Con la riapertura delle attività commerciali è opportuno chiarire con attenzione quali procedure di sanificazione mettere in atto per tutelare la salute dei lavoratori e degli utenti che accedono ai locali, contro la diffusione del Covid-19.
Il Ministero della Salute ha fornito alcune indicazioni relative agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni, indirizzate in particolare ai gestori delle strutture non sanitarie e di abbigliamento.
Come è emerso in questi mesi, un’attività di prevenzione efficace contro il Covid-19 si basa, in primo luogo, sul lavaggio delle mani e sul distanziamento sociale. Nel caso degli ambienti di lavoro, e in particolare di quei luoghi frequentati dai dipendenti, dai fornitori e dai clienti (contesti aperti al pubblico), sono essenziali:
Infatti, come è noto, la trasmissione delle infezioni da coronavirus ha luogo principalmente attraverso droplets, goccioline che sono in grado di viaggiare nell’aria per distanze limitate (normalmente per meno di un metro) e che si producono quando si respira, parla, tossisce e snarnutisce.
Tali goccioline, oltre a raggiungere le mucose della bocca, del naso e degli occhi, possono depositarsi sugli oggetti e sulle superfici, che costituiscono un veicolo indiretto di trasmissione del Covid-19.
Ma come cambia la persistenza del virus in funzione del tipo di superficie?
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NON DETERMINATO
Fonte: Chin A.W. H., et al., Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions, The Lancet Microbe.
Per le attività commerciali, il Ministero della Salute indica tre punti fermi utili per contrastare la diffusione del virus:
Prima di attuare le necessarie misure di sanificazione, però, è fondamentale attuare specifici interventi organizzativi che creano le condizioni affinché le prime possano risultare ancora più efficaci:
Come sottolinea il Ministero della Salute, le procedure di sanificazione vanno attuate rispettando la corretta sequenza di attività:
Per quanto riguarda l’attività di sanificazione con Ozono e Cloro attivo generati in situ, il Ministero della Salute ricorda che tali sostanze non sono autorizzate come disinfettanti. Di conseguenza, non possono essere utilizzate in attività di disinfezione.
Solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l’efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in situ.
Tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 82, Decreto MISE n.274 del 07/07/1997 modificato dalla legge n. 40 del 2007.
Se il posto di lavoro o l’azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria. In questo caso:
Per gli ambienti chiusi sottoposti a notevoli afflussi di pubblico e contenenti materiali con esigenze di disinfezione aggiuntive per i capi di abbigliamento, è opportuno programmare trattamenti giornalieri, o comunque a cadenza regolare definita. Inoltre:
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Igeam ha attivato una richiesta di manifestazione di interesse al fine di ottimizzare l’erogazione dei test COVID-19 IgG/IgM per il monitoraggio della popolazione lavorativa.