Il 18 maggio è stato emanato il decreto-legge n. 65 che definisce alcune delle “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
La pubblicazione è importante, tra gli altri, perché fornisce le disposizioni riguardanti il graduale allentamento delle restrizioni “Anti-Covid” alla luce della diminuzione dei casi di infezione registrati in Italia.
Gli spostamenti consentiti
In zona gialla sono stati stabiliti i seguenti limiti orari per gli spostamenti:
PERIODO:
19 maggio 2021
6 giugno 2021
I limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 05:00 del giorno successivo.
PERIODO:
7 giugno 2021
20 giugno 2021
I limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 05:00 del giorno successivo.
PERIODO:
Dal 21 giugno 2021
Non si applica più alcun limite orario agli spostamenti.
Il calendario delle riaperture
22 maggio 2021
Esercizi commerciali all’interno di mercati e centri commerciali
Attività consentite anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e Linee Guida, adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Impianti nei comprensori sciistici
Attività consentita nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
24 maggio 2021
Palestre
Attività consentite in conformità agli specifici protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport.
La condizione è che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.
1 giugno 2021
Bar e ristoranti al chiuso
Attività consentite nel rispetto dei limiti di orario riportati e delle linee guida adottate ai sensi dell’art.1, comma 14, del decreto-legge n 33 del 2020.
Competizioni sportive all’aperto con capienza limitata
La presenza di pubblico è consentita esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza.
La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, non superiore a 1000. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle Linee Guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport.
15 giugno 2021
Matrimoni, fiere con il pubblico, parchi tematici, convegni e congressi
Attività consentite nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
I partecipanti devono essere muniti di una delle “Certificazioni Verdi Covid-19” di cui all’articolo 9 del Decreto Legge n.52 del 2021.
1 luglio 2021
Piscine al chiuso, centri termali, sale giochi, bingo e casinò, centri ricreativi e sociali, corsi di formazione pubblici e privati
Attività consentite in conformità agli specifici protocolli e linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Competizioni sportive al chiuso con capienza limitata
La presenza di pubblico è consentita esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza.
La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, non superiore a 500. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle Linee Guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport.
Ulteriori misure e prescrizioni
Musei, altri Istituti e luoghi della Cultura
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che, in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, tali luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da:
- evitare assembramenti di persone;
- consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Per gli istituti e i luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Alle medesime condizioni sono altresì aperte al pubblico le mostre.
Certificazione verde Covid-19
Tale certificazione, di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, sarà rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
La certificazione ha validità di nove mesi, dalla data del completamento del ciclo vaccinale.
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