La Circolare 14915 del Ministero della salute, emanata in aprile, indicava la possibilità di differire le visite mediche periodiche (art. 41, comma1, lettera b) e le visite di fine rapporto di lavoro (art. 41, comma 1, lettera e) a dopo il 31 luglio 2020. La successiva Circolare n. 13, emanata in settembre, raccomanda nella fase attuale di tendere gradualmente al ripristino della sorveglianza sanitaria, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche e tenendo conto dell’andamento epidemiologico locale.
Nella fase attuale, le visite periodiche e di fine rapporto possono ancora essere differite, secondo la valutazione del medico. In particolare, è preferibile rimandare le visite periodiche che prevedono scadenza più lunghe, riguardanti soggetti con piena idoneità, appartenenti alle fasce di età più giovani.
Sono considerate invece urgenti e non differibili:
- le visite preventive/preassuntive (art. 41 comma 1 lettera a ed e-bis);
- le visite su richiesta (lettera c);
- le visite da rientro (lettera e-ter).
Nel caso di visite per cambio mansione (lettera d), l’urgenza è da valutare in relazione alle condizioni del lavoratore e alla differenza di esposizione ai rischi lavorativi rispetto alla mansione già ricoperta.
Ad ogni modo, i lavoratori che vanno prioritariamente esaminati sono i soggetti con età superiore a 55 anni, portatori di patologie, idonei con limitazioni/prescrizioni, anche per quanto attiene agli aspetti di ipersuscettibilità.