Gestione del Whistleblowing e servizi per la Compliance delle aziende
L’ANAC potrà irrogare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro in caso di non conformità riguardo al whistleblowing
Al fine di mettere in compliance i sistemi di raccolta e gestione delle segnalazioni dei whistleblowing, IGEAM è in grado di fornire una serie di soluzioni.
Gestione del Whistleblowing e servizi per la Compliance delle aziende
L’ANAC potrà irrogare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro in caso di non conformità riguardo al whistleblowing
Al fine di mettere in compliance i sistemi di raccolta e gestione delle segnalazioni dei whistleblowing, IGEAM è in grado di fornire una serie di soluzioni.
Obblighi legislativi in tema di Whistleblowing
In attuazione dei principi europei, con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, l’Italia ha proceduto a riformare la disciplina previgente, regolando in un unico testo normativo la protezione dei soggetti che segnalano violazioni di disposizioni europee e nazionali.
Rientrano nell’ambito di applicazione soggettiva della norma i soggetti che:
- hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di 50 lavoratori subordinati;
operano nell’ambito dei settori ritenuti strategici (e.g. settore bancario, del credito, assicurativo, etc.), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati; - rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori;
i soggetti pubblici (e.g. amministrazioni, enti pubblici economici, società in house, concessionari di pubblico servizio).
Il Decreto è in vigore dal 15 luglio 2023. Tuttavia, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori fino a 249, l’obbligo di adeguamento decorre dal 17 dicembre 2023.
Le novità normative del decreto riguardo al Whistleblowing
Le principali novità del Decreto sono:
– estensione del novero dei segnalanti (lavoratori dipendenti; fornitori; consulenti; candidati; collaboratori; ex dipendenti; azionisti; chiunque instauri un rapporto con la società)
– un canale di segnalazione interno dotato di sistemi di crittografia per garantire la riservatezza del segnalante e della segnalazione;
– istituzione di diversi canali di segnalazione alternativi
– affidamento ad un soggetto gestore, interno o esterno, il ricevimento della segnalazione e lo smistamento/gestione della segnalazione stessa (anche mediante apposita investigazione)
– rispetto dei tempi di risposta verso il segnalante
– adeguamento del proprio sistema di segnalazione alle disposizioni di privacy
– adeguamento del proprio Modello 231 e dei protocolli correlati
Segnalazioni Esterne Whistleblowing
Il Decreto ha altresì disciplinato le così dette segnalazioni esterne, da effettuarsi tramite il canale ad hoc istituito e gestito da ANAC, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- l’organizzazione non si è dotata di un canale interno;
- è stata effettuata una segnalazione interna senza che alla stessa sia stato dato seguito;
- vi è fondato timore di subire ritorsioni;
- la violazione determina un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Negli stessi casi, o laddove il segnalante si sia già avvalso invano dei canali interni/esterni, è inoltre ammessa la segnalazione mediante divulgazione pubblica.
In relazione al citato Decreto, con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l’ANAC ha emanato delle Linee Guida volte a fornire principi e indicazioni applicative cui adeguarsi nell’implementazione e gestione dei canali di segnalazione, oltre che a chiarire il perimetro e le modalità di gestione delle segnalazioni esterne.
Possibili sanzioni per inadempienza whistleblowing
L’ANAC potrà irrogare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro laddove accerti che i sopra descritti canali di segnalazione non siano stati istituiti, che non siano state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l’adozione di tali procedure non sia conforme alla previsione di legge, nonché qualora accerti che non sia stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
Ma, oltre la sanzione amministrativa, la criticità maggiore è l’intervento dell’ANAC per gli accertamenti presso la propria azienda.
I nostri Servizi per il Whistleblowing
Al fine di mettere in compliance i sistemi di raccolta e gestione delle segnalazioni dei Whistleblowing, IGEAM è in grado di fornire i seguenti servizi:
Gap Analysis
Gap-analysis per verificare la conformità del sistema di gestione dei WB conformemente al D.Lgs.24/2023, alle Linee Guida ANAC, alla Privacy e al D.Lgs.231/2001
Supporto Consulenziale per l’adeguamento del sistema procedurale
Viene offerta consulenza esperta per ottimizzare i processi e garantire che il sistema sia adeguato alle esigenze dell’organizzazione o alle regolamentazioni vigenti.
Supporto Consulenziale per l’adeguamento del Modello 231 e dei Protocolli correlati
Viene offerta una consulenza specializzata per aiutare le aziende a conformarsi alle normative italiane e promuovere la legalità e l’etica all’interno dell’organizzazione.
Corsi di Formazione
Formiamo il personale delle aziende sulle nuove procedure relative al Whistleblowing
Nomina del Gestore Aziendale Esterno
Viene nominata una figura professionale esterna che si occupa della raccolta delle segnalazioni.
Investigazione Interna
In caso di segnalazione, viene eseguita un’investigazione interna all’organizzazione, conforme alla norma ISO 37008:2023
Implementazione del Sistema di Gestione delle Segnalazioni
Conformemente alla norma UNI ISO 37002:2021, viene attuato un modello di gestione delle segnalazioni (facoltativo)
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Al fine di mettere in compliance i sistemi di raccolta e gestione delle segnalazioni dei whistleblowing, IGEAM è in grado di fornire una serie di soluzioni che possono rendere il sistema di gestione ancora più completo.