Il Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (G.U. 29 dicembre 2022, n. 303), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. 27 febbraio 2023, n. 49), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», proroga al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i cosiddetti lavoratori fragili del settore pubblico e privato.
Norme smartworking prorogate
Le norme prorogate sono 2:
- 1 comma 306 L. 29/12/22 n. 197
- Punto 2 dell’allegato B annesso al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 che a sua volta fa riferimento all’art 90 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34
La prima norma indica come lavoratori fragili i soggetti affetti da patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministero della salute del 4/2/2022; mentre la seconda parla ancora di “diritto riconosciuto sulla base delle valutazioni dei medici competenti”.
Appare indubbio quindi che sono al momento possibili due strade: la certificazione dei medici di medicina generale e la valutazione del medico competente.
Si sottolinea quindi, in primo luogo, il fatto che potranno pervenire dai lavoratori (o dalle aziende/amministrazioni) richieste di valutazione delle condizioni di fragilità che andranno accolte ed evase.
Si ritiene, tuttavia, che, per ragioni di equità, uniformità ed evidenza scientifica, anche in questo secondo caso ci si debba riferire alle condizioni patologiche riportate dal decreto del Ministero della salute.
Si riporta di seguito, il testo delle norme citate.
ART. 9 Decreto Legge 198/2022 convertito in legge con la legge 14/2023 4-ter. Al comma 306 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,n. 197, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti:“30 giugno 2023”.
Art. 1 comma 306 L. 29/12/22 n. 197
- Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
5-ter.Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023)).
Articolo 90,((commi 1 e 2)),del decreto-legge 19 maggio 2020,|||n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio||2.|2020, n. 77|||Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del|||settore privato
Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, Articolo 90
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica daCOVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. (6) (62)((74))2.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. (62)((74))
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