FAQ Patente a Crediti – 4 Ottobre 2024

9 Ottobre 2024

Faq Patente a Crediti - 4 ottobre 2024

Dal 1° ottobre, è possibile per imprese e lavoratori autonomi richiedere la patente a punti tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Questo obbligo si applica a tutte le aziende e ai lavoratori autonomi coinvolti in attività fisiche nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’art. 89 del D.Lgs. 81/08, senza esclusione per specifici settori. Nella fase iniziale, le imprese già attive nei cantieri dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 27, comma 1, dello stesso decreto legislativo, ove richiesto dalle normative.

Con queste FAQ rilasciate dall' INL, si chiarisce:

  • quali imprese dal 1° ottobre scorso sono tenute ad inviare l’autocertificazione, ovvero quelle che a quella data già operavano in cantiere. La presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve quindi essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale;
  • L’esclusione dall’ambito applicativo della patente a crediti delle imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III;
  • L’estensione, nel caso di una impresa con più cantieri e/o diversi DL e RSPP, degli obblighi di elaborazione del DVR, adempimenti e obblighi formativi a tutti i cantieri per la richiesta della patente a crediti.

Nel dettaglio:

1La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.
2La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.
Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
3La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?
Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
4 Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.
La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.

Vuoi saperne di più? Contattaci

Sui temi della sicurezza e dell'ambiente, della salute e della prevenzione, della sostenibilità, Igeam vanta la più lunga esperienza in campo nazionale

    Nome*

    Cognome*

    Mail*

    Telefono*

    Regione*

    Ruolo*

    Scrivi qui il tuo messaggio*

    *Campi obbligatori.
    Puoi visualizzare l'informativa relativa al trattamento dei tuoi dati al seguente link.
    Questo sito è protetto da Google reCAPTCHA, Privacy Policy e Terms of Service di Google.

    Essere Sicurezza