Il RENTRI è lo strumento, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
Il RENTRI è articolato in:
- una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
- una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.
- La novità
Le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione del rifiuto. Cosa Cambia?
Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59
• definisce il nuovo modello di FIR2 che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
• prevede, dalla stessa data, l’obbligo di vidimazione digitale (sia per i FIR cartacei che digitali);
• fissa al 13 febbraio 2026 la scadenza a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato digitale;
• stabilisce, dalla stessa data, l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi;
• mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, l’obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.
I soggetti che devono tenere il registro di carico e scarico sono quelli previsti dall’articolo 190 del decreto legislativo 152/2006. I suddetti sono tenuti all’obbligo di iscrizione al RENTRI.
Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59 stabilisce:
• i nuovi modelli (da compilarsi secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023);
• l’obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri di carico e scarico a partire dall’iscrizione;
• l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro di carico e scarico tenuto in forma digitale.
Lo scenario
Soggetti Obbligati
Ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. i. sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:
a. Produttori di rifiuti pericolosi;
b. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, 3, lettere c), d) e g)1 con più di 10 dipendenti2;
c. Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
d. Commercianti ed intermediari di rifiuti non pericolosi
e. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
f. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, esclusi coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi3;
g. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
h. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
Non sono, invece, tenuti ad iscriversi:
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, 3, lettere c), d) e g) che hanno fino a 10 dipendenti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'art. 184, 3, lettere c), d) e g);
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.
È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.
Gli Adempimenti
Principali termini e scadenze
I nuovi modelli di registro di carico e scarico e formulario entrano in vigore per tutti gli operatori a decorrere dal 13 febbraio 2025.
Con D.M. 4 aprile 2023, n.59, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 maggio 2023, è stato adottato il regolamento recante “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e i relativi allegati che disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs 152/2006”.
L’articolo 13 del citato regolamento stabilisce la tempistica per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti interessati mentre gli articoli 9, 4 e 7 del citato regolamento, stabiliscono le tempistiche per l’applicabilità dei nuovi modelli nonchè delle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico e sul formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale.
Il Decreto Direttoriale del 21 settembre 2023 (RENTRI) fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste dal citato regolamento.
Nella tabella seguente si riporta una sintesi delle principali scadenze.
Soggetti |
Iscrizione al RENTRI |
Digitalizzazione4 |
Importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo5 |
|||
Tenuta registri in formato digitale |
Emissione FIR in formato digitale |
Diritto di segreteria |
Contributo annuale (primo anno) |
Contributo annuale (anni successivi) |
||
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 186 |
dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 |
dal 13/02/2025 |
dal 13/02/2026 |
€ 10,00 |
€ 100,00 |
€ 60,00 |
enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti |
dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
dal 13/02/2026 |
€ 10,00 |
€ 50,00 |
€ 30,00 |
tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati |
dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 |
dalla data di iscrizione al RENTRI |
dal 13/02/2026 |
€ 10,00 |
€ 15,00 |
€ 10,00 |
Sono stati emanati, inoltre, i seguenti provvedimenti:
- Decreto Direttoriale n.143/2023 del 6 novembre 2023 (RENTRI) definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n.59 di seguito indicate:
- Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera;
- Istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera;
- Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera;
- Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).
- Il Decreto Direttoriale 251/2023 del 19 dicembre 2023 (RENTRI) definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023:
-
-
- Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti;
- Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.
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Deleghe
Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, i seguenti soggetti per gli adempimenti relativi all'iscrizione e trasmissione dei dati al RENTRI:
- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse;
- gestori del servizio di raccolta;
- gestori del circuito organizzato di raccolta, di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, per ogni unità locale, un unico soggetto. Se deve iscrivere più unità locali può delegare soggetti diversi.
La delega comprende l'iscrizione al RENTRI e la trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico e dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e ogni altro adempimento previsto dal D.M. 59/2023. È possibile limitare la delega alla sola iscrizione e trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico senza delegare la trasmissione dei dati del FIR.
Questa delega non ricomprende la delega per la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti che invece è disciplinata dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006. La delega ai soggetti delegati può essere comunicata in due modalità:
- dal produttore iniziale di rifiuti al momento dell’iscrizione o successivamente ad In tal caso il produttore iniziale di rifiuti dovrà indicare il soggetto delegato preliminarmente iscritto;
- dal soggetto delegato, una volta iscritto, inserendo i dati del produttore iniziale di ; in questo caso il RENTRI trasmette via PEC al produttore iniziale di rifiuti la richiesta di conferma della delega. Il soggetto delegato, sulla base degli accordi con il produttore iniziale di rifiuti, può indicare se il pagamento del contributo annuale e dei diritti di segreteria viene effettuato dal produttore stesso o dal soggetto delegato.
In caso di conferma della delega viene attivata un’area riservata tramite la quale il produttore inziale di rifiuti potrà consultare l’attività svolta dal soggetto delegato per proprio conto.
L'annullamento della delega può essere effettuato dal soggetto delegato o dal produttore iniziale dei rifiuti. In entrambi i casi l'annullamento viene notificato tramite PEC dal sistema.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda al Portale Supporto (rentri.gov.it)
Come possiamo aiutare le aziende
Igeam è in grado di supportare l’organizzazione aziendale nelle fasi preparatorie all’entrata in vigore del RENTRI, nel processo di iscrizione al portale, nonché nelle successive fasi di operatività mediante supporto consulenziale, formazione specifica, predisposizione di procedure e verifiche di corretta applicazione delle nuove disposizioni inerenti la tracciabilità
digitale dei rifiuti.
In particolare, il supporto proposto si articola in due Fasi sequenziali in linea con le scadenze stabilite dalla normativa vigente.
La prima Fase è preparatoria all’operatività del RENTRI e prevede in primo luogo una formazione alle funzioni dell’organizzazione coinvolte nella gestione della tracciabilità dei rifiuti finalizzata ad inquadrare la tematica e gli adempimenti previsti, propedeutica alla corretta iscrizione al sistema RENTRI. L’iscrizione verrà effettuata con il supporto step by step da remoto mediante assistenza del nostro personale specializzato, permettendo così all’organizzazione di ottemperare al primo adempimento previsto dalla normativa vigente, da effettuarsi entro il 13 febbraio 2025.
La seconda Fase prevede un supporto progressivo all’organizzazione per potere operare con il sistema RENTRI.
Le attività di supporto che Igeam propone e che sono modulabili in relazione alle effettive esigenze dell’organizzazione sono:
• Supporto all’organizzazione ad effettuare una disamina delle proprie modalità di gestione dei rifiuti speciali, individuando eventuali punti di attenzione in vista del nuovo sistema di tracciabilità e delle informazioni e tempistiche da questo richieste. Tale attività può comportare anche una revisione/emissione di procedure specifiche inerenti la gestione dei rifiuti;
• Formazione del personale aziendale incaricato ad operare mediante RENTRI per conto dell’azienda. Si tratta di una formazione operativa sulle modalità di utilizzo del sistema informativo, finalizzata a garantire agli incaricati di acquisire le competenze necessarie ad operare correttamente;
• Supporto durante le prima fasi di operatività del RENTRI, per potere assistere gli incaricati step by step nella predisposizione dei documenti digitalizzati relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti e/o in caso di dubbi o errori.
• Audit di verifica della corretta gestione dei rifiuti mediante RENTRI al fine di intercettare eventuali anomalie e proporre misure correttive, in linea con i principi dei sistemi di gestione ambientale.
Quali vantaggi otterrai scegliendo Igeam Consulting
La nostra offerta di servizi si concentra sulla consulenza specialistica finalizzata a ottimizzare e razionalizzare i processi di Waste Management, consentendo alle aziende di gestire in modo efficiente i loro rifiuti in conformità con le normative ambientali vigenti.
Attraverso analisi approfondite e soluzioni su misura, supportiamo le aziende nell’identificare le migliori pratiche per la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. La nostra consulenza si estende anche alla valutazione delle alternative sostenibili, promuovendo la riduzione degli impatti ambientali e l’implementazione di strategie di economia circolare.
I nostri punti di forza
Scegliere i nostri servizi significa affidarsi a un partner strategico nel percorso verso una gestione ambientale consapevole e conforme agli standard più elevati. Scopri come le nostre competenze e la nostra dedizione possano supportare la tua azienda nel raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e prosperare in un contesto sempre più orientato alla responsabilità ambientale.