Webinar “Radioprotezione e Radiazioni ionizzanti”
Evento terminato
Che cos’è il Radon
Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore che si libera in prevalenza da minerali quali il tufo e la pozzolana, ma non solo, e da terreni la cui origine è vulcanica.
Il radon ha una caratteristica che lo rende estremamente pericoloso: è otto volte più pesante dell’aria e prima di decadere, quindi, rimane in vita per un tempo sufficientemente lungo da riuscire ad accumularsi in basso negli ambienti chiusi, in particolare quelli interrati e seminterrati, dove è in grado di raggiungere livelli di concentrazioni tali da diventare un rischio enorme per chiunque si esponga al gas.
All’esterno, invece, il pericolo si riduce perché il radon tende a disperdersi rapidamente all’aria aperta.
Sono diversi i fattori che possono incidere sul livello di radon che si può sviluppare ed accumulare negli ambienti indoor:
la conformazione dell’edificio, i materiali costruttivi, lo stato e l’utilizzo dei locali
la circolazione d’aria attraverso il suolo (permeabilità)
il clima (stagioni, condizioni meteorologiche)
le condizioni ambientali (temperatura, pressione, umidità)
I rischi per la salute
Come ci ricorda l’Istituto Superiore di Sanità, il rischio maggiore per la salute, tra l’altro l’unico per il quale esistano evidenze di natura epidemiologica, correlato all’esposizione al radon è l’insorgenza del tumore polmonare, il cui aumento dei casi si è rivelato statisticamente significativo.
Il problema naturalmente non è soltanto italiano, tanto che a livello mondiale il radon è ritenuto il contaminante radioattivo più pericoloso presente negli ambienti chiusi ed è stato calcolato che più o meno la metà dell’esposizione media delle persone a radiazioni ionizzanti è dovuta al radon.
E’ comunque più corretto dire che il rischio per la salute non è prodotto tanto dal radon in quanto tale, ma dai suoi prodotti di decadimento.
Elettricamente carichi, i prodotti di decadimento del radon si attaccano al particolato dell’aria, riuscendo a penetrare nel nostro organismo attraverso le vie respiratorie.
Questi elementi si attaccano alla superficie dei tessuti polmonari, continuando a decadere ed a emettere particelle alfa che possono risultare dannose per il Dna delle cellule.
Se il danno prodotto non viene riparato correttamente dagli appositi meccanismi cellulari, può nel tempo dare origine a un processo cancerogeno.
La normativa esistente e le novità del D.Lgs 101/2020
Alla luce della sua elevata pericolosità e dei rischi per la salute, il Decreto 241/2000 (che modificava il D.Lgs. 230/95) prevedeva l’obbligo di monitorare i livelli di Radon presenti all’interno degli edifici, con l’obiettivo di valutare se sussistessero le condizioni di una possibile esposizione al gas sia da parte dei lavoratori che della popolazione.
Più recentemente, il D.Lgs 101/2020, che ha recepito le indicazioni presenti nella Direttiva Europea 2013/59/Euratom, ha abrogato il D.Lgs 230/95 e smi al fine di includere in un unico provvedimento tutti gli aspetti legati alla radioprotezione.
Quali sono nello specifico le novità della nuova norma?
Quello che emerge è di fatto un approccio di tipo cautelativo, che si può cogliere nella revisione dei parametri di esposizione e nell’intenzione di privilegiare l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione della stessa esposizione.
AGGIORNAMENTO: È stato pubblicato il nuovo decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. La struttura della normativa, gli articoli inseriti e gli articoli modificati.
DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI: le modifiche al D.Lgs. n.101/2020
Di seguito i Capi del Decreto 203/22 che apportano modifiche agli articoli del DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI e le materie interessate.
- Capo I – Modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativi alle definizioni e alle autorità competenti
- Capo II Modifiche al titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
- Capo III – Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo
- Capo IV – Modifiche al titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi
- Capo V – Modifiche al titolo X del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
- Capo VI – Modifiche al titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esposizione dei lavoratori
- Capo VII – Modifiche al titolo XII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esposizione della popolazione
- Capo VIII – Modifiche al titolo XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni mediche
- Capo IX – Modifiche al titolo XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente
- Capo X – Modifiche al titolo XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’apparato sanzionatorio
- Capo XI – Modifiche al titolo XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni transitorie e finali
- Capo XII – Modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
1
Estensione del processo di monitoraggio
La norma prevede l’estensione della necessità di monitoraggio dai locali interrati o seminterrati fino al piano terra.
(N.B. Le indagini al piano terra verranno realizzate soltanto nelle aree indicate dal piano di risanamento nazionale)
[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeInDown” entry_delay= “0” entry_duration= “2” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “infinite” keep= “no” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]
2
Livello di riferimento
Introduzione di un nuovo parametro, il “livello di riferimento” (in sostituzione del “livello di azione” riportato dalla normativa precedente).
- Tale livello rappresenta il valore di concentrazione di attività in aria del radon oltre il quale non deve verificarsi l’esposizione.
3
Abitazioni private
Abbassamento dei livelli di riferimento ed estensione degli stessi anche alle abitazioni private.
- E’ prevista un’ulteriore riduzione dei valori di concentrazione per gli edifici di nuova costruzione.
[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeInDown” entry_delay= “0” entry_duration= “2” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “infinite” keep= “no” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]
4
Esperto interventi risanamento Radon
Introduzione dell'”Esperto degli interventi in risanamento Radon”, figura professionale i cui requisiti sono stabiliti dall’Allegato II del Decreto.
- Tale figura si occupa dell’individuazione delle misure correttive finalizzate all’abbassamento dei livelli di Radon in aria sotto i limiti di riferimento.
[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeInDown” entry_delay= “0” entry_duration= “2” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “infinite” keep= “no” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro
In particolare per quanto riguarda i luoghi di lavoro, così come definito dal D.Lgs. 81/08 e smi, le seguenti attività rientrano tra gli obblighi di tutela in capo al Datore di Lavoro, come parte integrante del Documento di Valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del citato decreto:
- la valutazione dell’esposizione dei lavoratori al Radon;
- l’individuazione e l’attuazione delle eventuali misure di prevenzione e protezione della salute.
La valutazione dell’esposizione al rischio radon, di cui il Datore di Lavoro è responsabile, va effettuata nel momento cui sussistano le seguenti condizioni:
Luoghi di lavoro sotterranei
Luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra (all’interno di aree la cui priorità è stata stabilita a livello regionale)
Specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano Nazionale d’Azione Radon
Stabilimenti termali
Il Datore di Lavoro è chiamato a procedere con la valutazione del rischio di esposizione, attraverso la misurazione della concentrazione media annua di radon in aria nei locali definiti dalla norma.
Tabella – Livelli di riferimento della concentrazione media annua Radon, di cui al D.Lgs. 101/2020, per tipologia di locale
In caso di superamento del livello di riferimento (superiore ai 300 Bq/m3), il Datore di Lavoro dovrà adottare specifiche “misure correttive” avvalendosi del supporto dell’Esperto in risanamento Radon. Tali misure devono essere attuate entro due anni dal piano di intervento definito.
Qualora le misure correttive non risultassero efficaci nel ridurre la concentrazione media annua di radon indoor, il D.Lgs. 101/2020 prevede una valutazione dell’esposizione dei lavoratori attraverso l’“esperto di radioprotezione” (in precedenza, esperto qualificato), il quale rilascia apposita relazione (in questo, caso il livello di riferimento è 6 mSv annui).
Per quanto riguarda, invece, l’attività di sorveglianza sanitaria da destinare ai lavoratori esposti, questa sarà responsabilità del Medico autorizzato. Il nuovo Decreto ha ridefinito le funzioni di tale figura che, per esercitare, richiede il conseguimento di una abilitazione.
Tuttavia, la normativa prevede che i medici del lavoro già impegnati in attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale funzione anche senza l’abilitazione fino al 27 agosto 2022.
Esperto in interventi di risanamento Radon
Tale figura possiede le abilitazioni, la formazione e l’esperienza necessarie per fornire le indicazioni tecniche funzionali all’adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici ai sensi dell’art. 15.
Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
abilitazione all’esercizio della professione di geometra, di ingegnere e di architetto;
partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, associazioni, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici;
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, l’iscrizione nell’albo professionale.
Esperto di radioprotezione
L’Esperto di Radioprotezione è consulente obbligatorio del Datore di Lavoro in caso di presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti e fornisce una relazione scritta nella quale sono incluse le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività che possono esporre a rischio radiologico. Questa relazione rappresenta il documento di valutazione dei rischi per tutti gli aspetti legati ai rischi da radiazioni ionizzanti (artt. 128 e 109 – e 128 e 125 del D.Lgs. 101/2020).
Le funzioni di Esperto di Radioprotezione non possono essere assolte né dal Datore di Lavoro, né dai dirigenti né dai preposti (art. 128, D.Lgs. 101/2020).
In particolare, gli esperti di radioprotezione sono in possesso:
della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza fisica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti;
dei requisiti di cui all’articolo 129 e all’allegato XXI del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Medico autorizzato
E’ il medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, le cui qualifiche e specializzazioni sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto.
Scadenze e periodicità dei monitoraggi
Secondo quanto indicato nel D.Lgs. 101/2020, le indagini devono essere effettuate nel rispetto delle periodicità che dipendono dagli esiti delle valutazioni operate e da quanto definito nei Piani Nazionali e Regionali.
Entro il 1 Agosto 2021, l’Italia dovrà emanare il Piano Nazionale di azione per il Radon e, su queste basi, le Regioni individueranno le “aree prioritarie” per la riduzione del radon in aria. Sulla base di questo piano sarà possibile effettuare le misure anche nei piani terra.
Quali sono le tempistiche con cui si può procedere al monitoraggio e alla valutazione del rischio radon?
Entro 24 mesi nelle aree identificate dal Piano Nazionale di Azione Radon.
Ogni volta che vengono realizzati interventi strutturali rilevanti o di isolamento termico.
Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione medio annuo è inferiore a 300 Bq/m3 e non sono stati realizzati interventi di ristrutturazione o modifiche rilevanti ai fini della possibile concentrazione di radon.
Ogni 4 anni in caso di concentrazione minore di 300 Bq/m3.
Se la concentrazione risultasse ancora superiore, è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue attraverso l’“esperto di radioprotezione”, il quale è chiamato a rilasciare un’apposita relazione.
Il rischio Radon può essere gestito con attenzione e tenuto sotto controllo.
Noi supportiamo le aziende con campagne di valutazione e indagine dedicate!
Le nostre soluzioni avanzate Environment, Health&Safety consentono ai Datori di Lavoro e ai Manager HSE di gestire in modo efficiente e tempestivo tutti i rischi correlati ai luoghi di lavoro.
Questo contenuto ti è stato utile?
Non perderti nessuna novità con la newsletter di Igeam