Come noto la Legge 215/2021 ha modificato l’originaria definizione di “Preposto” di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., definendo in modo più esplicito gli obblighi in capo a tale Figura, il cui ruolo è determinante nel sistema di vigilanza e controllo della prevenzione aziendale.
Nel quadro delle modifiche apportate al decreto 81, rientra anche l’art. 26 con l’introduzione del comma 8 bis che prevede l’obbligo da parte degli appaltatori e subappaltatori di indicare al Committente il nominativo del lavoratore avente Funzione di “Preposto”.
Vi sono tuttavia alcuni aspetti applicativi, in particolare per l’individuazione dei Preposti negli appalti, che non sono stati ad oggi puntualmente delineati. Proviamo quindi a fare chiarezza con questo nostro articolo:
Nel caso di un lavoratore autonomo o ditta individuale si applica il comma 8bis?
NO: il “Preposto di se stesso” non esiste. La definizione di “Preposto” vede insito nel ruolo la funzione di supervisione e coordinamento di altri soggetti, pertanto, laddove il lavoratore autonomo non si avvalga del supporto di altri lavoratori o comunque, anche “di fatto”, non assuma una posizione di garanzia nei confronti di terzi , nello svolgimento della prestazione, viene meno la condizione di applicabilità del disposto normativo.
Si osserva inoltre l’”individuazione” del Preposto è un onere a carico del datore di lavoro e del dirigente (articolo 18 del d.lgs. n. 81/2008), pertanto, nelle previsioni citate sopra non si configura tale obbligo.
Cosa rischiano o Datori di Lavoro in caso di mancata individuazione del Preposto?
La mancata individuazione dei Preposti, da parte Datori di Lavoro Appaltatori e Subappaltatori, è sanzionata con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Il Preposto deve essere sempre presente fisicamente sul posto?
Non necessariamente: la responsabilità di questa scelta organizzativa ricade comunque sull’Appaltatore. A tal riguardo si è espressa da tempo la giurisprudenza (cfr. Cass. pen. n. 108/1999) che ha sottolineato: al Preposto non si richiede una vigilanza fisica ininterrotta né un “contatto visivo” costante con i lavoratori nell’esercizio delle attività.
Chiaramente fanno eccezione le situazioni per le quali il legislatore ha espressamente previsto tale presenza fisica come, ad esempio, nel caso del “montaggio e smontaggio di opere provvisionali” (cfr. art. 123 DLgs 81/08 e smi) o nel caso di lavori in “ambienti confinati o sospetti di inquinamento” (cfr. DPR 177/11).
Come si individua il Preposto nei lavori che prevedono la presenza di un solo lavoratore dell’appaltatore presso il Committente?
Per la legge NON è richiesto che il Preposto sia sempre fisicamente presente sul luogo di lavoro ove il lavoratore espleta le attività oggetto dell’appalto. Nel caso di lavori che sono svolti da un solo lavoratore, il Preposto potrà essere individuato nella Figura nell’organizzazione dell’appaltatore a cui il lavoratore afferisce direttamente. Il nominativo del Preposto dovrà essere in ogni caso comunicato al Committente.
Il nuovo comma 8-bis , e quindi la comunicazione del Preposto da parte dell’appaltatore, si applica a tutti gli appalti o solo nel caso si configurino rischi interferenziali e quindi l’elaborazione del DUVRI?
L’attuale disposto normativo non lega il comma 8-bis al comma 3 o al comma 3-bis dell’art. 26 DLgs 81/08, pertanto l’individuazione e comunicazione del nominativo del Preposto dell’appaltatore/subappaltatore al Committente è obbligatoria in qualunque tipologia di appalto che ricada nelle previsioni del comma 1 dell’art. 26.
Viste le novità introdotte dalla Legge 215/21 sia riguardo alle responsabilità del Preposto che ai relativi obblighi formativi, si può parlare ancora del cosiddetto “preposto di fatto”?
Le nuove disposizioni sono volte ad impedire/prevenire la circostanza che possa esistere un “Preposto” che non sia stato formalmente individuato e che sia reso consapevole del proprio ruolo e responsabilità, attraverso la prevista formazione. Quindi, se dovesse emergere, in particolare in caso di contenzioso (ad esempio in un procedimento penale per infortunio), la presenza di un “Preposto di fatto” ciò aggraverebbe ulteriormente la posizione dei soggetti obbligati (Datore di Lavoro e Dirigente) essendo l’omessa individuazione di per sé una violazione sanzionata penalmente.
Viste le novità introdotte dalla Legge 215/21 sia riguardo alle responsabilità del Preposto che ai relativi obblighi formativi, si può parlare ancora del cosiddetto “preposto di fatto”?
E’ consigliabile una campagna di informazione e di formazione e addestramento che renda i preposti consapevoli del loro ruolo ed efficaci nella loro attività.
Igeam in particolare offre sia corsi tradizionali che e-learning (scopri le nostre attività di formazione e informazione). Inoltre è ormai fondamentale svolgere questo ruolo con il supporto di un sistema informativo che consenta di registrare gli interventi di vigilanza (cosa molto utile in caso di incidenti) e di avere a portata di mano regole, norme, procedure. In particolare i nostri consulenti usano Vigilanza 4.0.