La sicurezza Antincendio in azienda

I Nuovi Decreti Antincendio (Decreto GSA, Decreto CONTROLLI e MINI CODICE )
Emanati a settembre 2021 – entrata in vigore a settembre – ottobre 2022

I tre nuovi decreti sull’antincendio

La sicurezza antincendio in azienda si sta aggiornando, tenendo il passo dell’evoluzione del mondo del lavoro e delle politiche organizzative nei luoghi di lavoro.


Di recente, infatti, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiali tre importanti decreti (Decreto GSA, Decreto Controlli e Decreto Mini codice) che introducono significativi cambiamenti nel campo del servizio di prevenzione e protezione antincendio e della manutenzione degli impianti e dei sistemi antincendio.

Il Decreto GSA

Emanato il 2 settembre 2021, il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative e gestionali soprattutto in casi di emergenza (es. incendio) citate nel documento di valutazione dei rischi o all’interno del documento delle procedure standardizzate.

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Decreto Controlli

Emanato il 1 settembre 2021 coinvolge direttamente l’attività di controllo e di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e di altri sistemi di sicurezza antincendio.

Mini Codice

Emanato il 3 settembre 2021 stabilisce Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

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Il Decreto GSA

Emanato il 2 settembre 2021 entra in vigore il 4 ottobre 2022

A chi si applica il decreto GSA

Come riportato nell’art. 1, il Decreto si applica direttamente a:

Luoghi di lavoro

Attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D.Lgs. 81/2008/

Cantieri temporanei o mobili

Prescrizioni previste dagli artt. 4, 5, 6 per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/2008

Attività a rischio incidente rilevante

Attività a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105) limitatamente agli art. 4, 5 e 6

Il datore di lavoro è chiamato a mettere in campo le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, sulla base dei fattori di rischio incendio rilevati nella propria organizzazione (criteri indicati negli allegati I e II).

Il piano di emergenza, nel quale sono riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, viene predisposto nei seguenti casi:

1. Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori

2. Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori

3. Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011

Formazione per la sicurezza Antincendio

Cosa cambia dopo il Decreto GSA

Il datore di lavoro è inoltre chiamato a garantire, nel rispetto dell’art. 37 del Testo Unico sulla Sicurezza, la formazione degli addetti al servizio antincendio in linea con le indicazioni dell’Allegato III. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di formazione e di aggiornamento con cadenza quinquennale e conseguono l’attestato di idoneità tecnica.

Chi può svolgere i corsi per la sicurezza antincendio?

L’Art. 5 specifica che i corsi per addetti antincendio possono essere svolti:

  • dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del Decreto;
  • dal datore di lavoro in possesso dei requisiti indicati all’art. 6) o da lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti.

Quali sono i docenti di corsi antincendio che possono esercitare?

  • Il prerequisito dei docenti della parte teorica è il possesso del diploma di scuola secondaria di II grado e almeno uno dei seguenti requisiti:
    • esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio;
    • partecipazione ad un corso di formazione per docenti (teoria/pratica di tipo B);
    • iscrizione agli elenchi del Ministero dell’interno;
    • rientrare tra il personale cessato dei vigili del fuoco con almeno 10 anni nei ruoli operativi.Al 04/10/2022, si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno 5 anni con almeno 400 ore all’anno di docenza.
  • I docenti della parte pratica in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
    • esperienza di almeno 90 ore come docenti in ambito pratico;
    • frequenza con esito positivo di un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
    • far parte del personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con esperienza da capo reparto e capo squadra di almeno 10 anni.

Il Decreto Controlli

emanato il 1 settembre 2021 entra in vigore il 25 settembre 2022

Manutenzione e controllo periodico degli impianti

Il Decreto Controlli, nell’allegato I, definisce i criteri per la gestione dell’attività di manutenzione e controllo degli impianti antincendio. In particolare, il datore di lavoro è chiamato a predisporre un nuovo registro dei controlli:

Annotazione controlli e interventi

Il registro deve riportare i controlli periodici e i relativi interventi di manutenzione sugli impianti, sulle attrezzature e su altri sistemi di sicurezza antincendio.

Rispetto cadenze temporali

I controlli devono essere effettuati nel rispetto delle cadenze temporali previste da disposizioni e normative vigenti, sia nazionali che internazionali, oltre che dal manuale d’uso e di manutenzione del sistema.

Continuo aggiornamento

Il registro deve essere continuamente aggiornato e messo a disposizione degli organi di controllo.

Il Mini Codice

emanato il 3 settembre 2021 entra in vigore il 29 ottobre 2022 abroga il D.M.10/03/1998

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro

Il Decreto stabilisce i Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, cambiano i criteri di classificazione dei luoghi a rischio basso e la normativa di riferimento per la valutazione dei rischio incendio e l’individuazione delle misure di adeguamento la valutazione del rischio incendio deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione (ove presente)

Criteri semplificati per luoghi a basso rischio

stabilisce criteri semplificati per la VdR incendio per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio si utilizzano i criteri di progettazione del Decreto 3 settembre 2021 Allegato I (si potrà usare anche il CODICE)

Regole Tecniche Verticali per le attività soggette 151/11

per le attività soggette a prevenzione incendi ex D.P.R. 151/11 si applicano le Regole tecniche verticali RTV (ove presenti)

Tutte le altre attività

per tutte le attività che non sono soggette a prevenzione incendi ex D.P.R. 151/11 e non sono a basso rischio si applicano i criteri del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (CODICE DI PREVENZIONE INCENDI).

Il Decreto entra in vigore il 29 ottobre 2022 – a partire da tale data risulta abrogato il D.M. 10 marzo 1998 – per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, l’adeguamento alle disposizioni viene attuato in caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi.

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