La Cassazione torna sul rapporto tra infortuni, interesse o vantaggio dell’ente e colpa di organizzazione, mentre il progetto di riforma del d.lgs. 231/2001 rafforza il ruolo dell’organizzazione preventiva.
Quando si parla di responsabilità dell’impresa in caso di infortunio sul lavoro, l’attenzione si concentra spesso sulle violazioni più immediate e visibili: una protezione mancante, un’attrezzatura non correttamente mantenuta, una procedura non rispettata, una misura di prevenzione non adottata. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7563 del 25 febbraio 2026 invita però a guardare più in profondità. Il tema non è soltanto quello della singola regola violata, ma quello dell’organizzazione che avrebbe dovuto prevenire il rischio e dei costi che l’impresa ha eventualmente evitato proprio rinunciando a predisporre, attuare e controllare quell’organizzazione.
La pronuncia riguarda un infortunio mortale avvenuto all’interno di un’azienda agricola. Un lavoratore veniva investito da un trattore durante una manovra di retromarcia in un capannone destinato allo stoccaggio del fieno. Nel giudizio erano emerse diverse criticità: l’assenza di un piano di viabilità interna, la mancanza di idonea segnaletica per distinguere le zone di transito dei mezzi da quelle pedonali e ulteriori carenze legate alle condizioni del mezzo utilizzato. Alla responsabilità delle persone fisiche si affiancava quella della società ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, relativo all’omicidio colposo e alle lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il passaggio più interessante, per le imprese, è il modo in cui viene affrontato il requisito dell’interesse o del vantaggio dell’ente. Nei reati colposi in materia di sicurezza è evidente che l’infortunio, e a maggior ragione la morte di un lavoratore, non costituiscono normalmente un risultato voluto dall’impresa. Per questo la giurisprudenza riferisce interesse e vantaggio non all’evento lesivo in sé, ma alla condotta che ha violato le regole di prevenzione. In altri termini, ciò che viene osservato è se la scelta di non rispettare una cautela abbia consentito all’organizzazione di perseguire o conseguire un’utilità, ad esempio sotto forma di risparmio di spesa o di maggiore continuità produttiva.
La sentenza n. 7563/2026 rende questo ragionamento particolarmente concreto. La difesa aveva sostenuto che le misure mancanti avrebbero comportato costi modesti: alcune strisce, cartelli, piccoli dossi e interventi organizzativi apparentemente limitati. La valutazione accolta dai giudici, tuttavia, non si ferma al prezzo materiale della segnaletica. Il risparmio viene considerato in una prospettiva più ampia e comprende anche il costo dello studio necessario per predisporre un piano di viabilità, quello dell’informazione conseguente e quello dell’attuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure individuate.
È un’impostazione che merita attenzione perché sposta il concetto di “risparmio sulla sicurezza” da una dimensione puramente economica a una dimensione organizzativa. La sicurezza, infatti, non costa soltanto quando si acquista un dispositivo di protezione o si adegua una macchina. Ha un costo anche progettare correttamente un processo, analizzare le interferenze, definire una procedura, formare le persone, controllare l’applicazione delle regole e intervenire quando tali regole non vengono rispettate. Sono tutte attività che assorbono tempo, competenze e risorse. Proprio per questo, la loro omissione può tradursi in un vantaggio per l’impresa quando consente di evitare costi o di non rallentare l’attività produttiva.
Particolarmente significativo è il richiamo alla formazione e all’informazione dei lavoratori. Anche in questo caso il risparmio non coincide necessariamente soltanto con il costo del corso o del docente. La formazione comporta anche un impiego di tempo durante il quale il lavoratore non è destinato all’ordinaria attività produttiva. La Cassazione ricorda quindi che il vantaggio dell’ente può essere collegato anche alla mancata sopportazione di questi costi e al fatto che i dipendenti, se impegnati nella formazione, vengono temporaneamente distolti dalla produzione.
Il principio non deve però essere letto in modo automatico. Non significa che ogni omissione formativa, ogni procedura incompleta o ogni violazione in materia di sicurezza determini di per sé la responsabilità dell’ente. La stessa pronuncia ribadisce che la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 non può essere ricavata dalla sola commissione del reato presupposto. Occorre verificare tutti i criteri di imputazione richiesti dal decreto e, sul piano organizzativo, accertare la cosiddetta colpa di organizzazione. È un passaggio essenziale, perché impedisce di confondere la responsabilità della persona fisica con quella della società.
La domanda, quindi, non è semplicemente se si sia verificato un infortunio o se qualcuno abbia commesso un errore. Bisogna chiedersi se l’organizzazione dell’impresa fosse ragionevolmente strutturata per prevenire proprio quel tipo di rischio. Il rischio era stato individuato? Le misure erano state definite? Le persone coinvolte erano state informate e formate? Le procedure erano realmente applicate? Esistevano controlli capaci di rilevare le anomalie? Le violazioni venivano affrontate o erano progressivamente diventate prassi tollerate? Sono domande che riguardano la qualità dell’assetto organizzativo e che diventano particolarmente rilevanti quando, dopo un evento grave, l’intero sistema aziendale viene ricostruito a posteriori.
È in questo quadro che il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 assume la sua funzione più autentica. Un Modello efficace non dovrebbe essere un documento separato dal resto dell’impresa, collocato accanto al Documento di Valutazione dei Rischi, alle procedure di sicurezza, alle deleghe o agli eventuali sistemi di gestione certificati. Dovrebbe invece partire dai processi aziendali reali e collegarsi ai presidi già esistenti, in modo da individuare le aree nelle quali possono concretizzarsi i reati presupposto e definire un sistema coerente di prevenzione, controllo e informazione.
In materia di salute e sicurezza questo raccordo è particolarmente importante. Il Modello 231 non sostituisce il sistema prevenzionistico previsto dal D.Lgs. 81/2008 e non crea una seconda organizzazione parallela. Deve piuttosto essere costruito in modo coerente con la valutazione dei rischi, con le procedure operative, con il sistema delle deleghe e delle responsabilità, con la formazione, con le verifiche e con gli eventuali audit già svolti dall’azienda. Il valore aggiunto sta proprio nel coordinamento: evitare duplicazioni inutili e, nello stesso tempo, assicurare che le informazioni rilevanti arrivino ai soggetti che devono valutarle e che le criticità emerse producano effettive azioni correttive.
Un altro elemento centrale è il sistema disciplinare. La sua presenza non può essere considerata un aspetto meramente formale del Modello. Se una procedura di sicurezza viene ripetutamente violata e l’organizzazione non dispone di un meccanismo idoneo a reagire, il problema non riguarda soltanto il comportamento del singolo lavoratore. Può diventare il segnale di un sistema che non è in grado di far rispettare le regole che esso stesso ha adottato. La prevenzione, infatti, non consiste esclusivamente nel predisporre prescrizioni, ma anche nel verificarne il rispetto e nel gestire in modo coerente gli scostamenti.
Lo stesso vale per la formazione. Registrare la partecipazione a un corso non esaurisce necessariamente il problema. In un sistema realmente orientato alla prevenzione occorre che la formazione sia coerente con i rischi effettivi, che venga aggiornata quando necessario e che trovi riscontro nelle modalità concrete di lavoro. Se una procedura prevede un comportamento ma nella pratica il reparto opera stabilmente in modo diverso, la distanza tra documento e realtà diventa essa stessa un elemento organizzativo da affrontare.
Su questo scenario si innesta il disegno di legge di revisione del D.Lgs. 231/2001 approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026. È importante precisare che si tratta di una riforma non ancora in vigore: il provvedimento deve completare l’iter parlamentare e il testo potrà essere modificato. La direzione scelta dal Governo è però significativa perché tende a rendere ancora più esplicita la centralità della colpa di organizzazione nel sistema di responsabilità dell’ente.
Il progetto prevede che la responsabilità della società sia collegata all’accertamento del nesso tra la carenza organizzativa e la commissione del reato, valorizzando quindi la mancata adozione o l’inefficace attuazione di un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Per i reati colposi viene inoltre prevista una specifica regola relativa all’interesse o al vantaggio dell’ente quando dall’inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell’attività derivi, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento della produzione. La formulazione proposta conferma quanto il tema della sicurezza sul lavoro sia destinato a rimanere uno dei terreni principali di applicazione concreta della responsabilità 231.
Il riferimento alla “misura apprezzabile” è rilevante perché suggerisce la necessità di una valutazione sostanziale del vantaggio, evitando di trasformare qualsiasi economia minima o meramente occasionale in un automatismo. Saranno naturalmente il testo definitivo, se approvato, e la successiva interpretazione giurisprudenziale a precisarne i confini. Ciò che emerge già oggi, tuttavia, è l’attenzione crescente verso le scelte organizzative attraverso le quali l’impresa decide quanto investire nella prevenzione e quanto spazio attribuire alla sicurezza all’interno dei propri processi produttivi.
Anche il rapporto tra Modello 231 e sistemi di gestione della salute e sicurezza merita di essere letto in questa prospettiva. Il vigente art. 30 del D.Lgs. 81/2008 già riconosce, per le parti corrispondenti, una presunzione di conformità ai modelli definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o alla UNI EN ISO 45001:2023. Il progetto di riforma torna su questo raccordo e valorizza ulteriormente i modelli adottati sulla base della norma UNI ISO. Anche qui, però, è importante evitare equivoci: la certificazione di un sistema di gestione non equivale, da sola, a un’automatica esclusione della responsabilità dell’ente.
La formula “per le parti corrispondenti” esprime bene il punto. Sistema di gestione della sicurezza e Modello 231 possono avere numerose aree di contatto, ma non sono strumenti perfettamente sovrapponibili. La soluzione più solida consiste quindi nell’integrarli, facendo in modo che procedure, audit, controlli, registrazioni, azioni correttive e attività formative già presenti nel sistema di gestione possano essere valorizzati anche nell’ambito del Modello, senza costruire duplicazioni documentali prive di utilità.
In questa architettura assume rilievo anche l’Organismo di Vigilanza. Anche su questo aspetto è necessario mantenere una netta distinzione di ruoli. L’OdV non gestisce la sicurezza e non si sostituisce al datore di lavoro, all’RSPP, ai dirigenti, ai preposti o alle altre figure alle quali il D.Lgs. 81/2008 attribuisce compiti e responsabilità specifici. La sua funzione è diversa: vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 e verificare, nell’ambito dei propri poteri, che il sistema organizzativo predisposto dall’ente rimanga effettivamente operativo.
Per svolgere seriamente questa funzione, l’Organismo deve però essere messo nella condizione di conoscere ciò che accade. Diventano quindi essenziali flussi informativi costruiti in modo ragionato, che consentano di portare all’attenzione dell’OdV non una massa indistinta di documenti, ma le informazioni realmente significative: infortuni e near miss rilevanti, esiti di audit e verifiche, violazioni significative delle procedure, contestazioni degli organi di vigilanza, modifiche organizzative o produttive che incidano sulle aree di rischio, criticità ricorrenti e azioni correttive adottate.
Un Organismo di Vigilanza che riceve informazioni soltanto occasionali, che non può programmare verifiche adeguate o che non dispone delle risorse necessarie rischia di rimanere un presidio meramente formale. Ed è proprio la distanza tra forma e sostanza uno dei temi che la giurisprudenza più recente sta ponendo con maggiore evidenza al centro della materia 231. Non basta che un sistema esista sulla carta: deve essere possibile dimostrare che è stato realmente attuato, controllato e aggiornato.
Da questo punto di vista, la sentenza n. 7563/2026 offre una lezione che supera il singolo caso giudiziario. Il costo della sicurezza non coincide solo con ciò che l’impresa acquista. Esiste un costo meno visibile, ma altrettanto reale, fatto di progettazione, studio, formazione, informazione, controlli, tempo dedicato alla prevenzione e capacità di intervenire quando qualcosa non funziona. Rinunciare a questo investimento può produrre nell’immediato un risparmio. Ma quando quel risparmio si collega alla violazione delle regole di prevenzione e a una carenza dell’organizzazione, può assumere un significato completamente diverso nel giudizio sulla responsabilità dell’ente.
Per questo, oggi, la questione per le imprese non dovrebbe essere quella di aggiungere un nuovo documento agli adempimenti già esistenti. Il tema è verificare se l’organizzazione costruita sulla carta corrisponda realmente a quella che opera ogni giorno nei reparti, nei cantieri, nei magazzini e negli uffici. Le procedure descrivono ciò che avviene davvero? La formazione viene considerata parte del lavoro o un’interruzione da ridurre al minimo? Le anomalie vengono registrate e analizzate? Le violazioni delle regole producono una risposta? I cambiamenti organizzativi portano a riesaminare i rischi? Il Modello 231 dialoga con il sistema di sicurezza o resta un documento separato? L’Organismo di Vigilanza riceve le informazioni necessarie per svolgere il proprio compito?
Sono domande che consentono di misurare la differenza tra una compliance soltanto formale e un sistema di prevenzione effettivo. L’adozione del Modello 231 non costituisce, in termini generali, un obbligo imposto indistintamente a tutte le imprese. Per le organizzazioni esposte a rischi significativi in materia di salute e sicurezza rappresenta però uno strumento che merita di essere valutato all’interno di una più ampia politica di governo dei rischi, soprattutto quando viene costruito in modo coerente con il sistema prevenzionistico già esistente e accompagnato da una vigilanza effettiva.
Dopo un grave infortunio è relativamente semplice ricostruire ciò che avrebbe potuto essere fatto. Molto più importante, per un’impresa, è essere in grado di dimostrare ciò che era stato effettivamente fatto prima: quali rischi erano stati individuati, quali misure erano state adottate, quali risorse erano state destinate alla prevenzione, quali controlli erano stati svolti e come l’organizzazione aveva reagito alle criticità emerse.
È probabilmente questo il messaggio più importante che arriva dalla recente giurisprudenza e dal percorso di riforma del sistema 231. La sicurezza sul lavoro non si esaurisce nel rispetto di singole prescrizioni e la responsabilità dell’ente non può essere ridotta alla semplice verifica dell’esistenza di un documento. A fare la differenza è la qualità dell’organizzazione: la capacità dell’impresa di trasformare la prevenzione in regole concrete, conosciute, applicate, controllate e aggiornate nel tempo. Ed è proprio questa capacità che, quando un evento grave porta l’organizzazione sotto esame, deve poter essere dimostrata.












