Ora è ufficiale.
E’ stato approvato con una pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, che rende obbligatorio l’utilizzo del Green Pass nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa e favorire il contrasto al Covid-19 attraverso il rafforzamento della relativa attività di screening.
Le disposizioni risultano in vigore dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
Il Decreto Legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della Salute Roberto Speranza, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando e del Ministro della Giustizia Marta Cartabia.
Dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, è entrata in vigore un’ulteriore misura di consolidamento di quanto già predisposto, attraverso l’introduzione del cosiddetto Green Pass rafforzato. Con il Decreto Legge 229 del 30 dicembre 2021, sono state introdotte ulteriori disposizioni per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
In particolare, dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato a una serie di attività anche all’aperto, prevedendone l’utilizzo anche per l’accesso e il ricorso ai mezzi di trasporto incluso il trasporto pubblico locale o regionale.
In questo documento da scaricare abbiamo individuato le differenze introdotte rispetto al Green Pass base per quanto riguarda le attività consentite o vietate.
Quali sono le principali novità introdotte?
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Le principali novità del Decreto Legge sul Green Pass nei luoghi di lavoro
I soggetti interessati
Il personale del Settore Privato, delle Amministrazioni Pubbliche, delle Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, degli enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale.
Dove va esibito il Green Pass
Il Certificato Verde deve essere posseduto ed esibito, su richiesta, per accedere ai luoghi di lavoro.
Chi e con quali modalità effettua i controlli
I datori di lavoro sono chiamati a verificare il rispetto delle prescrizioni. Possono inoltre individuare i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione.
Le modalità per l’organizzazione delle verifiche deve avvenire entro il 15 ottobre.
I controlli vengono effettuati all’accesso ai luoghi di lavoro e, qualora necessario, anche a campione.
Le sanzioni previste
I lavoratori, sia in ambito pubblico che privato, che risultassero non in possesso della certificazione verde COVID-19 sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti nè la retribuzione nè ulteriori compensi o emolumenti.
La sanzione economica
I lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che va dai 600 ai 1500 euro.
Per le aziende con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per una durata pari a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione.
Tale periodo comunque non è superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Green Pass e protezione dei dati personali: il parere del Garante
L’introduzione del Green Pass nei luoghi di lavoro ha sollevato diverse questioni. Tra queste una delle più delicate riguarda il trattamento e la gestione dei dati personali dei lavoratori chiamati ad esibire il Certificato Verde per accedere agli ambienti di lavoro.
Le questioni in gioco coinvolgono, da un lato, l’adempimento degli obblighi di verifica richiesti ai datori di lavoro, dall’altro, il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso, in questo senso, parere favorevole in merito allo schema del DPCM che definisce i criteri di verifica del Green Pass sia all’interno delle aziende che nelle organizzazioni pubbliche.
Non è possibile, attraverso l’attività di verifica, la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad esclusione di quelli necessari all’applicazione delle misure messe in atto a causa del mancato possesso della certificazione.
Non si dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica. Inoltre non sarà possibile estrarre, consultare, registrare o trattare le informazioni rilevate.
La Piattaforma nazionale – DGC permetterà di visualizzare esclusivamente l’informazione del possesso o meno di un Green Pass valido.
L’attività di verifica può riguardare esclusivamente i lavoratori in servizio che accedono al luogo di lavoro. Sono esclusi dal controllo, quindi, i dipendenti assenti per ferie, malattie, in permesso o in smart working.
Il trattamento dei dati deve prevedere una specifica informativa per i dipendenti da parte del datore di lavoro.
Faq principali
(Fonte: governo.it)
I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe
a quelle della scuola e del pubblico impiego?
Al momento non sono previste piattaforme analoghe. Se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.
Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?
No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso, lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.
Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in sanzioni qualora un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?
No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.
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