Aggiornata la normativa sulla redazione del Piano Spostamenti Casa-Lavoro per le aziende con più di 100 dipendenti.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.271 del 19 novembre è stato pubblicato il Decreto del 16 settembre 2022, che modifica il Decreto ministeriale 12 maggio 2021 recante “Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager.
Per quanto riguarda la soglia per la redazione del Piano Spostamenti Casa Lavoro, la norma cita “In caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento”.
Questo aggiornamento quindi deve essere interpretato nel seguente modo:
- Esempio 1: 3 società infragruppo (A-B-C) nella stessa unità locale che singolarmente non raggiungono i 100 dipendenti ma superano la soglia dei 100 come gruppo (A=50 dip, B=25 dip, C=50 dip). In questo scenario va presentato un unico PSCL di gruppo che riporta all’interno lo spaccato delle 3 società.
- Esempio 2: 3 società infragruppo (A-B-C) nella stessa unità locale di cui 1 singolarmente raggiunge i 100 dipendenti (A=150 dip, B=25 dip, C=20 dip). Secondo il precedente assetto normativo, il Piano lo presentava soltanto A. Adesso il piano diventerà di gruppo comprendendo anche B e C.
- Esempio 3: 3 società infragruppo (A-B-C) nella stessa unità locale che non raggiungono i 100 dipendenti né singolarmente né come gruppo (A=20 dip, B=25 dip, C=20 dip), non hanno l’obbligo di presentare il PSCL né di gruppo né di società.
Resta l’assetto volontario per quelle aziende/gruppi che seppur non obbligati vogliono presentare il PSCL.
La presente novità riguarderà i Piani presentati nel 2023. Rimane valido il precedente approccio per la chiusura lavori dei piani 2022 (entro il 31/12).