Whistleblowing: Nuova normativa e considerazioni

2 Maggio 2023

Che cos’è il Whistleblowing?

Il Whistleblowing è uno strumento di compliance aziendale tramite il quale collaboratori o soggetti terzi (come un fornitore o un cliente) di un’azienda possono segnalare, in maniera privata, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

In inglese “Whistleblower” significa letteralmente “soffiatore di fischietto”, una metafora che rievoca il ruolo di arbitro o una figura che richiama l’attenzione su attività illegali, affinché queste vengano arginate e bloccate.

Il “Whistleblower” (in italiano segnalatore) è quindi una persona che lavora in un’azienda (pubblica o privata) o un cliente che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua relazione con l’azienda.

Quindi possiamo affermare che il Whistleblowing è la pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

Nuova normativa Whistleblowing

E’ stato pubblicato il 15 marzo 2023 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n.24, di recepimento della Direttiva UE n. 2019/1937 sul Whistleblowing.

La nuova normativa prevede numerose novità che imporranno alle aziende di creare nuovi canali di segnalazione o aggiornare quelli esistenti.

Da quando avrà effetto la nuova normativa sul Whistleblowing

15 luglio 2023

Le disposizioni avranno effetto dal 15 luglio 2023.

17 dicembre 2023

Per le società che hanno impiegato nell’ultimo anno fino a 249 lavoratori subordinati, gli obblighi di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del Decreto avranno effetto a partire dal 17.12.2023.

A chi si applica la normativa sul Whistleblowing

La nuova normativa si applica:

  • ai soggetti del settore pubblico (comprese le società a controllo pubblico e le società in house)
  • alle società che nell’ultimo anno hanno avuto in media almeno 50 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
  • alle società che operano in determinati settori come quello dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e protezione ambientale.
  • Alle società che hanno adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs 231/01.

Ambito delle segnalazioni

La nuova normativa estende l’ambito delle segnalazioni a tutte le condotte illecite, previste sia dalla normativa nazionale che da quella dell’Unione Europea, aventi natura amministrativa, contabile, civile o penale lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Non rientrano nel campo di applicazione della nuova norma le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro oppure ai propri rapporti con i superiori gerarchici.

Sono previste forme di tutela anche ai facilitatori ossia soggetti che prestano assistenza al segnalante durante l’iter di segnalazione, la cui attività deve rimanere riservata. Nonché ai soggetti terzi legati al segnalante come colleghi o familiari, e ai soggetti giuridici connessi al segnalante.

Qualsiasi trattamento di dati personali relativo a una s egnalazione di whistleblowing dovrà essere effettuato in conformità al GDPR e alla normativa italiana sulla protezione dei dati.

Canali di segnalazione

Una volta sentite le organizzazioni sindacali, emerge l’obbligo di istituire un canale di segnalazione interna che dovrà essere gestito da una persona o da un dipartimento designato interno alla società o esternamente da terzi esperti, compresi gli avvocati.

Nominare degli avvocati esterni per indagare sulle segnalazioni potrebbe risultare vantaggioso per l’azienda, qualora ricorrano determinate condizioni, per proteggere i risultati delle indagini con il privilegio legale.

Le segnalazioni possono essere consegnate:

  • Per iscritto
  • Oralmente
  • Su richiesta della persona segnalante, anche di persona.

La persona o l’ufficio designato a ricevere le segnalazioni deve confermare la ricezione della segnalazione al segnalante entro sette giorni dal ricevimento. Nel caso è necessario chiedere al segnalante maggiori delucidazioni o informazioni, valutando la segnalazione e indagando sui comportamenti segnalati, dando un riscontro al segnalante entro tre mesi dalla conferma di ricezione.

La gestione dei canali interni delle segnalazioni, deve avvenire secondo tempi e modi definiti. Secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto, i soggetti interessati dalla disciplina dovranno: pubblicare un’informativa chiara ed esplicativa circa le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, sia interne che esterne, che sia facilmente accessibili sul luogo di lavoro e sul proprio sito internet.

Chi può utilizzare lo strumento del Whistleblowing?

  • Collaboratori assunti con contratto di subordinazione (con ogni tipologia contrattuale);
  • Soggetti non ancora assunti che abbiano appreso le informazioni sulla violazione sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • Lavoratori autonomi, professionisti, consulenti, collaboratori coordinati e continuativi o anche occasionali, volontari o tirocinanti, azionisti, amministratori ed ex lavoratori (se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro).

Le misure per proteggere i Whistleblowers sono compresi nell’intero Capo III del Decreto.

Il decreto ha l’obiettivo di definire le misure per proteggere sia dalle ritorsioni dirette (quelle rivolte direttamente a loro, come ad esempio il licenziamento, il mobbing, la calunnia, etc,), sia dalle ritorsioni indirette (quelle destinate a colleghi, familiari, i “facilitatori”, loro clienti o destinatari dei servizi per i rischi di penalizzazioni o boicottaggio).

Nell’art. 17 del decreto troviamo una ampia indicazione (assolutamente non tassativa) di alcune fattispecie che vengono ricondotte a un comportamento ritorsivo (sanzioni, licenziamento, demansionamento, trasferimento, misure discriminatorie, dirette o indirette, comprensive anche dei danni reputazionali, “in particolare sui social media”).

Segnalazioni Subordinate

Una delle maggiori novità introdotte dal Decreto è la possibilità per il segnalante di inviare segnalazioni, in via subordinata e/o successiva rispetto a quelle interne, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso appositi canali di segnalazione esterni.

In particolare, si potrà far ricorso all’ANAC ne seguenti casi:

  • Nel caso in cui non sia previsto, nel contesto lavorativo nel quale opera il segnalante, l’obbligo di attivazione del canale di segnalazione interno, ovvero se, qualora obbligatorio, non sia stato attivato o, se presente, non sia conforme;
  • Qualora sia già stata presentata una segnalazione interna non processata o con provvedimento finale negativo?
  • Se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione correrebbe il rischio di possibili ritorsioni?
  • Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L’ANAC avrà il potere di inviare le segnalazioni alle autorità amministrative e giudiziarie per le violazioni rientranti nelle loro materie di competenza. E’ ovvio che, in questi casi, le autorità avvieranno delle proprie indagini.

Le linee guida per la procedura del canale di segnalazione esterna dovranno essere pubblicate dall’ANAC entro tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto.

La relazione illustrativa del Decreto specifica che oltre all’ANAC, anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sarà responsabile del canale di segnalazione esterna relativo alle violazioni antitrust di sua competenza. L’AGCM ha già implementato una piattaforma di whistleblowing sulla base delle best practice della Commissione Europea.

Sanzioni ANAC

L’ANAC potrà irrogare sanzioni pecuniarie nei confronti di imprese e persone fisiche da 10.000 a 50.000 euro

  • In caso di ritorsione nei confronti di segnalanti e delle persone ad essi collegate;
  • Nel caso si ostacoli la segnalazione degli informatori;
  • Per violazione dell’obbligo di riservatezza;
  • Mancata attuazione dei canali di segnalazione interna o adozione di procedure per la loro gestione nel rispetto del Decreto;

Articolo a Cura dell’Avvocato Marcello Bertucci

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