Pubblicate dal Ministero della Salute le nuove circolari e ordinanze relative alle nuove disposizioni Anticovid:
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Ordinanza 29 dicembre 2022
“Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”
Prevede la proroga delle misure disposte con l’ordinanza del Ministero della salute del 31/10/2022 fino al 30 aprile 2023.
In particolare:
- È fatto obbligo di indossare i DPI ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Non hanno obbligo di indossare i DPI i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
Tali indicazioni sono state estese ad ambulatori e studi medici.
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Circolare 51961 del 31/12/2022
“Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”
Le principali novità riguardano le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti. In particolare:
Tipologia di Casi |
Soggetti | Modalità |
DPI |
Casi Confermati | Asintomatici o che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni | · Isolamento 5 giorni a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare
· Isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora il test antigenico o molecolare effettuato in farmacia/struttura sanitaria risulti negativo |
· È obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di mascherina FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.
Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare |
Soggetti immunodepressi | · Isolamento per un periodo minimo di 5 giorni ma sempre a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo | ||
Operatori sanitari | · Se asintomatici da almeno 2 giorni, isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo | ||
Cittadini che rientrano dalla Repubblica Popolare Cinese | · I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare | ||
Contatti stretti di caso | Soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi | · Regime di autosorveglianza. Se durante tale periodo si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Covid-19, è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico o molecolare. | · È obbligatorio indossare FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
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Operatori Sanitari | · Devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con caso confermato |
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Circolare 1 del 01/01/2023
“Aggiornamento Circolare “interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023”
All’interno del documento sono riportati gli elementi utili per la gestione della circolazione del COVID-19 e fornisce spunti volti a favorire la predisposizione a livello regionale e locale di un rapido adattamento delle azioni e dei servizi sanitari nel caso di una aumentata richiesta assistenziale e territoriale.
Inoltre il documento ribadisce la necessità di garantire un’adeguata ventilazione negli ambienti chiusi per ridurre il rischio di trasmissione del COVID. Per gli aspetti tecnici relativi a ventilazione e qualità dell’aria si rimanda al rapporto ISS “Ambiente e qualità dell’aria indoor. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2” [Aggiornamento del Rapporto ISS n. 5/2020 REv.2 versione del 18 aprile 2021]
Disposizioni Anticovid 2023: Proroga per i lavoratori fragili
Come ampiamente anticipato dai media, la legge finanziaria 2023 (legge 197/2022), pubblicata sul Supplemento ordinario n. 43/L alla GAZZETTA UFFICIALE, contiene l’ennesima proroga per i lavoratori fragili, all’articolo 1 comma 306, che recita:
“Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.”
Quali condizioni rientrano nella definizione di “lavoratore fragile”?
- Riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima Legge n. 104 del 1992;
- Decreto del Ministero della Salute del 3 febbraio 2022, definisce le patologie e le condizioni sanitarie per il riconoscimento di fragilità.
Fragilità indipendente dallo stato vaccinale
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- Ha avuto un trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- Ha avuto un trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- E’ in attesa di trapianto d’organo;
- Effettua terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);
- Ha una patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- Ha immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.) o immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico. Ad esempio, i casi di terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- Effettua dialisi oppure ha un’insufficienza renale cronica grave;
- Ha una pregressa splenectomia;
- Ha la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ minore di 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.
Inoltre, in tale gruppo rientrano i pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
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- Cardiopatia ischemica;
- Fibrillazione atriale;
- Scompenso cardiaco;
- Ictus;
- Diabete mellito;
- Bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- Epatite cronica;
- Obesità.
Fragilità con presenza di esenzione vaccinale e altre patologie
I pazienti che hanno la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
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- Età maggiore di 60 anni;
- Condizioni di cui all’allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021:
Malattie respiratorie | – Fibrosi polmonare idiopatica;
– Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia. |
Malattie cardiocircolatorie | – Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA);
– Pazienti post-shock cardiogeno. |
Malattie neurologiche | – Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone;
– Sclerosi multipla; – Distrofia muscolare; – Paralisi cerebrali infantili; – Miastenia gravis; – Patologie neurologiche disimmuni. |
Diabete / altre
endocrinopatie severe |
– Diabete di tipo 1;
– Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; – Morbo di Addison; – Panipopituitarismo. |
Malattie epatiche | – Cirrosi epatica. |
Malattie cerebrovascolari | – Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva;
– Stroke nel 2020-21; – Stroke antecedente al 2020 con ranking ? 3. |
Emoglobinopatie | – Talassemia major;
– Anemia a cellule falciformi; – Altre anemie gravi. |
Altro | – Fibrosi cistica;
– Sindrome di Down. – Grave obesità (BMI >35) |
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica) | – Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3 |
Si noti che non sono più considerati fragili i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022) che potevano essere riconosciuti come tali dal medico competente.
Chi può certificare le patologie per i “Lavoratori Fragili”?
Possono accertare le patologie e le condizioni che rendono i lavoratori pubblici o privati “fragili” i medici di medicina generale del lavoratore stesso. Ovvero, il medico di famiglia.
I lavoratori che vogliono richiedere lo Smart Working dovranno fornire al datore di lavoro la certificazione rilasciata dal medico, attestante le condizioni previste dal Decreto interministeriale. Ciò vale anche per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Nuove disposizioni Anticovid 2023, cosa cambia?
Per i lavoratori fragili che già hanno ottenutolo stato di “fragilità” non cambia niente, le condizioni con cui operano rimangono immutate sino al 31/03/2023.
Per i lavoratori che ritengono farsi ora riconoscere lo stato di fragilità devono produrre il certificato del medico curante di cui sopra che non deve limitarsi a riportare la condizione di fragilità, ma riportare i riferimenti di legge per cui tale condizione viene riconosciuta.
Il medico competente può, come di consueto, essere consultato dal datore di lavoro sulla congruità della documentazione prodotta o comunque per un parere.
I lavoratori possono consultare il medico competente richiedendo una visita medica.