Vaccinazione anti-Covid per i lavoratori
Datore di lavoro, aziende e il ruolo del medico competente
CIIP ha pubblicato un primo documento di discussione su un tema in questo momento cruciale: la vaccinazione anti-Covid-19 per i lavoratori e i relativi problemi sanitari e giuridici. Finora il Ministero della Salute, il Commissario Straordinario per l’Emergenza, l’Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa hanno elaborato due documenti (il secondo rappresenta un aggiornamento) sul piano di vaccinazione:
12 dicembre 2020
Piano strategico per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.
Emanato con DM 2/1/2021
8 febbraio 2021
Il Piano è stato recentemente aggiornato con un secondo documento:
Il Piano prevede la vaccinazione gratuita e garantita a tutti i cittadini italiani e identifica anche le categorie che richiedono di essere vaccinate in modo prioritario nella fase iniziale in cui si prevede una limitata disponibilità dei vaccini:
- operatori sanitari e sociosanitari
- residenti e personale delle RSA per anziani
- anziani over 80
- le persone dai 60 ai 79 anni e con almeno una comorbilità cronica
Con l’aggiornamento del Piano di vaccinazione dell’8 febbraio 2021, è stato inoltre previsto che, alla luce della disponibilità del vaccino AstraZeneca, si potessero vaccinare da subito anche le categorie appartenenti ai servizi essenziali quali:
- gli insegnanti ed il personale scolastico
- le forze dell’ordine
- il personale delle carceri e dei luoghi di comunità
Il vaccino anti-Covid è obbligatorio?
La vaccinazione non è obbligatoria, tuttavia, considerando la necessità di dover proteggere gli individui e la collettività nella sua interezza, è fortemente raccomandata secondo il principio dell’art. 32 della Costituzione.
Per rendere obbligatorio il vaccino anti-Covid è necessario un atto normativo a livello legislativo, anche se va considerata la riserva assoluta di legge prevista dall’art. 32 della Costituzione, così come avvenuto in passato per altre vaccinazioni divenute poi obbligatorie.
Inoltre l’obbligatorietà potrebbe essere adottata solo per alcune tipologie di cittadini e di lavoratori che svolgono la loro attività a contatto con il pubblico.
Art. 32 della Costituzione
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Secondo CIIP, ci sono diversi fattori che condizionano l’obbligatorietà della vaccinazione e i suoi riflessi sull’idoneità lavorativa:
«
Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall’infezione, i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti-Covid-19.
Fonte: FAQ AIFA Covid-19
la disponibilità dei vaccini rispetto ai bisogni della popolazione, che infatti rappresenta un aspetto critico considerate le reali difficoltà di approvvigionamento;
le incertezze che ancora gravano sulle caratteristiche dell’immunità acquisita con i vari tipi di vaccino, sia per quanto riguarda l’efficacia dei vaccini nel tempo sia rispetto alle diverse fasce di età e in presenza di patologie varie. Inoltre sono ancora in corso studi sulla capacità dei vaccini di rispondere in modo efficace alle diverse varianti e sulla possibilità di infettare gli altri.
Come nota CIIP, finora la questione SARS-CoV-2/COVID-19 è stata affrontata dai pubblici poteri competenti, almeno nelle linee generali, come una questione di salute pubblica e non come un tema di prevenzione nei luoghi di lavoro e nelle attività lavorative.
L’eventuale obbligatorietà particolare della vaccinazione per i lavoratori e della sanzionabilità disciplinare del lavoratore (che non sia possibile destinare ad un’attività non rischiosa, in smart working o in un lavoro isolato) che dovesse rifiutare il vaccino, andrebbe ricondotta precisamente ad una questione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Secondo l’art. 279 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, è chiamato ad adottare misure protettive particolari tra cui “la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente”.
In questo caso, però, la vaccinazione anti-Covid-19 non sembra rientrare in tale ambito in quanto l’agente biologico non è presente nella lavorazione ma è diffuso in ogni ambiente.
E’ vero, tuttavia, che in alcuni settori lavorativi come quello ospedaliero ed equiparati di cui all’All. XLIV del D. Lgs. 81/08, ma eventualmente anche altri assimilabili, gli agenti biologici (tra cui il SARS-CoV-2/COVID-19) possono rappresentare un rischio potenziale a cui i lavoratori sono esposti in via strutturale, pur non essendovi in tali attività “la deliberata intenzione di operare con agenti biologici” (art. 271, comma 4).
Quindi in cosa consiste l’obbligo del datore di lavoro?
Il datore di lavoro non è obbligato a sottoporre a vaccinazione i suoi dipendenti, in quanto, non essendo prevista da leggi e dal D.Lgs 81/08, la vaccinazione anti-Covid non è un trattamento sanitario obbligatorio.
Il datore di lavoro è invece obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori i vaccini.
Vaccinazione anti-Covid e ruolo del Medico Competente
E’ evidente come, in questo contesto, i medici competenti all’interno delle organizzazioni rivestano un ruolo cruciale in quanto potranno essere di supporto per la realizzazione della campagna vaccinale rivolta ai lavoratori dell’impresa in cui operano.
La loro funzione, però, non è importante soltanto nella realizzazione della campagna vaccinale ma anche nell’assicurare una adeguata informazione scientifica che ne favorisca l’adesione da parte dei lavoratori.
CIIP avanza l’idea che il ruolo dei medici competenti dovrebbe essere definito attraverso un aggiornamento del “Protocollo condiviso”, siglato tra le parti sociali e il Governo il 24 aprile 2020 e richiamato nella Legge n. 40/2020, art. 29-bis.
Circa 5.000 – i Medici Competenti in Italia
+15 milioni – i lavoratori coinvolti dalla sorveglianza sanitaria
Un fattore che può sicuramente facilitare il coinvolgimento attivo dei medici competenti è rappresentato dalla necessità che essi possano usufruire, al pari di tutti i sanitari, della vaccinazione anti-Covid-19 già nella prima fase della campagna.
Chiaramente l’organizzazione sarà sempre in capo alle strutture di sanità pubblica, in particolare ai Dipartimenti di prevenzione, i quali saranno chiamati a valutare, di concerto con i datori di lavoro e i medici competenti, l’adeguatezza delle infrastrutture e delle risorse di personale.
Non si può dimenticare, infatti, che l’effettuazione delle vaccinazioni pone problemi rilevanti soprattutto per quanto riguarda la capacità di conservazione dei vaccini e la fase di somministrazione (ad es. per la gestione di possibili reazioni avverse).
Una proposta che CIIP avanza è che, per facilitare l’organizzazione e la gestione delle campagne vaccinali, le imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, possano contare sulla disponibilità di locali idonei forniti da enti locali (Comune, ASL, etc.).
La stretta collaborazione tra Medici competenti e Dipartimenti di prevenzione, inoltre, permetterà di avere una corretta registrazione nel rispetto della privacy. In questo senso, sarebbe utile che venisse istituito un registro informatizzato nazionale accessibile a tutti gli operatori coinvolti al fine di restituire informazioni attendibili sui risultati della campagna vaccinale.
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