Cosa sono i diisocianati?
I diisocianati sono un gruppo di sostanze o composti chimici classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e della pelle di categoria 1.
Di conseguenza sono considerate pericolose in quanto possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano.
Dove si trovano i diisocianati?
È possibile trovare i diisocianati in tanti prodotti come componenti chimici di base, per esempio nelle schiume poliuretaniche, nei sigillanti, negli adesivi e rivestimenti, oltre ai prodotti compositi e vernici.
Chi è esposto al rischio derivante da esposizione ai diisocianati?
I lavoratori coinvolti sono tutti coloro che utilizzano prodotti contenenti diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1%, quindi:
- utilizzatori autonomi e dipendenti, posatori;
- titolari di aziende con dipendenti che maneggiano materiali poliuretanici/poliureici;
- produttori di sigillanti, schiume, adesivi, vernici, rivestimenti;
- rivenditori e distributori di prodotti contenenti diisocianati.
Quale obbligo formativo diisocianati è previsto?
A seconda degli utilizzi dei diisocianati sono previste tre tipologie di formazione:
FORMAZIONE |
UTILIZZO PREVISTO |
Livello Base |
Tutti gli usi |
Livello
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- manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma)
- applicazione a spruzzo in cabina ventilata
- applicazione con rullo
- applicazione con pennello
- applicazione per immersione o colata
- trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi
- pulitura e rifiuti
- qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione
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Livello Avanzato |
- manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi)
- applicazioni per fonderie
- manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature
- manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C)
- applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri)
- qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione
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La formazione può essere erogata anche in modalità on-line e deve essere ripetuta ogni 5 anni.
Quali collaboratori sono considerati a rischio di esposizione ai diisocianati?
Nel Regolamento REACH, viene effettuata una distinzione tra i concetti di “manipolazione” e “immagazzinamento”. Tuttavia, è importante notare che solo quando si verifica una vera e propria manipolazione del prodotto si può parlare di un’esposizione che giustifichi una formazione in conformità ai criteri e agli argomenti stabiliti nel Regolamento 1149/2020. Di conseguenza, coloro che svolgono attività limitate all’immagazzinamento di contenitori chiusi e sigillati possono considerarsi esclusi dall’applicazione di questo regolamento.
È importante sottolineare che le disposizioni del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 rimangono comunque in vigore. Queste disposizioni impongono l’obbligo di fornire informazioni e formazione a tutti i lavoratori in merito agli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro, ai risultati della valutazione dei rischi e alle precauzioni e azioni da intraprendere per la propria protezione, anche in caso di situazioni di emergenza come dispersioni, sversamenti o rottura dei contenitori.
Quali sanzioni vengono applicate in caso di violazione degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2020/1149?
Il regime sanzionatorio, applicabile in caso di violazione degli obblighi specificati nelle singole restrizioni previste dal Regolamento REACH, è contenuto all’interno dell’art. 16 del D.Lgs. n. 133/2009.