Entrata in vigore della nuova norma CEI 60079-10-1:2021 per la classificazione ATEX
Una importante novità ha coinvolto di recente il mondo ATEX e tutto ciò che concerne la valutazione del rischio di atmosfere esplosive nei luoghi con pericolo di esplosione.
La CEI EN 60079-10-1:2021, in terza edizione, che entra pienamente in vigore il 22/01/2024, sostituisce completamente la norma CEI EN 60079-10-1:2016-11 e riporta la traduzione completa della EN IEC 60079-10-1 pubblicata nel fascicolo 18233E di settembre 2021.
Questa edizione della norma fornisce gli elementi per la classificazione dei luoghi interessati da pericoli associati alla presenza di gas o vapori infiammabili che, miscelati all’aria, possono generare miscele potenzialmente esplosive. Rappresenta inoltre una base tecnica utile per la corretta progettazione, costruzione, scelta e manutenzione delle apparecchiature destinate all’uso in aree pericolose.
Atex, apparecchiature Ex e classificazione delle zone
La nuova CEI EN 60079-10-1:2021 interviene in un ambito tecnico particolarmente delicato, poiché la classificazione delle aree a rischio esplosione costituisce il presupposto per individuare misure di prevenzione efficaci e scegliere apparecchiature adeguate al contesto operativo.
Sono esclusi dall’applicazione della norma i seguenti casi:
- miniere con possibile presenza di grisou;
- luoghi di trattamento e produzione di esplosivi;
- guasti catastrofici o rari malfunzionamenti non compresi nel concetto di normalità trattato dalla norma;
- locali adibiti ad uso medico;
- ambienti domestici;
- luoghi dove il pericolo può manifestarsi per la presenza di polveri o fibre combustibili, pur potendo applicare i principi della norma a miscele ibride, trattate nella CEI EN 60079-10-2.
Le modifiche significative introdotte
- eliminazione dall’esclusione del campo di applicazione delle applicazioni commerciali e industriali per utilizzo di gas a bassa pressione (art. 1);
- eliminazione del fattore di sicurezza k nella Fig. C.1 “Grafico per la valutazione del grado di diluizione” (art. C.3.5);
- revisione delle equazioni C.2 e C.3 per il calcolo della portata dell’aria dovuta al vento (art. C.5.2);
- revisione delle equazioni C.4 e C.5 per il calcolo della portata dell’aria in caso di ventilazione dovuta al galleggiamento termico e revisione del grafico di Figura C.6 (art. C.5.3);
- revisione dell’equazione C.6 ed eliminazione dell’equazione C.7 (art. C.5.4);
- eliminazione del fattore di sicurezza k nella Fig. D.1 “Diagramma per la stima delle distanze delle aree pericolose” (art. D.3).
Nell’introduzione della norma vengono inoltre inserite considerazioni aggiuntive riguardanti l’applicazione delle modifiche sopra citate.
Decisione di esecuzione
In aggiunta a quanto sopra, il 15 luglio 2023, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Decisione di Esecuzione (UE) 2019/1202, è stata sancita l’entrata in vigore della nuova norma sulle apparecchiature Atex: CEI 60079-0:2018 – Apparecchiature: Prescrizioni generali.
Questo significa che:
- la vecchia norma CEI 60079-0:2013 sulle apparecchiature Atex resta valida fino al giugno 2021;
- entra in vigore la nuova CEI 60079-0:2018 Apparecchiature: Prescrizioni generali.
Ai costruttori di apparecchiature, elettriche e non, idonee per essere installate in luoghi con pericolo di esplosione, vengono quindi concessi ancora alcuni mesi per transitare alla nuova norma.
Soggetti coinvolti
La novità normativa coinvolge in modo diretto:
- i costruttori di apparecchiature;
- i datori di lavoro.
Atex: decisione di esecuzione 2019/1202
La novità introdotta sulle apparecchiature Atex è stata ratificata come “Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”.
In particolare, nella Decisione di Esecuzione è stato deciso quanto segue:
Articolo 1
Il riferimento alla norma armonizzata “EN IEC 60079-0:2018, Atmosfere esplosive – Parte 0: Apparecchi – Requisiti generali (IEC 60079-0:2017)”, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
Il riferimento alla norma armonizzata “EN 60079-0:2012 + A11:2013, Atmosfere esplosive – Parte 0: Apparecchi — Requisiti generali (IEC 60079-0:2011 modificata + IS1:2013)”, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE, è ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dal 6 luglio 2021.
| Norma Atex | Ambito |
|---|---|
| CEI 60079-0:2018 | Nuova norma sulle apparecchiature Atex – Prescrizioni generali |
La serie IEC 60079
È utile ricordare che la serie normativa IEC 60079-X fornisce:
- gli elementi caratteristici delle apparecchiature;
- gli elementi caratteristici delle apparecchiature a sicurezza intrinseca;
- metodi diversi di protezione delle apparecchiature;
- gli elementi per effettuare la classificazione delle aree, le caratteristiche dei materiali e alcuni standard specifici di settore.
Inoltre si hanno le seguenti parti e specifiche tecniche:
- IEC 60079-1: Gas – Custodie antideflagranti “d”
- IEC 60079-2: Gas e polvere – Custodia pressurizzata “p”
- IEC 60079-5: Gas – Riempimento polvere “q”
- IEC 60079-6: Gas – Immersione liquida “o”
- IEC 60079-7: Gas – Maggiore sicurezza “e”
- IEC 60079-11: Gas e polvere – Sicurezza intrinseca “i”
- IEC 60079-13: Gas e polvere – Protezione dell’apparecchiatura mediante la stanza pressurizzata “p” e la stanza ventilata artificialmente “v”
- IEC 60079-15: Gas – Tipo di protezione “n”
- IEC 60079-18: Gas e polvere – Incapsulamento “m”
- IEC 60079-25: Gas e polvere – Sistemi elettrici intrinsecamente sicuri
- IEC 60079-26: Gas – Apparecchiature con livello di protezione dell’apparecchiatura (EPL) Ga
- IEC 60079-28: Gas e polvere – Protezione delle apparecchiature e dei sistemi di trasmissione mediante radiazioni ottiche
- IEC 60079-29-1: Rilevatori di gas – Requisiti prestazionali dei rivelatori per gas infiammabili
- IEC 60079-29-4: Rilevatori di gas – Requisiti prestazionali dei rivelatori a percorso aperto per gas infiammabili
- IEC / IEEE 60079-30-1: Gas e polvere – Riscaldamento elettrico traccia di resistenza – Requisiti generali e di prova
- IEC 60079-31: Polvere – Protezione per custodia “t”
- IEC 60079-33: Gas e polvere – Protezione speciale “s”
- IEC 60079-35-1: Proiettori per l’uso in miniere suscettibili al grisou – Requisiti generali – Costruzione e prove in relazione al rischio di esplosione
- IEC TS 60079-39: Gas – Sistemi a sicurezza intrinseca con limitazione della durata della scintilla controllata elettronicamente
- IEC TS 60079-40: Gas – Requisiti per la sigillatura del processo tra fluidi di processo infiammabili e sistemi elettrici
- ISO 80079-36: Gas e polvere – Attrezzature non elettriche per atmosfere esplosive – Metodo di base e requisiti
La parte della norma IEC 60079 indicata nell’articolo 2 specifica i requisiti generali per la costruzione, il collaudo e la marcatura delle apparecchiature Ex e dei componenti Ex destinati all’uso in atmosfere esplosive.
Le condizioni atmosferiche standard, in base alle quali si può presumere che l’apparecchiatura Ex possa essere utilizzata, sono:
- temperatura da -20°C a +60°C;
- pressione da 80 kPa (0,8 bar) a 110 kPa (1,1 bar);
- aria con contenuto di ossigeno normale, in genere 21% v/v.
Questa parte della norma IEC 60079 e altre norme integrative specificano requisiti di prova aggiuntivi per apparecchiature Ex che operano anche al di fuori dell’intervallo di temperatura standard, dove ulteriori controlli e ulteriori test possono risultare necessari.
Tali prove aggiuntive possono essere particolarmente rilevanti per i tipi di protezione basati sul contenimento di eventuali fiamme, come le custodie a prova di esplosione “d” (IEC 60079-1), o sulla limitazione di energia, come la sicurezza intrinseca “i” (IEC 60079-11).
La soluzione di Igeam
I cambiamenti normativi sopra richiamati hanno un impatto diretto sui costruttori di apparecchiature, che hanno la responsabilità di rendere idonee le apparecchiature e gli impianti alle zone a rischio esplosione.
È però importante ricordare che le novità introdotte si riflettono anche sulle attività delle aziende. Infatti è il datore di lavoro ad avere l’obbligo di classificare i luoghi di lavoro sulla base della frequenza e della durata delle atmosfere esplosive e di scegliere le apparecchiature idonee ai luoghi classificati, scongiurando inneschi e limitando il rischio esplosione.
Competenze e lavori elettrici in luoghi Atex
Per questo è fondamentale integrare la formazione per lo svolgimento dei lavori elettrici in sicurezza con i contenuti della norma relativa alle verifiche e alla manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi Atex.
La soluzione che Igeam offre alle aziende è all’avanguardia nella gestione e nella valutazione del rischio Atex ed è relativa alla classificazione delle aree con possibile presenza di miscele esplosive, eseguita in base:
- alla CEI EN 60079-10-1:2021 per gas, vapori o nebbie;
- alla CEI EN 60079-10-2 per polveri, entrata in vigore nel 2018.
Già con le edizioni del 2016 si considerano abrogate le Guide CEI 31-35 e 31-56 dedicate a questi temi.
Sulla base delle suddette norme e dei contenuti della serie normativa 60079-x, la consulenza Igeam:
- definisce l’estensione delle possibili Zone Atex (Zona 0/20, Zona 1/21, Zona 2/22);
- fornisce le caratteristiche delle apparecchiature elettriche e non elettriche idonee ad essere installate in tali luoghi con pericolo di esplosione, secondo la Direttiva 2014/34/UE;
- fornisce verifiche in campo dell’idoneità delle apparecchiature elettriche e meccaniche installate, attraverso analisi documentale, analisi visiva dei difetti palesi di installazione, verifica del rispetto dei requisiti di installazione per ogni metodo di protezione, analisi termografiche e ulteriori controlli tecnici;
- fornisce supporto alle aziende costruttrici di apparecchiature Ex sul rispetto delle normative in oggetto;
- fornisce supporto ai datori di lavoro nella redazione del Documento di protezione contro le esplosioni, obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08.












