Obbligo formativo per i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati

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Da agosto 2020, con la pubblicazione della modifica del Regolamento Europeo REACH (entrato in vigore nel 2006), è stata introdotta la Restrizione n.74, relativa all’utilizzo dei diisocianati.

Tale restrizione, ha introdotto due principali provvedimenti:

  • tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, sono obbligati a frequentare un corso di formazione entro il 24 agosto 2023.
  • non sarà più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o miscele per usi industriali e professionali, a meno che la concentrazione di diisocianati all’interno del prodotto sia inferiore allo 0,1% in peso o, se superiore, il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga delle informazioni sui requisiti di utilizzo e che sull’imballaggio figuri la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Cosa sono i diisocianati?

I diisocianati sono un gruppo di sostanze o composti chimici classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e della pelle di categoria 1.

Di conseguenza sono considerate pericolose in quanto possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano.

Dove si trovano i diisocianati?

È possibile trovare i diisocianati in tanti prodotti come componenti chimici di base, per esempio nelle schiume poliuretaniche, nei sigillanti, negli adesivi e rivestimenti, oltre ai prodotti compositi e vernici.

Chi è esposto al rischio derivante da esposizione ai diisocianati?

I lavoratori coinvolti sono tutti coloro che utilizzano prodotti contenenti diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1%, quindi:

  • utilizzatori autonomi e dipendenti, posatori;
  • titolari di aziende con dipendenti che maneggiano materiali poliuretanici/poliureici;
  • produttori di sigillanti, schiume, adesivi, vernici, rivestimenti;
  • rivenditori e distributori di prodotti contenenti diisocianati.

Quale obbligo formativo diisocianati è previsto?

A seconda degli utilizzi dei diisocianati sono previste tre tipologie di formazione:

 

FORMAZIONE UTILIZZO PREVISTO
Livello Base Tutti gli usi
Livello

  • Intermedio
  • manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma)
  • applicazione a spruzzo in cabina ventilata
  • applicazione con rullo
  • applicazione con pennello
  • applicazione per immersione o colata
  • trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi
  • pulitura e rifiuti
  • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione
Livello Avanzato
  • manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi)
  • applicazioni per fonderie
  • manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature
  • manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C)
  • applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri)
  • qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione

 

La formazione può essere erogata anche in modalità on-line e deve essere ripetuta ogni 5 anni.

 

Quali collaboratori sono considerati a rischio di esposizione ai diisocianati?

Nel Regolamento REACH, viene effettuata una distinzione tra i concetti di “manipolazione” e “immagazzinamento”. Tuttavia, è importante notare che solo quando si verifica una vera e propria manipolazione del prodotto si può parlare di un’esposizione che giustifichi una formazione in conformità ai criteri e agli argomenti stabiliti nel Regolamento 1149/2020. Di conseguenza, coloro che svolgono attività limitate all’immagazzinamento di contenitori chiusi e sigillati possono considerarsi esclusi dall’applicazione di questo regolamento.

È importante sottolineare che le disposizioni del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 rimangono comunque in vigore. Queste disposizioni impongono l’obbligo di fornire informazioni e formazione a tutti i lavoratori in merito agli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro, ai risultati della valutazione dei rischi e alle precauzioni e azioni da intraprendere per la propria protezione, anche in caso di situazioni di emergenza come dispersioni, sversamenti o rottura dei contenitori.

 

Quali sanzioni vengono applicate in caso di violazione degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2020/1149?

Il regime sanzionatorio, applicabile in caso di violazione degli obblighi specificati nelle singole restrizioni previste dal Regolamento REACH, è contenuto all’interno dell’art. 16 del D.Lgs. n. 133/2009.

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