Covid-19: le misure di contenimento per chi rientra da luoghi a rischio
Le ferie estive stanno giungendo al termine e con esse diventa sempre più importante gestire con attenzione il rientro a casa dai luoghi a rischio al fine di ridurre il rischio di diffusione del Covid-19.
A questo proposito, nel rispetto delle direttive ora vigenti si ricorda a chiunque abbia soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna a partire dai quattordici giorni antecedenti all’ordinanza del 12 Agosto 2020 del Ministero della Salute, che:
- è obbligatorio effettuare il test molecolare o antigenico per mezzo di tampone, e rispettare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora fino alla ricezione dell’esito.
Inoltre, in merito ai focolai di infezione registrati in Sardegna, si segnala che ad oggi:
- alcune Regioni come il Lazio, l’Emilia-Romagna e il Veneto danno la possibilità di ricorrere gratuitamente al tampone per coloro che rientrano da questa Regione;
- la Regione Puglia ha dato disposizione ai dipartimenti di prevenzione delle ASL competenti di contattare tutti coloro che arrivano o rientrano sul territorio regionale dalla Sardegna, per sottoporli al tampone;
- la Regione Campania ha disposto che tutti i cittadini residenti nella Regione che, fino al 10 settembre 2020, facciano rientro da vacanze trascorse in Sardegna (o all’estero), con mezzi pubblici o privati, sia con tratte dirette che attraverso scali o soste intermedie, dovranno segnalarsi entro 24 ore dal rientro al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di appartenenza per la somministrazione di test sierologico e/o tampone.
Covid-19: obblighi e limitazioni per chi entra in Italia dai luoghi a rischio
Effettuazione tampone per chi entra in Italia da Croazia, Grecia, Malta, Spagna
In questo caso vige l’obbligo di:
- effettuare il test molecolare o antigenico per mezzo di tampone;
- rispettare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora fino alla ricezione dell’esito;
- comunicare l’ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.
Può essere presentata una documentazione che attesti di essersi sottoposti al test con risultato negativo:
- nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale,
- oppure al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile),
- oppure entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per chi entra da:
Bulgaria, Romania; Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay; Resto del mondo (tutti gli stati e territori non espressamente indicati in altro elenco dell’allegato 20 del DPCM del 7 agosto 2020); Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana; Kosovo, Montenegro, Serbia; Colombia
In questo caso, si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Per le specifiche deroghe si rimanda all’art.6 c.6 e c.7 del DPCM 07/08/2020.
Compilazione dell’autodichiarazione per chi rientra dall’estero
Per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agi elenchi C, D, E ed F (come per Croazia, Grecia, Malta e Spagna), vige inoltre l’obbligo di comunicare l’ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente (art.5 c.2 DPCM 07/08/2020).
Spostamenti consentiti solo con precise motivazioni per chi entra in Italia da:
Resto del mondo (tutti gli stati e territori non espressamente indicati in altro elenco dell’allegato 20 del DPCM del 7 agosto 2020)
Le motivazioni sono: lavorative, per ragioni di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Divieto di ingresso in Italia per chi entra da:
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia
Tale divieto non si applica:
- ai cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia;
- agli equipaggi e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
- ai funzionari, agli agenti diplomatici e al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.
Tali limitazioni sono riportate nel DPCM 7 Agosto 2020 (artt. 4 e 5 e Allegato 20) e nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 Agosto 2020.
Fonti istituzionali ufficiali
E’ importante ricordare che, tra le misure di prevenzione volontarie da incentivare, è utile e raccomandabile scaricare sul cellulare personale le App messe a disposizione dal Ministero della Salute e dagli enti locali per il contrasto alla diffusione del Covid-19.
In questo senso, l’App Immuni consente di inviare notifiche in caso di stretto contatto con un utente risultato positivo al virus del Covid- 19 senza raccogliere dati sull’identità o la posizione dell’utente, mediante l’uso di tecnologia Bluetooth Low Energy.
Per informazioni aggiornate sull’evoluzione della situazione estera e nazionale, si raccomanda di visionare le specifiche Ordinanze Regionali e consultare regolarmente le indicazioni fornite dai siti istituzionali e in particolare:
Questo contenuto ti è stato utile?
Non perderti nessuna novità con la newsletter di Igeam