Riferimenti normativi ai sensi della Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter
Riferimento normativo per la formazione dei preposti
Coerentemente con la nuova e più importante posizione di garanzia del preposto, la Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale “per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza ( valida anche la formazione svolta in videoconferenza come da Legge 19 maggio 2022, n. 52*) devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”.
La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, come segue: Art. 37, co. 1, 7, 7-ter, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].
La giurisprudenza specifica che: «Dare nuovi obblighi penalmente sanzionati al preposto, come quello di interrompere i comportamenti scorretti (articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dopo la legge 215/2021) senza l'aggiornamento biennale della formazione non ha senso, difatti le due novità sono previste dal medesimo provvedimento normativo.
Non effettuare questo aggiornamento biennale significa ledere il diritto del preposto ad avere degli strumenti per svolgere il proprio fondamentale ruolo di vigilanza così profondamente innovato nel 2021.
L'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per la periodicità biennale dell'aggiornamento dei preposti non fa alcun riferimento al nuovo accordo Stato Regioni, quindi dal 21 dicembre 2023 (per evitare qualunque forma di retroattività della norma penale, vietata dalla Costituzione) l'obbligo biennale entra direttamente in vigore.
In conclusione, cosa cambia nella formazione dei preposti
- Dal 21/12/2023 non è più possibile fare la formazione in e-learning
- Formazione obbligatoria per preposto durata 8h da fare in presenza o in videoconferenza
- Aggiornamento biennale durata 6h da fare in presenza o in videoconferenza