Testo unico salute e sicurezza 81/2008
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il testo aggiornato del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che integra le norme più recenti in termini di circolari, interpelli, adeguamento di direttive comunitarie e oltre.
Naturalmente il testo, aggiornato a gennaio 2020, non ha carattere di ufficialità in quanto le versioni ufficiali dei documenti sono quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti ufficiali dei Ministeri o degli Enti di riferimento.
Interpelli
Segnaletica stradale
Inserito l’Interpello n. 5/2019 del 15/07/2019: Decreto 22 gennaio 2019 relativo alla revisione e integrazione delle procedure di segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare.
- Nonostante quanto indicato dall’ultimo Decreto in merito al periodo di validità dei corsi sull’apposizione della cartellonistica stradale, la Commissione Interpelli ha stabilito che la validità degli attestati conseguiti prima del Decreto stesso sarà valida fino alla scadenza della previgente normativa.
Lavori speciali
Inserito l’Interpello n. 6/2019 del 15/07/2019: Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 in tema di esecuzione di Lavori Speciali.
- Il datore di lavoro, in caso di esecuzione di Lavori Speciali come ad esempio lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, ha l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva.
- Qualora tali superfici di lavoro non siano in grado di sostenere il peso degli operai e dei materiali, vanno messe in atto le misure necessarie per garantire l’incolumità degli addetti, adottando tra l’altro dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Documentazione sanitaria
Inserito l’Interpello n. 4/2019 del 11/07/2019 – Tenuta della documentazione sanitaria su supporto informatico.
- In tutti quei casi in cui si decidesse di salvare in un database aziendale i dati contenuti nelle cartelle sanitarie e di rischio, il datore di lavoro e il medico competente sono chiamati a concordare delle soluzioni per il loro trattamento.
- Al fine di tutelare il segreto professionale e la privacy, l’accessibilità a tali dati viene garantita solo ed esclusivamente al medico competente.
Medico competente
Inserito l’Interpello n. 7/2019 del 24/10/2019: Medico Competente della Polizia di Stato – Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Iscrizione nella sezione d-bis dell’elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento.
- I medici competenti della Polizia di Stato non sono esentati dall’aggiornamento professionale richiesto per poter continuare a ricoprire il ruolo di medico del lavoro.
Inserito l’Interpello n. 8/2019 del 02/12/2019: Medico Competente cui spetta la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette informazioni “anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.
- Il medico competente in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni è obbligato alla comunicazione delle stesse (Allegato 3B).
- L’obbligo della comunicazione si applica anche qualora non sia stata effettuata alcuna sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento.
Interpelli
- Segnaletica stradale
- Lavori speciali
- Documentazione sanitaria
- Medico competente
Altre novità
- Verifiche periodiche
- Lavori sotto tensione
- Installazione impianti
- Scariche atmosferiche
Altre novità
Disposizioni installazione impianti
Al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” è stata inserita la lettera a-bis all’art. 4, comma, indicante come requisito tecnico professionale:
- diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011.
Dispositivi protezione contro scariche atmosferiche
DPR n.462/2001 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
E’ stato aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, come previsto dall’art. 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019.
Art. 7-bis – Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe
- Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
- Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
- Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
- Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.
Sintesi aggiornamenti
- Inseriti gli interpelli dal n. 4 al n. 8 del 2019.
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 – Ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 – Ottavo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
- Aggiunta la lettera a-bis all’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, inserita dal comma 50 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (attività di installazione degli impiantiall’interno degli edifici);
- Aggiunto l’art. 7-bis al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, come previsto dall’art. 36 del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31/12/2019 (dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche).
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