è necessario effettuare gli adempimenti nel rispetto degli articoli 188, 189, 190 e 193 del Codice Ambiente, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (decreto di attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti).
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