23 Dicembre 2024

Benvenuto nella nostra sezione dedicata al Rentri, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Questa pagina nasce con l'obiettivo di fornire risposte chiare e precise alle domande più frequenti raccolte durante l'ultimo webinar sulla tematica.

Grazie al contributo di esperti del settore, abbiamo creato una raccolta di oltre cento domande, organizzate per argomento, per aiutarti a navigare con facilità tra gli aspetti normativi, tecnici e operativi del Rentri.

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Mud

Il MUD 2026 come si dichiarerà?
Ad oggi non ci sono Indicazioni in merito alla dichiarazione MUD 2026. Si presume che questa dovrà essere effettuata.
Il MUD è obbligatorio per tutti?
Il MUD è obbligatorio per determinate tipologie Aziende, in particolare per tutti i produttori di rifiuti pericolosi.

OPERARE SUL RENTRI

I lavoratori somministrati vengono assimilati a dipendenti in quanto organicamente partecipanti alla produzione dei rifiuti?
Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sono inclusi: i dipendenti a tempo pieno; i dipendenti a tempo parziale e stagionali, conteggiati come frazioni di unità lavorative, in base a quanto stabilito dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive; titolare e soci vanno considerati nel conteggio solo se inquadrati come dipendenti formalmente dell’azienda, ossia regolarmente a libro paga.
Fino a tutto il 15/02/2026 si potrà utilizzare ancora il solo cartaceo?
Il nuovo modello di registro carico e scarico verrà utilizzato in formato cartaceo, solo per quelle aziende che non effettueranno l’iscrizione secondo le scadenze stabilite. Dalla data di iscrizione dovrà essere utilizzato il registro telematico, abbandonando il cartaceo.
Come dobbiamo comportarci con le giacenze che avremo al 13/02/2025? Dovremo fare un carico fittizio nel Rentri? Sarà una voce specifica per caricare eventuali giacenze anno 2024?
Non sarà necessario riportare nessuna giacenza nel nuovo registro, basterà quindi proseguire con la numerazione.
Per chi ha l'obbligo di registrazione mensile occorre fare la comunicazione entro la fine del mese precedente?
Tutte le operazioni che verranno registrate nel rentri telematico, dovranno essere trasmesse entro la fine e del mese successivo. Quindi se si dovesse caricare un rifiuto in data 14.03.2025, l’operazione dovrà essere trasmessa entro il 30.04.2025
Le operazioni di Carico e Scarico vengono trasmesse singolarmente al RENTRI oppure si fanno comunicazioni periodiche di riepilogo?
Le operazioni sono trasmesse singolarmente.
Le aziende con meno di 10 dipendenti, che non producono rifiuti pericolosi. Cosa devono fare?
Le aziende con meno di dieci addetti produttori di rifiuti non pericolosi ad oggi non hanno nessun obbligo di iscrizione e di tenuta del registro di carico e scarico, ma dovranno comunque utilizzare i nuovi formati di Fir e mantenerli in formato digitale.
Il formato cartaceo in mio possesso va sostituito o va bene fino al 2026?
L’attuale registro di carico e scarico non potrà più essere utilizzato a partire dal 13/02/2025.
Una versione demo dove fare delle prove di inserimento prima di partire con Rentri ufficialmente? Scaricando il registro elettronico ci si può esercitare prima dell'obbligo?
Ad oggi è possibile effettuare prove all’interno dell’area DEMO disponibile sul sito www.rentri.gov.it
Se produco un rifiuto pericoloso per la prima volta dopo il 13/2/25 quanto tempo ho per registrarmi al Rentri?
È necessario effettuare l’iscrizione e al RENTRI non appena venga prodotto il rifiuto o si abbia la presunzione di volersi disfare del rifiuto, e comunque sempre prima di avviare lo smaltimento.
L'eventuale correzione su dati di registrazione, come vanno gestiti? Se nel primo anno ci fossero delle inesattezze formali, potrebbero essere corretti? se si come
Tutte le modifiche o annullamenti devono essere eseguite con le operazioni di rettifica
Posso scaricare e vidimare i FIR senza registrarmi essendo ditta che trasporta rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti?
Si è possibile all’interno dell’apposita area soggetti non iscritti.
Non ho capito le tempistiche per registrare i movimenti dicarico/scarico. In un primo momento vi ho sentito dire entro la fine del mese successivo, poi ho sentito entro 10 giorni
La normativa in materia di Registro di Carico e Scarico prevede un limite di 10 giorni lavorativi per la tempestiva annotazione del carico (produzione) ovvero dello scarico (trasporto) dei rifiuti nel Registro (Art. 190 TUA). Con l’entrata in vigore del RENTRI, sarà necessario TRASMETTERE successivamete le operazioni annotate nel registro come da procedura sopra, entro la fine del mese successivo dall’operazione.
Tutti i FIR vanno trasmessi al Rentri o solo quelli di sost pericolose
con l’entrata in vigore del RENTRI, sarà necessario TRASMETTERE successivamente tutte le operazioni annotate nel registro come da procedura sopra, entro la fine del mese successivo dall’operazione. Questa procedura vale per le operazioni di carico e scarico.

SOFTWARE E INTEROPERABILITA’

Che tipo di software serve per entrare nel RENTRI senza utilizzare sempre il proprio SPID da delegato dell'operatore?
Sul mercato informatico, sono presenti diversi software per la gestione dei rifiuti, per poter operare sul RENTRI, è necessario che questi siano configurati con la nuova mo dalitàdi gestione. IGEAM CONSULTING e STUDIO SANITAS, possono proporvi dei sistemi informatici in attuazione alla normativa.

SOGGETTI INCARICATI E DELEGATI

Il soggetto delegato è quindi obbligatorio?
No, il soggetto delegato non è obbligatorio.
Chi può essere il soggetto delegato? Esistono requisiti? quali sono?
È una associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152/2006, delegati dal Produttore iniziale in base all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59. I soggetti delegati devono essere iscritti al Rentri.
Nr max delegati? Incaricati? ...e sub incaricati nn sono accennati??
Il delegato può essere uno per ogni azienda. L’incaricato è una persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto del rappresentante dell’operatore (azienda); non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell’impresa o dell’ente e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE). L'operatore (azienda) può inserire il nominativo di una o più persone fisiche (incaricati), che opereranno per suo conto, al momento dell'iscrizione o successivamente a essa. Gli incaricati possono essere anche soggetti esterni. Il soggetto incaricato può nominare anche dei sub incaricati con specifici ruoli (es. operare solo per una unità locale).
Sostanzialmente, quindi, l'incaricato può solo iscrivere l'operatore al Rentri, mentre la gestione del registro (carico/scarico ecc) può essere fatta solo dal delegato (ass. di categoria ecc.) giusto?
Sia gli incaricati che i delegati possono lavorare sul Rentri (es. generare un Formulario, annotare sul Registro, trasmettere dati) se sono stati abilitati dall’operatore (azienda).
Bisogna accedere con spid personale del legale rappresentante o con spid a uso professionale?
L'accesso al portale RENTRI avviene esclusivamente mediante autenticazione, al fine di acquisire l'identità digitale del soggetto che accede. L’accesso al portale RENTRI può essere effettuato da: • una persona fisica attraverso il proprio dispositivo di identità digitale: SPID persona fisica, SPID ad uso professionale per la persona fisica, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE); • una persona fisica che utilizza un dispositivo di identità digitale riferito alla persona giuridica (SPID persona giuridica o SPID ad uso professionale per la persona giuridica).
Se si fa un'interoperabilità con il software aziendale si evita di entrare ogni volta che si fa una registrazione con lo spid personale
L’utilizzo di un software gestionale consente di utilizzarlo normalmente attraverso credenziali specifiche, senza effettuare accesso con Spid.
Esiste un limite massimo al numero di incaricati che una società può nominare per la gestione del sistema RENTRI. È possibile avere più incaricati contemporaneamente, e ci sono eventuali requisiti specifici o restrizioni da rispettare?
Non c’è un numero limite di incaricati. È possibile in qualsiasi momento modificare l'elenco degli incaricati; la modifica non costituisce una variazione oggetto di diritto di segreteria. L'incaricato non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell’impresa o dell’ente o di altro soggetto non rientrante nell’ ente o nell’impresa. L'incaricato che opera per conto dell’operatore può essere anche un soggetto esterno.
Le credenziali digitali per l’accesso (ad esempio lo SPID) dev’essere quello “aziendale”
L'accesso al portale RENTRI avviene esclusivamente mediante autenticazione, al fine di acquisire l'identità digitale del soggetto che accede. L’accesso al portale RENTRI può essere effettuato da: • una persona fisica attraverso il proprio dispositivo di identità digitale: SPID persona fisica, SPID ad uso professionale per la persona fisica, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE); una persona fisica che utilizza un dispositivo di identità digitale riferito alla persona giuridica (SPID persona giuridica o SPID a uso professionale per la persona giuridica).
E' necessario quindi da parte del legale rappresentante nomina scritta alla persona incaricata?
È preferibile che le persone incaricate abbiano una nomina scritta.
Ferma restando la responsabilità del datore di lavoro, a quali responsabilità è soggetto l'incaricato in caso di errore od omissione nell'inserimento dei dati?
La responsabilità è in capo al Legale Rappresentante.
L'incaricato alle registrazioni deve utilizzare il proprio SPID o quello del titolare dell'azienda
L'accesso al portale RENTRI avviene esclusivamente mediante autenticazione, al fine di acquisire l'identità digitale del soggetto che accede. L’accesso al portale RENTRI può essere effettuato da: • una persona fisica attraverso il proprio dispositivo di identità digitale: SPID persona fisica, SPID ad uso professionale per la persona fisica, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE); una persona fisica che utilizza un dispositivo di identità digitale riferito alla persona giuridica (SPID persona giuridica o SPID ad uso professionale per la persona giuridica).
Se ci saranno delle sanzioni (per errori di registrazioni ecc) a chi verranno addebitate? all'operatore o/e al soggetto incaricato
Le sanzioni sono sempre in capo all’operatore (azienda).
Come si fa abbinare il soggetto delegato/sub incaricato alla unità locale?
In fase di iscrizione, l’operatore (azienda) indica le sue unità locali. In fase di inserimento dei soggetti incaricati, si può scegliere a quale U.L. abbinarli.
Il delegato deve essere la ditta che effettua il ritiro e lo smaltimento?
Il produttore iniziale di rifiuti può delegare i seguenti soggetti per gli adempimenti relativi all'iscrizione e trasmissione dei dati al RENTRI: a) associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse; b) gestori del servizio di raccolta; c) gestori del circuito organizzato di raccolta, di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, per ogni unità locale, un unico soggetto. Se il produttore iniziale di rifiuti deve iscrivere più unità locali può delegare soggetti diversi. Il produttore inziale può delegare uno dei soggetti di cui sopra al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa.
Per le cliniche private chi può essere il responsabile?
Gli operatori (aziende) tenuti all’iscrizione, possono incaricare alla gestione del Rentri soggetti interni o esterni all’impresa.
Chi è il responsabile tecnico ambientale?
Il Responsabile Tecnico è una persona incaricata dalla società iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (Trasportatori, Intermediari, soggetti che effettuano bonifiche, soggetti che gestiscono rifiuti in amianto), in possesso di qualifiche per categorie e classi di iscrizione o legale rappresentante della società stessa da oltre 3 anni. Il responsabile tecnico ha il compito di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa in maniera effettiva e continuativa.
Ha Delega in ambito ambiente, può definire egli stesso le persone incaricate? o deve necessariamente essere il Datore di Lavoro? Inoltre, può egli stesso assolvere agli obblighi previsti per l'ambiente? Il consulente ADR esterno rientra nella figura di incaricato?
Chi ha una delega ambientale può gestire il Rentri e indicare le persone incaricate. Può anche gestire direttamente il Rentri. Il consulente ADR ha un altro ruolo e, in particolare se soggetto esterno all’azienda, deve avere un incarico specifico per operare sul Rentri.
Per i controlli è possibile disporre di una utenza solo in lettura?
Non serve una utenza specifica per consentire di effettuare i controlli. L'operatore (azienda) deve rendere consultabili le registrazioni agli organi di controllo, attraverso il proprio sistema gestionale o il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI. Le registrazioni digitali rappresentano l'informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. In sede di ispezioni o verifiche, presso l’operatore, da parte degli organi di controllo l'operatore deve garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici degli operatori relativamente al set di dati trasmessi al RENTRI.
L'attività operativa di compilazione può essere delegata a terzi?
L’utilizzo della piattaforma Rentri può essere affidato a uno o più incaricati interni o esterni all’azienda.

TIPOLOGIE DI IMPRESE SOGGETTE AD ISCRIZIONE

Azienda agricola con più di 10 dipendenti che produce sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, dobbiamo iscriverci per i rifiuti pericolosi come si procede per i rifiuti non pericolosi?
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche:  dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti;  dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti.
Azienda multisito con filiali inferiori a 6 addetti - abbiamo l'obbligo di vidimazione in ogni singola cciaa?
Se l’azienda ha l’obbligo di iscrizione al Rentri, deve aprire un Registro di carico e scarico per ogni unità locale in cui produce rifiuti. La vidimazione avviene direttamente sul portale del Rentri.
Dipendente di un'impresa edile con 3 dipendenti, fino ad ora abbiamo sempre usato i formulari cartacei, i rifiuti che produciamo sono i classi di demolizione , con codice 17.. Posso quindi continuare ad utilizzare i cartacei?
I soggetti che svolgono attività edili sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto 59/2023 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine dovranno registrarsi all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”. La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando: • i propri sistemi gestionali; • i servizi messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Sono un'impresa edile con meno di 10 dipendenti che non produce rifiuti pericolosi. L'unica cosa che cambia per noi è che non potremo più utilizzare i formulari cartacei ma dovremo stamparli dal sito RENTRI? E andranno comunque vidimati? In quante copie?
I soggetti che svolgono attività edili sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto 59/2023 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine dovranno registrarsi all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”. La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando: • i propri sistemi gestionali; • i servizi messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Se l'azienda opera nel settore delle costruzioni, ha più di 50 dipendenti, ma produce prevalentemente rifiuti non pericolosi, dovrà registrare tutti i FIR (rifiuti pericolosi e non pericolosi) o solo quelli pericolosi?
L’azienda dovrà annotare sul registro la sola produzione di rifiuti pericolosi; per i rifiuti non pericolosi dovrà vidimare ed emettere il FIR. Questo è pienamente in linea con quanto previsto dalle istruzioni.
Ho un'azienda commerciale che non produce rifiuti ma che ha anche all'interno un ramo agricolo con nessun dipendente e lavorata da terzi i cui rifiuti sono i sacchi vuoti di sementi, concimi e fertilizzanti. Al momento è il terzista che si occupa dei rifiuti In questo caso quando devo iscrivermi al rentri? Se si qual è il termine?
Se il terzista è il Produttore dei rifiuti è tenuto ad iscriversi al Rentri, indicando l’unità locale.
Sono dipendente di un'impresa edile con 3 dipendenti, fino ad ora abbiamo sempre usato i formulari cartacei, i rifiuti che produciamo sono i classi di demolizione , con codice 17.. E non abbiamo nemmeno il Mud.. Posso quindi continuare ad utilizzare i cartacei?? E dovrò quindi passare a quelli telematici obbligatoriamente entro l'anno prossimo? 2026?
I soggetti che svolgono attività edili sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto 59/2023 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi. Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI. A questo fine dovranno registrarsi all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”. La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando: • i propri sistemi gestionali; • i servizi messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Imprese edili con meno di 10 dipendenti, come faremo a gestire i fir telematici?
Per i Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che si iscriveranno in un momento successivo esiste un area dedicata sul sito RENTRI.
Buongiorno, siamo un'azienda di logistica e spedizioni internazionali con più di 10 lavoratori, non produciamo niente e non abbiamo rifiuti pericolosi. Siamo obbligati all'iscrizione ?
Se l’azienda non produce rifiuti pericolosi non è tenuta all’iscrizione al Rentri.
Ho un'azienda con meno di 10 dipendenti che trasporta rifiuti non pericolosi in conto proprio… non devo iscrivermi al RENTRI ma devo scaricare e vidimare i FIR, da dove li scarico? Come mi comporto per essere in regola?
Per i Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che si iscriveranno in un momento successivo esiste un area dedicata sul sito RENTRI. Il FIR cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI. La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante: 1. l’interoperabilità con il sistema gestionale dell'operatore; 2. il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI. In questo caso il soggetto deve registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” disponibile sul portale RENTRI. La registrazione, che richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR. I produttori iniziali di rifiuti possono compilare il FIR vidimato digitalmente: a) attraverso i propri sistemi gestionali; b) attraverso il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI nell’area “Produttori di rifiuti non iscritti” del portale RENTRI; c) manualmente. In questo caso l'operatore stampa il FIR vidimato digitalmente e inserisce i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto, manualmente.
Ogni cantiere edile è un'unità locale distinta?
Esiste l’obbligo di iscrizione del cantiere come unità locale laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni richiamate nel DM 59/23, produzione di rifiuti pericolosi e nel cantiere venga esercitata un’attività “stabile”.
Siamo un'azienda con più di 10 dipendenti, ma produciamo solo rifiuti non pericolosi, dobbiamo iscriverci anche noi entro il 13/02/25?
Sono tenuti all’iscrizione i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti: c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani; d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani; g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
Un Comune che ha affidato il servizio di raccolta rifiuti urbani ad un operatore esterno, è obbligato ad iscriversi su RENTRI
Il comune è tenuto all'iscrizione al Rentri laddove rientrante in una delle casistiche RENTRI.
Le cliniche private oltre i rifiuti pericolosi, per i rifiuti urbani? come si devono comportare?
I rifiuti urbani, nel caso in cui siano conferiti al gestore pubblico non devono essere inseriti sul Rentri. Nel caso in cui siano invece conferiti al gestore privato, devono essere registrati come tutti gli altri formulari.
Azienda tra i 10 e i 50 dipendenti che ha sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, deve iscriversi dal 15/06/25 ma già usare i fogli previsti dal ministero, previa vidimazione. e formulari si possono continuare a usare cartacei, corretto?
Fino al 12 febbraio 2025 la vidimazione può essere effettuata: 1. direttamente presso la Camera di Commercio; 2. in modalità digitale, tramite l'applicazione VIVIFIR, accessibile anche tramite interoperabilità dai sistemi gestionali degli operatori. Dal 13 febbraio 2025, data di entrata in vigore del modello di FIR di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (c.d. “nuovi modelli”), non è più possibile vidimare i FIR recandosi presso la Camera di commercio o presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Da tale data, infatti, il FIR in formato cartaceo, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 deve essere vidimato digitalmente utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI. I Formulari cartacei del “vecchio modello” non potranno più essere utilizzati. Per vidimare digitalmente il FIR cartaceo gli operatori possono utilizzare: 1. il proprio sistema gestionale mediante interoperabilità con il RENTRI; 2. i servizi messi a disposizione dal RENTRI se non dispongono di un proprio sistema gestionale. I servizi di supporto possono essere utilizzati da: • l’operatore iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall’area riservata “Operatori” • l'operatore non iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall'area “Produttori di rifiuti non iscritti”. La vidimazione digitale dei formulari cartacei non comporta alcun pagamento di diritti o contributi.
Per gli intermediari come funziona? non è stato spiegato bene
I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 8 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025. Registri cronologici di carico e scarico I soggetti di cui sopra sono obbligati alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Formulario di trasporto rifiuti (FIR) I soggetti di cui sopra NON sono tenuti alla trasmissione dei dati dei FIR al RENTRI.
Azienda con meno di 10 dipendenti e non produciamo rifiuti pericolosi. Non ci dobbiamo quindi iscrivere. cosa dobbiamo quindi fare per essere in regola?
Se l’azienda produce rifiuti deve accedere al Rentri nell'area “Produttori di rifiuti non iscritti”. Da qui può scaricare i nuovi modelli di Formulario e Registro e usare quelli come ha sempre fatto.
Le imprese edili che trasportano rifiuti non pericolosi e che compilano i fir in cantiere prima del trasporto alla discarica come dovranno comportarsi? Dal 2026 dovranno avere in cantiere tablet e stampante?
Esiste l’obbligo di iscrizione del cantiere come unità locale laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni richiamate nel DM 59/23, produzione di rifiuti pericolosi e nel cantiere venga esercitata un’attività “stabile”.
Dove e come è possibile controllare che il rifiuto sia correttamente classificato, sia come codice che come pericolosità?
Esiste l’obbligo di iscrizione del cantiere come unità locale laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni richiamate nel DM 59/23, produzione di rifiuti pericolosi e nel cantiere venga esercitata un’attività “stabile”.
Ogni cantiere sarà un'unità locale?
Esiste l’obbligo di iscrizione del cantiere come unità locale laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni richiamate nel DM 59/23, produzione di rifiuti pericolosi e nel cantiere venga esercitata un’attività “stabile”.
Azienda con meno di 10 dipendenti suddivisi in due unità. Una di queste non produce rifiuti pericolosi, può essere omessa l'iscrizione di tale unità locale?
In sede di iscrizione al RENTRI, l'operatore deve inserire le unità locali dove svolge l’attività e tiene uno o più registri di carico e scarico rifiuti. Eventuali ulteriori unità locali potranno essere inserite anche successivamente alla prima iscrizione. Le unità locali, nel caso delle imprese, vengono recuperate dal Registro Imprese e sarà cura dell’operatore identificare quelle da inserire nel RENTRI. Si potranno inserire nel RENTRI anche unità locali non iscritte al Registro Imprese; in questo caso i dati dovranno essere inseriti manualmente. Nel caso di enti o di soggetti non rientranti in organizzazioni di enti o imprese, i dati relativi alle unità locali devono essere sempre inseriti manualmente dall'utente.
Azienda con più di 10 dipendenti ma non produce rifiuti pericolosi, ci dobbiamo iscrivere a partire da febbraio 25?
I produttori di rifiuti non pericolosi che devono tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti sono gli enti e le imprese produttori iniziali che: a) producono rifiuti - prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli urbani (lettera c) dell'art.184 del D.lgs 152/2006); - prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli urbani (lettera d) dell'art.184 del D.lgs 152/2006); - derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie (lettera g) dell'art.184 del D.lgs 152/2006); b) hanno più di 10 dipendenti. Sono invece esclusi dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, a prescindere dal numero di dipendenti, i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art.184 del D.lgs 152/2006: - lettera a): prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca; - lettera b): prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis; - lettera e): prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli urbani; - lettera f): prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli urbani; - lettera h): derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli urbani; - lettera i): veicoli fuori uso.
Azienda con meno di 10 dipendenti che non produce rifiuti pericolosi, non dobbiamo iscriverci al rentri? cosa dobbiamo fare per essere in regola? Va tenuto ugualmente il registro cartaceo o non servirà più.
I produttori di rifiuti non pericolosi che devono tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti sono gli enti e le imprese produttori iniziali che: a) producono rifiuti - prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli urbani (lettera c) dell'art.184 del D.lgs 152/2006); - prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli urbani (lettera d) dell'art.184 del D.lgs 152/2006); - derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie (lettera g) dell'art.184 del D.lgs 152/2006); b) hanno più di 10 dipendenti. Sono invece esclusi dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, a prescindere dal numero di dipendenti, i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art.184 del D.lgs 152/2006: - lettera a): prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca; - lettera b): prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis; - lettera e): prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli urbani; - lettera f): prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli urbani; - lettera h): derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli urbani; - lettera i): veicoli fuori uso.
Siamo una multinazionale della logistica con 22 unità locali in Italia e più di 10 dipendenti. I rifiuti pericolosi vengono prodotti solo in 2 unità locali (officine). La mia domanda è: dobbiamo registrare tutte le unità locali o solo le 2 che producono rifiuti pericolosi?
In sede di iscrizione al RENTRI, l'operatore deve inserire le unità locali dove svolge l’attività e tiene uno o più registri di carico e scarico rifiuti. Eventuali ulteriori unità locali potranno essere inserite anche successivamente alla prima iscrizione. Le unità locali, nel caso delle imprese, vengono recuperate dal Registro Imprese e sarà cura dell’operatore identificare quelle da inserire nel RENTRI. Si potranno inserire nel RENTRI anche unità locali non iscritte al Registro Imprese; in questo caso i dati dovranno essere inseriti manualmente. Nel caso di enti o di soggetti non rientranti in organizzazioni di enti o imprese, i dati relativi alle unità locali devono essere sempre inseriti manualmente dall'utente.
Il RENTRI vale anche per le strutture sanitarie? nel caso di Cantieri Temporanei e mobili. ogni cantiere va caricato come una unità locale?
I soggetti che svolgono attività sanitarie (come ad es. l’assistenza sanitaria fornita da medici professionisti presso ospedali e altre strutture; le attività di assistenza domiciliare che contemplano anche attività di assistenza sanitari; attività di assistenza sociale che non contemplano il coinvolgimento degli operatori sanitari) sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche: - dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 per imprese o enti con più di 50 dipendenti; - dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 per imprese o enti con più di 10 dipendenti; - dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti inclusi i soggetti non organizzati in imprese/enti. Esiste l’obbligo di iscrizione del cantiere come unità locale laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni richiamate nel DM 59/23, produzione di rifiuti pericolosi e nel cantiere venga esercitata un’attività “stabile”.

REGISTRO CARICO E SCARICO

Il registro cartaceo sarebbe il formulario?
Il Formulario (o FIR) è il documento sul quale si annotano le informazioni di Produttore, Trasportatore, Destinatario ed eventuale Intermediario, assieme alle caratteristiche del rifiuto. Questo accompagna ogni singolo viaggio del rifiuto, con informazioni sul percorso, sui soggetti coinvolti e sulla accettazione o meno del rifiuto all’impianto di destino. Il Registro cronologico di carico e scarico è il documento sul quale si riportano i riferimenti dei singoli movimenti (carico e scarico dei rifiuti) e il quantitativo corrispondente a ogni codice EER che identifica il rifiuto.
ma occorre fa vidimare anche il registro digitale?
Il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale è vidimato digitalmente dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio accessibile tramite la piattaforma telematica RENTRI. Nel caso di tenuta del registro attraverso i sistemi gestionali dell'utente, il servizio consiste nel rilascio di un codice di identificazione univoco per la vidimazione digitale, azione propedeutica all’apertura di un nuovo registro di carico e scarico. Il codice di identificazione univoco del registro cronologico di carico e scarico, che equivale alla vidimazione del registro stesso, è generato dal RENTRI e deve essere riportato dai sistemi gestionali nell’intestazione di ogni pagina all’atto della rappresentazione stampabile del registro informatico. L’identificativo unico delle registrazioni trasmesse, anch’esso prodotto dal RENTRI, deve essere acquisito dai sistemi gestionali nel registro informatico. Per la vidimazione del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale, è necessario fare riferimento alla Modalità Operativa 8 “Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico" pubblicate sul portale del RENTRI”, riportata nelle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 e pubblicate sul sito del RENTRI, che illustra come i soggetti che utilizzano i propri sistemi gestionali per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale devono effettuare la vidimazione digitale del registro. Nel caso di soggetti che utilizzano il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI, per l’assolvimento degli obblighi relativi alla tenuta dei registri cronologici di carico e scarico in modalità digitale, la vidimazione è effettuata in maniera automatica dal servizio stesso. La vidimazione digitale non ha alcun costo.
A seguito dell'iscrizione il registro cartaceo attualmente in uso non sarà più valido?
A decorrere dal 13 febbraio 2025 sono abrogati i “vecchi modelli” di Registro e Formulario.
Dove trovo sul sito del RENTRI il registro di carico e scarico?
All’interno dell’area riservata sul portale Rentri, è presente il servizio per la stampa di un formato esemplare del registro cronologico di carico e scarico.
Scusi 1 anno di transizione anche per i produttori con più di 50 dipendenti e produttore di rifiuti pericolosi?
Fino al 12 febbraio 2025, il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene utilizzando i modelli (c.d. “vecchi”), definiti dal D.M. 148/1998, in formato cartaceo e con vidimazione presso le Camere di Commercio, secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006. Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i “vecchi” modelli anche se già vidimati. Le pagine non utilizzate andranno barrate e annullate. Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 4 novembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio. Rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale. Il primo movimento che verrà annotato sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro. I registri cartacei devono essere conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, anche nel momento in cui l'operatore è tenuto all'utilizzo del registro di carico e scarico in formato digitale.
Come mi devo comportare con i rifiuti caricati nel registro cartaceo e ancora da smaltire alla data di iscrizione al RENTRI?
L’annotazione di scarico da riportare sul Registro digitale, qualora avvenisse dal 13 febbraio in poi, con operazione di carico riportata sul Registro cartaceo fino al 12 febbraio, avrà numero progressivo. Quindi, per esempio, il 12 febbraio inserisco un rifiuto sul Registro “vecchio” con numero identificativo del carico 57/2025. Il 16 febbraio inserisco lo scarico del rifiuto sul Registro “nuovo” con numero identificativo dello scarico 58/2025.
E' possibile avere una procedura operativa su come compilare i formulari e il registro secondo la nuova normativa rentri?
Rentri mette a disposizione dei manuali per procedure operative e gestione dei documenti secondo le nuove modalità.
La numerazione del nuovo registro continuerà con quella precedente o si inizia con nuova numerazione?
Il passaggio dal registro cartaceo al registro digitale avverrà senza necessità di riportare alcun movimento precedentemente inserito nel registro cartaceo. Il primo movimento che verrà annotato sul registro digitale seguirà la numerazione progressiva già riportata sul registro cartaceo
Se posso usare il registro cartaceo in mio possesso, devo registrarlo anche nel rentri o basta nel registro cartaceo? Nel caso come faccio a trasferire i dati?
Il registro cartaceo “vecchio modello” non sarà più utilizzabile a partire dal 13 febbraio, anche qualora abbia pagine vidimate e non utilizzate, queste dovranno essere barrate e annullate. Il primo movimento che verrà annotato sul registro digitale seguirà la numerazione progressiva già riportata sul registro cartaceo.
Ma per il registro dobbiamo comunque iscriversi al rentri
La piattaforma Rentri prevede la possibilità di accedere ai servizi sia per gli operatori tenuti all’iscrizione entro il 13 febbraio 2025, sia per i Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al Rentri o che si iscriveranno in un momento successivo. Da entrambe queste aree si può generare un format di Registro sul quale lavorare.
scaricando il registro elettronico ci si può esercitare prima dell'obbligo?
C’è un’area demo dedicata, all’interno della quale si può simulare la generazione di Formulari e Registri prima della effettiva iscrizione al Rentri.

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