01 luglio 2022
News Covid 19
Aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 nei luoghi di lavoro
Il protocollo condiviso dalle parti sociali aggiorna le misure di protezione in relazione all’evoluzione della pandemia e delle disposizioni normative. Tra le misure di tutela ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine, fortemente raccomandato in tutte quelle situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento, come strumento di limitazione della diffusione del contagio.
Di seguito un estratto dei principali punti emersi dall’aggiornamento del protocollo sul Covid 19
Aggiornamento del protocollo aziendale
Aggiornamento da parte dei datori di lavoro del Protocollo aziendale adottato, tenendo conto delle peculiarità dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione riportate nel Protocollo di Intesa aggiornato, integrandole con altre eventuali equivalenti o più incisive, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente.
Informative alle Ditte Terze sulle misure anti Covid
Obbligo di fornire un’informativa alle Ditte terze sulle misure anti Covid da rispettare all’interno dell’azienda e sugli obblighi reciproci di comunicazione in caso di “positività”. L’azienda committente deve altresì vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, rispettino integralmente le disposizioni del Protocollo.
Azioni informative sui lavoratori
Prosecuzione nell’azione informativa ai lavoratori sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi in cui operano, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.
Controllo Temperatura corporea
Possibilità di effettuare il controllo della temperatura corporea all’accesso al luogo di lavoro (nel rispetto delle disposizioni sulla Privacy già espresse dal Garante). Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso.
Riammissione al lavoro dopo covid
Riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.
Pulizia e sanificazione
Pulizia e sanificazione: Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021- e Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 (Versione del 20 maggio 2021). Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione. Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
Ricambio dell’aria nei luoghi di lavoro
Assicurare il costante ricambio dell’aria nei luoghi di lavoro chiusi, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
Rispetto delle corrette prassi igieniche
Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili; sensibilizzare il personale al frequente lavaggio delle mani.
Utilizzo dei DPI
L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 (no mascherine chirurgiche), anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2.
Lavoro Agile
Le Parti sociali ritengono che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia. Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.
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