Con il recente interpello n. 1 del 1° febbraio 2023, la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha definitivamente chiarito la possibilità, da parte del Datore di Lavoro, di nominare ulteriori Medici Competenti, che siano “geograficamente più prossimi” ai lavoratori che operano in Smart Working.
Sorveglianza Sanitaria in Smart Working, cosa significa?
In questo modo i lavoratori non sono costretti a recarsi presso la sede di lavoro per sottoporsi alle visite mediche di cui all’art. 41 del DLgs 81/08 e smi.
Il quesito è stato posto da Confcommercio e la risposta della Commissione non fa altro che ribadire la normativa vigente ma ha comunque richiamato l’attenzione sui seguenti punti:
– il datore di lavoro che intende perseguire questa scelta, può nominare più medici competenti ma tra questi deve individuare comunque medici competenti con funzioni di coordinamento ( “medico competente coordinatore“);
– gli ulteriori medici competenti nominati devono soddisfare i requisiti professionali e adempiere agli obblighi stabiliti dal suddetto Decreto;
– è esclusa la possibilità di esecuzione di visite mediche su “delega” o “per procura” da parte del medico competente nominato nei confronti di altri medici, sebbene anch’essi in possesso dei requisiti per esercitare l’attività di medico competente.
Il Datore di lavoro dovrà altresì riportare tale scelta organizzative all’interno del DVR e relativi allegati, così come previsto dall’art. 29 del DLgs 81/08 e smi.