Azienda agricola con più di 10 dipendenti che produce sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, dobbiamo iscriverci per i rifiuti pericolosi come si procede per i rifiuti non pericolosi?
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche:
dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti;
dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti.
Azienda multisito con filiali inferiori a 6 addetti - abbiamo l'obbligo di vidimazione in ogni singola cciaa?
Se l’azienda ha l’obbligo di iscrizione al Rentri, deve aprire un Registro di carico e scarico per ogni unità locale in cui produce rifiuti. La vidimazione avviene direttamente sul portale del Rentri.
Dipendente di un'impresa edile con 3 dipendenti, fino ad ora abbiamo sempre usato i formulari cartacei, i rifiuti che produciamo sono i classi di demolizione , con codice 17.. Posso quindi continuare ad utilizzare i cartacei?
I soggetti che svolgono attività edili sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto 59/2023 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi.
Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.
A questo fine dovranno registrarsi all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”.
La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:
• i propri sistemi gestionali;
• i servizi messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Sono un'impresa edile con meno di 10 dipendenti che non produce rifiuti pericolosi. L'unica cosa che cambia per noi è che non potremo più utilizzare i formulari cartacei ma dovremo stamparli dal sito RENTRI? E andranno comunque vidimati? In quante copie?
I soggetti che svolgono attività edili sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto 59/2023 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi.
Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.
A questo fine dovranno registrarsi all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”.
La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:
• i propri sistemi gestionali;
• i servizi messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Se l'azienda opera nel settore delle costruzioni, ha più di 50 dipendenti, ma produce prevalentemente rifiuti non pericolosi, dovrà registrare tutti i FIR (rifiuti pericolosi e non pericolosi) o solo quelli pericolosi?
L’azienda dovrà annotare sul registro la sola produzione di rifiuti pericolosi; per i rifiuti non pericolosi dovrà vidimare ed emettere il FIR. Questo è pienamente in linea con quanto previsto dalle istruzioni.
Ho un'azienda commerciale che non produce rifiuti ma che ha anche all'interno un ramo agricolo con nessun dipendente e lavorata da terzi i cui rifiuti sono i sacchi vuoti di sementi, concimi e fertilizzanti. Al momento è il terzista che si occupa dei rifiuti In questo caso quando devo iscrivermi al rentri? Se si qual è il termine?
Se il terzista è il Produttore dei rifiuti è tenuto ad iscriversi al Rentri, indicando l’unità locale.
Sono dipendente di un'impresa edile con 3 dipendenti, fino ad ora abbiamo sempre usato i formulari cartacei, i rifiuti che produciamo sono i classi di demolizione , con codice 17.. E non abbiamo nemmeno il Mud.. Posso quindi continuare ad utilizzare i cartacei?? E dovrò quindi passare a quelli telematici obbligatoriamente entro l'anno prossimo? 2026?
I soggetti che svolgono attività edili sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dal Decreto 59/2023 in relazione al numero dei dipendenti, solo se producono rifiuti pericolosi.
Se invece producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al RENTRI, dovranno emettere a partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione del rifiuto cartaceo e vidimarlo digitalmente per il tramite del RENTRI.
A questo fine dovranno registrarsi all’area riservata del RENTRI “Produttori non iscritti”.
La compilazione del formulario cartaceo potrà essere effettuata utilizzando:
• i propri sistemi gestionali;
• i servizi messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Imprese edili con meno di 10 dipendenti, come faremo a gestire i fir telematici?
Per i Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che si iscriveranno in un momento successivo esiste un area dedicata sul sito RENTRI.
Buongiorno, siamo un'azienda di logistica e spedizioni internazionali con più di 10 lavoratori, non produciamo niente e non abbiamo rifiuti pericolosi. Siamo obbligati all'iscrizione ?
Se l’azienda non produce rifiuti pericolosi non è tenuta all’iscrizione al Rentri.
Ho un'azienda con meno di 10 dipendenti che trasporta rifiuti non pericolosi in conto proprio… non devo iscrivermi al RENTRI ma devo scaricare e vidimare i FIR, da dove li scarico? Come mi comporto per essere in regola?
Per i Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che si iscriveranno in un momento successivo esiste un area dedicata sul sito RENTRI.
Il FIR cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI. La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:
1. l’interoperabilità con il sistema gestionale dell'operatore;
2. il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI. In questo caso il soggetto deve registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” disponibile sul portale RENTRI. La registrazione, che richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.
I produttori iniziali di rifiuti possono compilare il FIR vidimato digitalmente:
a) attraverso i propri sistemi gestionali;
b) attraverso il servizio di supporto messo a disposizione dal RENTRI nell’area “Produttori di rifiuti non iscritti” del portale RENTRI;
c) manualmente. In questo caso l'operatore stampa il FIR vidimato digitalmente e inserisce i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto, manualmente.
Ogni cantiere edile è un'unità locale distinta?
Esiste l’obbligo di iscrizione del cantiere come unità locale laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni richiamate nel DM 59/23, produzione di rifiuti pericolosi e nel cantiere venga esercitata un’attività “stabile”.
Siamo un'azienda con più di 10 dipendenti, ma produciamo solo rifiuti non pericolosi, dobbiamo iscriverci anche noi entro il 13/02/25?
Sono tenuti all’iscrizione i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti:
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie
Un Comune che ha affidato il servizio di raccolta rifiuti urbani ad un operatore esterno, è obbligato ad iscriversi su RENTRI
Il comune è tenuto all'iscrizione al Rentri laddove rientrante in una delle casistiche RENTRI.
Le cliniche private oltre i rifiuti pericolosi, per i rifiuti urbani? come si devono comportare?
I rifiuti urbani, nel caso in cui siano conferiti al gestore pubblico non devono essere inseriti sul Rentri. Nel caso in cui siano invece conferiti al gestore privato, devono essere registrati come tutti gli altri formulari.
Azienda tra i 10 e i 50 dipendenti che ha sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, deve iscriversi dal 15/06/25 ma già usare i fogli previsti dal ministero, previa vidimazione. e formulari si possono continuare a usare cartacei, corretto?
Fino al 12 febbraio 2025 la vidimazione può essere effettuata:
1. direttamente presso la Camera di Commercio;
2. in modalità digitale, tramite l'applicazione VIVIFIR, accessibile anche tramite interoperabilità dai sistemi gestionali degli operatori.
Dal 13 febbraio 2025, data di entrata in vigore del modello di FIR di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (c.d. “nuovi modelli”), non è più possibile vidimare i FIR recandosi presso la Camera di commercio o presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Da tale data, infatti, il FIR in formato cartaceo, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59 deve essere vidimato digitalmente utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI. I Formulari cartacei del “vecchio modello” non potranno più essere utilizzati.
Per vidimare digitalmente il FIR cartaceo gli operatori possono utilizzare:
1. il proprio sistema gestionale mediante interoperabilità con il RENTRI;
2. i servizi messi a disposizione dal RENTRI se non dispongono di un proprio sistema gestionale.
I servizi di supporto possono essere utilizzati da:
• l’operatore iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall’area riservata “Operatori”
• l'operatore non iscritto al RENTRI, che accede al servizio dall'area “Produttori di rifiuti non iscritti”.
La vidimazione digitale dei formulari cartacei non comporta alcun pagamento di diritti o contributi.
Per gli intermediari come funziona? non è stato spiegato bene
I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 8 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.
Registri cronologici di carico e scarico
I soggetti di cui sopra sono obbligati alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.
Formulario di trasporto rifiuti (FIR)
I soggetti di cui sopra NON sono tenuti alla trasmissione dei dati dei FIR al RENTRI.
Azienda con meno di 10 dipendenti e non produciamo rifiuti pericolosi. Non ci dobbiamo quindi iscrivere. cosa dobbiamo quindi fare per essere in regola?
Se l’azienda produce rifiuti deve accedere al Rentri nell'area “Produttori di rifiuti non iscritti”. Da qui può scaricare i nuovi modelli di Formulario e Registro e usare quelli come ha sempre fatto.
Le imprese edili che trasportano rifiuti non pericolosi e che compilano i fir in cantiere prima del trasporto alla discarica come dovranno comportarsi? Dal 2026 dovranno avere in cantiere tablet e stampante?
Esiste l’obbligo di iscrizione del cantiere come unità locale laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni richiamate nel DM 59/23, produzione di rifiuti pericolosi e nel cantiere venga esercitata un’attività “stabile”.
Dove e come è possibile controllare che il rifiuto sia correttamente classificato, sia come codice che come pericolosità?
Esiste l’obbligo di iscrizione del cantiere come unità locale laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni richiamate nel DM 59/23, produzione di rifiuti pericolosi e nel cantiere venga esercitata un’attività “stabile”.
Ogni cantiere sarà un'unità locale?
Esiste l’obbligo di iscrizione del cantiere come unità locale laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni richiamate nel DM 59/23, produzione di rifiuti pericolosi e nel cantiere venga esercitata un’attività “stabile”.
Azienda con meno di 10 dipendenti suddivisi in due unità. Una di queste non produce rifiuti pericolosi, può essere omessa l'iscrizione di tale unità locale?
In sede di iscrizione al RENTRI, l'operatore deve inserire le unità locali dove svolge l’attività e tiene uno o più registri di carico e scarico rifiuti.
Eventuali ulteriori unità locali potranno essere inserite anche successivamente alla prima iscrizione.
Le unità locali, nel caso delle imprese, vengono recuperate dal Registro Imprese e sarà cura dell’operatore identificare quelle da inserire nel RENTRI.
Si potranno inserire nel RENTRI anche unità locali non iscritte al Registro Imprese; in questo caso i dati dovranno essere inseriti manualmente.
Nel caso di enti o di soggetti non rientranti in organizzazioni di enti o imprese, i dati relativi alle unità locali devono essere sempre inseriti manualmente dall'utente.
Azienda con più di 10 dipendenti ma non produce rifiuti pericolosi, ci dobbiamo iscrivere a partire da febbraio 25?
I produttori di rifiuti non pericolosi che devono tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti sono gli enti e le imprese produttori iniziali che:
a) producono rifiuti
- prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli urbani (lettera c) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);
- prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli urbani (lettera d) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);
- derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie (lettera g) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);
b) hanno più di 10 dipendenti.
Sono invece esclusi dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, a prescindere dal numero di dipendenti, i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art.184 del D.lgs 152/2006:
- lettera a): prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- lettera b): prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
- lettera e): prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli urbani;
- lettera f): prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli urbani;
- lettera h): derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli urbani;
- lettera i): veicoli fuori uso.
Azienda con meno di 10 dipendenti che non produce rifiuti pericolosi, non dobbiamo iscriverci al rentri? cosa dobbiamo fare per essere in regola? Va tenuto ugualmente il registro cartaceo o non servirà più.
I produttori di rifiuti non pericolosi che devono tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti sono gli enti e le imprese produttori iniziali che:
a) producono rifiuti
- prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli urbani (lettera c) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);
- prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli urbani (lettera d) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);
- derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie (lettera g) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);
b) hanno più di 10 dipendenti.
Sono invece esclusi dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, a prescindere dal numero di dipendenti, i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art.184 del D.lgs 152/2006:
- lettera a): prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- lettera b): prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
- lettera e): prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli urbani;
- lettera f): prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli urbani;
- lettera h): derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli urbani;
- lettera i): veicoli fuori uso.
Siamo una multinazionale della logistica con 22 unità locali in Italia e più di 10 dipendenti. I rifiuti pericolosi vengono prodotti solo in 2 unità locali (officine). La mia domanda è: dobbiamo registrare tutte le unità locali o solo le 2 che producono rifiuti pericolosi?
In sede di iscrizione al RENTRI, l'operatore deve inserire le unità locali dove svolge l’attività e tiene uno o più registri di carico e scarico rifiuti.
Eventuali ulteriori unità locali potranno essere inserite anche successivamente alla prima iscrizione.
Le unità locali, nel caso delle imprese, vengono recuperate dal Registro Imprese e sarà cura dell’operatore identificare quelle da inserire nel RENTRI.
Si potranno inserire nel RENTRI anche unità locali non iscritte al Registro Imprese; in questo caso i dati dovranno essere inseriti manualmente.
Nel caso di enti o di soggetti non rientranti in organizzazioni di enti o imprese, i dati relativi alle unità locali devono essere sempre inseriti manualmente dall'utente.
Il RENTRI vale anche per le strutture sanitarie? nel caso di Cantieri Temporanei e mobili. ogni cantiere va caricato come una unità locale?
I soggetti che svolgono attività sanitarie (come ad es. l’assistenza sanitaria fornita da medici professionisti presso ospedali e altre strutture; le attività di assistenza domiciliare che contemplano anche attività di assistenza sanitari; attività di assistenza sociale che non contemplano il coinvolgimento degli operatori sanitari) sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche:
- dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 per imprese o enti con più di 50 dipendenti;
- dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 per imprese o enti con più di 10 dipendenti;
- dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti inclusi i soggetti non organizzati in imprese/enti.
Esiste l’obbligo di iscrizione del cantiere come unità locale laddove si verifichino contemporaneamente le due condizioni richiamate nel DM 59/23, produzione di rifiuti pericolosi e nel cantiere venga esercitata un’attività “stabile”.