Novità sul tema del Trasporto Merci Pericolose
A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023. Inoltre sarà necessario inviare, entro 15 giorni, la comunicazione di avvenuta nomina all’Ufficio di Motorizzazione competente.
Che cos’è ADR?
L’ADR è una disciplina specialistica trasversale che, nonostante la sua poca popolarità, impatta su molteplici aziende, condividendo ampi spazi con altre normative più note. Nell’ambito della gestione EHS, quindi, non può essere relegata ad un ruolo da comprimaria ma resa protagonista attraverso il ricorso a professionisti esperti, in grado di offrire nuovi spunti di crescita in molteplici direzioni.
Cosa regolamenta l’accordo ADR 2023?
La figura del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose è regolamentata dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.
Nel 2019, l’Accordo ADR ha ampliato l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già previsti in precedenza, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada.
Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023. Inoltre sarà necessario inviare, entro 15 giorni, la comunicazione di avvenuta nomina all’Ufficio di Motorizzazione competente.
Novità dell’accordo ADR 2023
Con la nota prot. n. 40141 del 21/12/2022 il MIT ha chiarito i casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.
Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
- Nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).
Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.
Si precisa comunque che anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.