Rentri e il sistema di tracciabilità dei rifiuti

15 Dicembre 2024

ll RENTRi è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il nuovo sistema informativo introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti. Esso è articolato in:

  1. una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
  2. una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto ove previsto.

Le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione del rifiuto. Cosa Cambia?

In particolare, il nuovo sistema consente di:

  • mettere a disposizione della pubblica amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
  • sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
  • assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  • ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo;
  • gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.
Lo scenario

Soggetti Obbligati

Ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. i. sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:

  • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
  • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:

  1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
  2. i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
  3. rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.

È possibile delegare alcuni adempimenti?

Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, i seguenti soggetti per gli adempimenti relativi all'iscrizione e trasmissione dei dati al RENTRI:

  • associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse;
  • gestori del servizio di raccolta;
  • gestori del circuito organizzato di raccolta, di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, per ogni unità locale, un unico soggetto.

La delega comprende l'iscrizione al RENTRI e la trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico e dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e ogni altro adempimento previsto dal D.M. 59/2023.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda al Portale Supporto (rentri.gov.it)

Gli Adempimenti

Principali termini e scadenze

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e formulario entrano in vigore per tutti gli operatori a decorrere dal 13 febbraio 2025

Soggetti 

Dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025

Dal 13/02/2025

Dal 13/02/2026

Operatori professionali e grandi produttori di rifiuti

•   impianti di trattamento rifiuti

•   trasportatori e intermediari di rifiuti

•   consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti

•  si iscrivono

•    tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello

•    trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

•    emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale

•    I trasportatori restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo

•    emettono, se produttori, i FIR in formato digitale

•    trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

•    gli impianti restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale

 

Dal 13/02/2025

Dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025

Dalla data di iscrizione

Dal 13/02/2026

Produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti

Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti

•  tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA

•  emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

•    si iscrivono

•    tengono il registro di carico e scarico in formato digitale

•    trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

•    emettono i FIR in formato digitale

•    trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

 

Dal 13/02/2025

Dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2025

Dalla data di iscrizione

Dal 13/02/2026

Altri produttori di rifiuti pericolosi

Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti

altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese

- Tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA

- Emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale

si iscrivono

- Tengono il registro di carico e scarico in formato digitale

- Trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico

- Emettono i FIR in formato digitale

- Trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale

Altri produttori di rifiuti non pericolosi, come ad esempio:

  • Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti
  • Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico. Dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo.

Come possiamo aiutare le aziende

Igeam è in grado di supportare l’organizzazione aziendale nelle fasi preparatorie all’entrata in vigore del RENTRI, nel processo di iscrizione al portale, nonché nelle successive fasi di operatività mediante supporto consulenziale, formazione specifica, predisposizione di procedure e verifiche di corretta applicazione delle nuove disposizioni inerenti la tracciabilità
digitale dei rifiuti.

In particolare, il supporto proposto si articola in due Fasi sequenziali in linea con le scadenze stabilite dalla normativa vigente. 

La prima Fase è preparatoria all’operatività del RENTRI e prevede in primo luogo una formazione alle funzioni dell’organizzazione coinvolte nella gestione della tracciabilità dei rifiuti finalizzata ad inquadrare la tematica e gli adempimenti previsti, propedeutica alla corretta iscrizione al sistema RENTRI. L’iscrizione verrà effettuata con il supporto step by step da remoto mediante assistenza del nostro personale specializzato, permettendo così all’organizzazione di ottemperare al primo adempimento previsto dalla normativa vigente, da effettuarsi entro il 13 febbraio 2025.

La seconda Fase prevede un supporto progressivo all’organizzazione per potere operare con il sistema RENTRI. 

Le attività di supporto che Igeam propone e che sono modulabili in relazione alle effettive esigenze dell’organizzazione sono: 

1. Supporto all’organizzazione ad effettuare una disamina delle proprie modalità di gestione dei rifiuti speciali
2. Formazione del personale aziendale incaricato ad operare mediante RENTRI per conto dell’azienda.
3. Supporto durante le prima fasi di operatività del RENTRI
4. Audit di verifica della corretta gestione dei rifiuti mediante RENTRI

Quali vantaggi otterrai scegliendo Igeam Consulting

La nostra offerta di servizi in questo campo ha l'obiettivo di ottimizzare e razionalizzare i processi di Waste Management, consentendo alle aziende di gestire in modo efficiente i  rifiuti in conformità con le normative ambientali vigenti.

Attraverso analisi approfondite e soluzioni su misura, supportiamo le aziende nell’identificare le migliori pratiche rispettando la normativa vigente.

 

I nostri punti di forza

Scegliere i nostri servizi significa affidarsi a un partner strategico nel percorso verso una gestione ambientale consapevole e conforme agli standard più elevati. Scopri come la nostra competenza e dedizione possono supportare la tua azienda nel raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e prosperare in un contesto sempre più orientato alla responsabilità ambientale.

Note

1. Art. 184
1 Art. 184 c. 3 Sono Rifiuti Speciali: [….] c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; […]; g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie. [ndr: Art. 184 c. 2: Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)];
2. Il numero dei dipendenti
2 Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all'impresa e non alla singola unità locale. Qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.
3. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
3 Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui all’art. 13 comma 1 del D.M. 4 aprile 2023, n.59.
4. I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR
4 I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.
5. I soggetti obbligati
5 I soggetti obbligati versano al momento dell'iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi). Per unità locale si intende, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto 4 aprile 2023, n. 59, “una sede operativa, quale, a titolo esemplificativo, laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ovvero sede amministrativa o gestionale, quale, a titolo esemplificativo, ufficio, magazzino, deposito, ubicata in luogo coincidente o diverso dalla sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero attività per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”.
6. Art. 18 (Deleghe)
6 Art. 18 (Deleghe). L’articolo disciplina la possibilità, per i produttori iniziali di rifiuti, di adempiere agli obblighi di cui al Titolo III (registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) del decreto 4 aprile 2023 , n. 59, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta.

Vuoi saperne di più? Contattaci

Sui temi della sicurezza e dell'ambiente, della salute e della prevenzione, della sostenibilità, Igeam vanta la più lunga esperienza in campo nazionale

    Nome*

    Cognome*

    Mail*

    Telefono*

    Regione*

    Ruolo*

    Scrivi qui il tuo messaggio*

    *Campi obbligatori.
    Puoi visualizzare l'informativa relativa al trattamento dei tuoi dati al seguente link.
    Questo sito è protetto da Google reCAPTCHA, Privacy Policy e Terms of Service di Google.

    Essere Sicurezza