Da agosto 2020, con la pubblicazione della modifica del Regolamento Europeo REACH (entrato in vigore nel 2006), è stata introdotta la Restrizione n.74, relativa all’utilizzo dei diisocianati.
Tale restrizione, ha introdotto due principali provvedimenti:
- tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, sono obbligati a frequentare un corso di formazione entro il 24 agosto 2023.
- non sarà più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso o, se superiore, il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga delle informazioni sui requisiti di utilizzo e che sull’imballaggio figuri la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.
Cosa sono i diisocianati?
I diisocianati sono un gruppo di sostanze o composti chimici classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e della pelle di categoria 1.
Di conseguenza sono considerate pericolose in quanto possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano.
Dove si trovano i diisocianati?
È possibile trovare i diisocianati in tanti prodotti come componenti chimici di base, per esempio nelle schiume poliuretaniche, nei sigillanti, negli adesivi e rivestimenti, oltre ai prodotti compositi e vernici.
Chi è esposto al rischio derivante da esposizione ai diisocianati?
I lavoratori coinvolti sono tutti coloro che utilizzano prodotti contenenti diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1%, quindi:
- utilizzatori autonomi e dipendenti, posatori;
- titolari di aziende con dipendenti che maneggiano materiali poliuretanici/poliureici;
- produttori di sigillanti, schiume, adesivi, vernici, rivestimenti;
- rivenditori e distributori di prodotti contenenti diisocianati.
Quale obbligo formativo diisocianati è previsto?
A seconda degli utilizzi dei diisocianati sono previste tre tipologie di formazione:
| Livello | Applicazioni / Attività |
|---|---|
| Livello Base | Tutti gli usi |
| Livello Intermedio |
|
| Livello Avanzato |
|
La formazione può essere erogata anche in modalità on-line e deve essere ripetuta ogni 5 anni.
Quali collaboratori sono considerati a rischio di esposizione ai diisocianati?
Nel Regolamento REACH, viene effettuata una distinzione tra i concetti di “manipolazione” e “immagazzinamento”. Tuttavia, è importante notare che solo quando si verifica una vera e propria manipolazione del prodotto si può parlare di un’esposizione che giustifichi una formazione in conformità ai criteri e agli argomenti stabiliti nel Regolamento 1149/2020.
Di conseguenza, coloro che svolgono attività limitate all’immagazzinamento di contenitori chiusi e sigillati possono considerarsi esclusi dall’applicazione di questo regolamento.
È importante sottolineare che le disposizioni del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 rimangono comunque in vigore. Queste disposizioni impongono l’obbligo di fornire informazioni e formazione a tutti i lavoratori in merito agli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro, ai risultati della valutazione dei rischi e alle precauzioni e azioni da intraprendere per la propria protezione, anche in caso di situazioni di emergenza come dispersioni, sversamenti o rottura dei contenitori.
Quali sanzioni vengono applicate in caso di violazione degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2020/1149?
Il regime sanzionatorio, applicabile in caso di violazione degli obblighi specificati nelle singole restrizioni previste dal Regolamento REACH, è contenuto all’interno dell’art. 16 del D.Lgs. n. 133/2009.
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Igeam può supportare le aziende nella gestione degli obblighi formativi e nella valutazione dei rischi legati all’utilizzo di prodotti contenenti diisocianati.
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