Nuovo coronavirus SARS-CoV 2 (Covid-19)
Come cambia la gestione della salute dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro
A seguito dell’emergenza sanitaria correlata all’epidemia scatenata dal nuovo coronavirus Covid-19, ribattezzato con il nome di Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2), e delle ordinanze della Presidenza dei Consigli dei Ministri, riteniamo sia utile fare chiarezza sui cambiamenti in atto che interessano anche le modalità e gli ambienti di lavoro.
L’Italia, dopo il periodo di lockdown, ha dato inizio alla fase 2, nella quale sono state riaperte le attività commerciali ed è stato consentito lo spostamento dentro e fuori i confini nazionali (con delle precise accortezze). Con tale situazione in atto, l’obiettivo degli interventi di sanità pubblica rimane quello di ridurre la diffusione del contagio, al fine di diminuire la pressione sul Servizio Sanitario Nazionale.
La diffusione del COVID-19 sta inevitabilmente cambiando le nostre abitudini, spingendo il nostro Paese ad adottare misure che, oltre che sulla vita quotidiana, si riflettono sui processi lavorativi e sugli ambienti di lavoro.
Covid-19: i recenti sviluppi
I primi casi di polmonite ad eziologia “ignota” sono stati rilevati il 31 dicembre 2019 in Cina presso la città di Wuhan. Il 9 gennaio 2020 è stato identificato il nuovo coronavirus Sars-CoV-2, come agente causale. Di recente è stata dimostrata la trasmissione del virus da persona a persona.
L’epidemia di COVID-19 è stata dichiarata dal Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
In Italia, il Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020 ha decretato lo stato di emergenza per i successivi 6 mesi.
A partire dal 4 maggio sono entrate in vigore le misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 della Fase 2, indicate dal DPCM 26 aprile 2020. Ma è con il Decreto legge 33 del 2020 che sono stati di nuovo consentiti nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 31 luglio:
- gli spostamenti;
- la riapertura delle attività produttive, commerciali, sociali.
Con il DPCM 17 maggio 2020 sono state fornite ulteriori specificazioni per quanto riguarda le misure di prevenzione e di contenimento da attuare per contrastare la diffusione del Covid-19.
Alla luce del nuovo aumento di contagi in Italia e della differenziazione delle misure da adottare in zone (gialla, arancione e rossa), il DPCM del 3 novembre 2020, che rimarrà in vigore fino al 3 dicembre, definisce nel dettaglio le attività consentite e quelle vietate o sospese.
Le novità del DPCM del 3 novembre 2020 e le Ordinanze del Ministro della Salute del 4, 10 e 13 novembre
Zona gialla
Lazio – Molise – Provincia di Trento – Sardegna – Veneto
Spostamenti
- Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
- E’ raccomandato non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.
- Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione
dei mezzi di trasporto scolastico.
Scuola, Università e Cultura
- Chiusura di musei e mostre.
- Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.
- Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori.
- Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
Zona arancione
Abruzzo – Basilicata – Emilia-Romagna – Friuli Venezia Giulia – Marche – Liguria – Puglia – Sicilia –Umbria
Spostamenti
- Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
- Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.
- E’ raccomandato evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune.
- Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione
dei mezzi di trasporto scolastico.
Scuola, Università e Cultura
- Chiusura di musei e mostre.
- Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.
- Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori.
- Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.
Zona rossa
Provincia di Bolzano – Calabria – Campania – Lombardia – Piemonte – Toscana – Valle d’Aosta
Spostamenti
- E’ vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.
- Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.
- Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.
Centri sportivi e altri luoghi
- Restano chiusi cinema, teatri, piscine, palestre.
- Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP.
- Sono sospese le attività nei centri sportivi.
- Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.
I sintomi del Covid-19 e come si trasmette
I sintomi più comuni dell’infezione includono:
- febbre;
- tosse e difficoltà respiratorie;
- mal di gola.
Nei casi più gravi tali sintomi possono degenerare in polmonite, in una grave sindrome respiratoria acuta, insufficienza renale, causando in casi particolari la morte.
L’OMS e la comunità scientifica ad oggi ha rilevato che la maggior parte delle persone (circa l’80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 5 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Data la poca specificità dei sintomi dell’infezione da coronavirus è importante, al verificarsi degli stessi, informare immediatamente il proprio medico curante.
- Nel caso dei soggetti sintomatici, il periodo di tempo da considerare va da 48 ore prima della comparsa dei sintomi fino a 14 giorni dopo (o fino alla diagnosi e all’isolamento del caso).
- Nel caso invece dei soggetti asintomatici, il periodo di tempo da considerare va da 48 ore prima del momento della raccolta del campione, che ha portato alla conferma, fino a 14 giorni dopo (o fino alla diagnosi e all’isolamento del caso).
Il coronavirus si trasmette da una persona infetta a un’altra in modo simile ai virus dell’influenza stagionale, attraverso:
Contatti stretti interpersonali
- Mediante droplets, ovvero goccioline di secrezioni respiratorie (tossendo e starnutendo) e di saliva, prodotte dal soggetto infetto che possono entrare in contatto con le mucose orali o nasali di chi si trova a stretto contatto.
- Toccando o stringendo la mano contaminata da tali droplets e poi portarla a contatto con le mucose della bocca, naso e occhi.
Contatti con superfici infette
- Toccando oggetti o superfici contaminati dal virus e portando le mani (non ancora lavate) a contatto con la bocca, il naso o gli occhi.
In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Contatti stretti
La Circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020 n. 18584 ha indicato una serie di caratteristiche che permettono di definire il concetto di contatto stretto (esposizione ad alto rischio):
Una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19.
Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 (per esempio la stretta di mano).
Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati).
Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti.
Una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad es. aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso di Covid-19 in assenza di DPI idonei.
Una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto, entro due posti in qualsiasi direzione rispetto ad un caso Covid-19: sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
In caso di contatto stretto con un soggetto positivo al Covid-19, ci sono una serie di misure che la persona deve intraprendere al fine di ridurre il rischio per se stessa e per gli altri (soprattutto qualora risultasse anch’essa positiva). In caso di positività, il soggetto può essere asintomatico e sintomatico. In questi casi, come si può vedere dall’infografica, le azioni da mettere in atto possono differire.
Covid-19: le misure di prevenzione da adottare
E’ possibile in via generale ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le ordinarie norme comportamentali e accorgimenti di corretta prassi igienica, già messi in pratica nei luoghi di lavoro. Al riguardo si rammenta la necessità di:
Lavarsi spesso e a lungo le mani con acqua e sapone o utilizzare gel disinfettanti a base alcolica.
Starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso.
Evitare di toccare gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate.
Evitare contatti ravvicinati con persone che sono malate o che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) senza adottare opportune precauzioni.
Segnalare al proprio medico curante ogni eventuale sintomo sospetto.
Le responsabilità del datore di lavoro secondo l’Inail
Inail rende noto con la circolare n.13 del 3 aprile che i contagi da Covid-19, sviluppati nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, sono oggetto di tutela al pari degli infortuni sul lavoro. L’Inail chiarisce che il presupposto tecnico-giuridico è rappresentato dall’equivalenza tra:
- causa violenta, che si applica a tutti gli infortuni;
- causa virulenta, legata al nuovo Coronavirus.
Questa rappresenta una importante notizia per tutte le figure professionali più esposte al rischio di contrarre l’infezione. Inevitabilmente, i primi ad essere interessati dalla tutela dell’Inail sono gli operatori sanitari, i quali, come mostrano le cronache, sono fortemente esposti al contagio.
Altre figure professionali potenzialmente a rischio sono rappresentate da coloro che operano a stretto contatto con il pubblico, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, e gli operatori del trasporto infermi.
Proprio per la natura dell’attività svolta e per il rischio esposizione, a tali tipologie professionali si applica la rischiosità specifica.
E’ importante, però, sottolineare che la tutela assicurativa predisposta dall’Inail si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica.
Obbligo datore di lavoro
Il datore di lavoro, sia pubblico che privato, è obbligato a denunciare/comunicare l’infortunio quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.
Infortuni in itinere
Sono oggetto di tutela anche i casi di contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. In questo caso, comunque, per i lavoratori che devono svolgere la loro prestazione in presenza è necessario ricorrere al mezzo privato, al fine di evitare i mezzi pubblici in cui il rischio di contagio è maggiore.
Grave infortunio sul lavoro
In caso di decesso, i familiari possono accedere anche alla prestazione economica del fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail.
Gestione assicurativa
Gli eventi lesivi che derivano da infezioni da nuovo coronavirus nello svolgimento del lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell’Inail. Pertanto, tali eventi non possono essere computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.
In merito alle responsabilità civili e penali in cui potrebbe incorrere il Datore di lavoro qualora un suo dipendente sviluppasse l’infezione da Covid-19 nello svolgimento dell’attività professionale, Inail precisa con una nota pubblicata direttamente sul proprio portale che:
dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.
In altri termini, le responsabilità del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro devono essere rigorosamente accertate e i criteri da seguire sono differenti da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.
In sede penale:
- qualora fosse riconosciuto l’infortunio da parte dell’Istituto, questo non avrebbe alcun rilievo per sostenere l’accusa, dato il principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero.
In sede civile:
- vale lo stesso principio, considerando che è sempre necessario l’accertamento della colpa del datore di lavoro per aver causato l’evento dannoso.
Coronavirus
Le misure da attuare nei luoghi di lavoro
Le seguenti indicazioni sono presenti nel Protocollo, sottoscritto il 14 marzo 2020, di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute.
L’ultima versione del Protocollo è stata aggiornata il 24 aprile 2020.
Nel protocollo del 24 aprile, in linea con quanto già riportato nella precedente versione, si sottolinea che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione:
- si aggiunge però che “la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Informazione
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Nel protocollo del 24 aprile è stata introdotta una importante novità per quanto riguarda il tema dell’informazione:
- si indica infatti che “l’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”.
Modalità di ingresso in azienda
- Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).
Nel protocollo del 24 aprile, per quanto riguarda la rilevazione della temperatura corporea viene sempre lasciata la possibilità di effettuarla e non l’obbligo, ovviamente fatto salvo le diverse ordinanze regionali:
- la novità riguarda l’ingresso in azienda di lavoratori che si sono ammalati precedentemente di Covid-19 previa certificazione della negatività del tampone.
- Inoltre, qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro dovrà fornire la massima collaborazione.
Modalità di accesso dei fornitori esterni
- Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
- Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo.
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.
Nel protocollo del 24 aprile ci sono novità anche nella parte relativa alle “modalità di accesso dei fornitori esterni”, con particolare attenzione ai lavoratori terzi e alla collaborazione tra committenti e imprese appaltatrici:
- “in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone Covid-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti”.
Pulizia e sanificazione in azienda
- L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
- Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
- L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
Nel protocollo del 24 aprile, per quanto riguarda la sanificazione si indica che:
- “nelle aree geografiche più colpite o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.
Precauzioni igieniche personali
- E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
- E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
Dispositivi di protezione individuale
L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.
Per questi motivi:
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria;
- è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Nel protocollo del 24 aprile, viene indicato che sulle mascherine, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei:
- È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica.
Gestione spazi comuni
- L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
Organizzazione aziendale
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno:
- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza; nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- si potranno utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti, qualora l’utilizzo degli istituti non risulti sufficiente.
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
Gestione entrata e uscita dei dipendenti
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
- Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e riunioni
- Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
- Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).
Nel protocollo del 24 aprile, al fine poi di evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa:
- rispetto all’utilizzo di mezzi pubblici, si indica la necessità di incentivare forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
Gestione di una persona sintomatica in azienda
- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
- Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Nel protocollo del 24 aprile, per quanto riguarda il ruolo del Medico Competente:
- alla ripresa delle attività è opportuno che sia coinvolta tale figura per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19.
Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
- È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Per quanto riguarda la costituzione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, il Protocollo del 24 aprile aggiunge che:
- laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito “un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali”;
- potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, “comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19”.
Covid-19 e dipendenti pubblici
Il 3 aprile la PA e le OO.SS. hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la prevenzione dei dipendenti pubblici in relazione all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.
Il protocollo si inserisce all’interno delle diverse strategie di intervento finalizzate alla tutela del personale nello svolgimento dell’attività lavorativa e si richiama a quanto già sottoscritto il 14 marzo 2020 e alla circolare del 1° aprile 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione.
In particolare, nei due documenti precedenti si specifica che la modalità di lavoro ordinaria è il lavoro agile e che è fondamentale limitare al minimo la presenza del personale negli uffici.
Organizzazione del lavoro e degli uffici
Nel punto 2 si sottolinea la necessità di rimodulare l’organizzazione del lavoro e degli uffici al fine di ridurre la presenza del personale e dell’utenza. Tale riorganizzazione viene realizzata non soltanto attraverso il lavoro agile, ma anche attraverso:
- piani di turnazione o rotazione dei dipendenti;
- orari di ingresso e di uscita scaglionati, sia dei dipendenti che dell’eventuale utenza.
L’erogazione di servizi al pubblico, che non può essere effettuata ricorrendo ad altre soluzioni (lavoro agile, da remoto o con servizi informatici o telefonici), deve essere svolta con appuntamenti cadenzati e prevedendo che il personale sia dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalla normativa e secondo le disposizioni delle competenti autorità (punto 4).
Inoltre, nel punto 8 si specifica la necessità di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell’utenza.
Attività formativa in remoto
Una importante novità introdotta viene indicata dal punto 5 del protocollo. Infatti, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile e fermo restando l’eventuale ricorso alle ferie pregresse e ai congedi, le amministrazioni possono ricorrere, nelle modalità previste dai vigenti CCNL, al collocamento in attività di formazione in remoto utilizzando pacchetti formativi individuati dal datore di lavoro.
Caso di positività al Covid-19
Qualora si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di un eventuale cittadino/utente che abbia avuto recente accesso agli spazi di un’amministrazione, si procede alla chiusura della stessa amministrazione per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati (punto 9).
Covid-19 e impianti di ventilazione/climatizzazione
L’ISS – Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un rapporto che contiene “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2.”
Il documento fornisce indicazioni chiare sui ricambi d’aria e sugli altri parametri degli impianti. In sintesi, il ricircolo è sostanzialmente bandito dagli impianti centralizzati.
Inoltre, vengono riportate alcune spiegazioni sulle modalità di trasmissione del contagio che rappresentano una summa delle più avanzate ricerche finora condotte sull’argomento.
Covid-19: il contagio può avvenire tramite aerosol
A differenza degli altri rapporti pubblicati finora, è presente un’apertura in merito alla possibilità che il contagio possa avvenire non soltanto mediante droplet, ma anche tramite aerosol.
Infatti l’attività respiratoria comporta l’emissione di particelle di dimensioni variabili, con una distribuzione che dipende dalle condizioni di emissione. Poiché la probabilità che una gocciolina contenga vironi è proporzionata al suo volume, ne deriva che in aria il SARS-CoV-2 è veicolato attraverso “large droplet” che ricadono rapidamente al suolo.
Una parte delle unità virali, però, può essere emessa attraverso “medium e small droplet” che, per le loro dimensioni, possono persistere in aria per un tempo prolungato, formando aerosol di droplet nuclei.
In sostanza, la ventilazione impatta principalmente su questi ultimi.
Gestione degli impianti
Le raccomandazioni operative per la gestione degli impianti vengono definite sulla base di una matrice di rischio fondata:
- su criteri epidemiologici correlati allo stato di diffusività tra la popolazione del virus (Rt) in una data Regione;
- sulla tipologia di occupanti gli ambienti climatizzati in riferimento al DM Salute 30/04/20.
In funzione del valore restituito dalla matrice, vengono definite le raccomandazioni operative da applicare in ambienti non sanitari né ospedalieri.
Ricambi d’aria, temperatura e umidità degli ambienti
Nel rapporto viene riportato il numero di ricambi d’aria necessari per garantire una rimozione efficiente pari al 99,9% delle particelle. In caso, ad esempio, di una rimozione rapida, effettuata in 20 minuti, è opportuno garantire un ricambio minimo di 20 vol/h.
Per quanto riguarda invece le impostazioni di temperatura e umidità in ambiente, l’ISS raccomanda, al fine di garantire il benessere termoigrometrico, di mantenere in ambiente un’umidità relativa prossima al 60%:
- negli impianti con UTA, nel funzionamento estivo, ciò richiede un incremento della temperatura a valle della batteria di raffreddamento;
- negli impianti a ventilconvettori (fan-coil), nel funzionamento estivo, in assenza di un impianto d’aria primaria, ciò può essere realizzato aumentando la temperatura di mandata delle centrale frigorifera. In genere è opportuno un incremento della temperatura di mandata dell’acqua refrigerata tra 2 e 4 °C.
Inoltre, la temperatura in ambiente dovrà essere regolata considerando non soltanto il comfort abituale, ma anche la necessità di mitigare lo stress addizionale causato dall’utilizzo continuo dei DPI respiratori. Ciò può richiedere di ridurre la temperatura dell’aria ambiente fino a 2 °C.
Nel caso, invece, della ventilazione naturale, è fondamentale mantenere chiuse le porte interne all’edificio al fine di limitare la diffusione tra ambienti adiacenti.
Infine, viene ricordato come, oltre agli impianti di ventilazione e climatizzazione, anche i dispositivi personali di raffrescamento quali i ventilatori da tavolo, i ventilatori a pala da soffitto e persino i ventagli, determinino la formazione di getti d’aria nell’ambiente, con velocità superiori a 1 m/s.
Tali getti d’aria possono interagire con le emissioni dovute alla presenza in ambiente di un soggetto positivo al SARS-CoV-2. Tali apparecchi e dispositivi non devono essere utilizzati nell’ambito di strutture ospedaliere o sanitarie.
Scenari di rischio ed esposizione dei lavoratori
In base alla caratterizzazione della popolazione dei lavoratori potenzialmente esposti in relazione alle attività svolte e ai diversi scenari di rischio, è possibile definire 4 scenari di rischio associati a differenti contesti geografici:
Scenario 1
Aree in cui non sono noti o sono presenti rari casi di contagio di prima generazione (importati) o di seconda generazione (autoctoni) circoscritti con link epidemiologico conosciuto e sistema sanitario non critico.
Scenario 2
Aree in cui sono presenti focolai di infezione localizzati e casi di seconda generazione, il cui sistema sanitario è efficiente/non sotto pressione.
Scenario 3
Aree in cui sono presenti focolai di infezione indistinti/diffusi su tutto il territorio nazionale/Paese e sistema sanitario sotto pressione (es. Italia).
Scenario 4
Aree in cui sono presenti focolai di infezione indistinti/diffusi su tutto il territorio nazionale/Paese e sistema sanitario in crisi (es. Cina inizio epidemia).
Le attività svolte dai lavoratori sono quindi riclassificate in 4 macro-tipologie in funzione della probabilità di contagio rispetto alla popolazione:
Attività con esposizione analoga a quella della “popolazione”
Attività (non sanitarie) senza o con limitato contatto con pubblico/utenti esterni (es. attività di ufficio, magazzinaggio, etc.).
Attività a “rischio generico aggravato”
Attività non sanitarie che comportano interazione diretta e/o stretta vicinanza con volumi significativi di soggetti (es. guide musei, addetti front office, insegnanti, commessi in esercizi commerciali etc.).
Attività in trasferta
Sul territorio Nazionale e Estero.
Attività sanitarie e di assistenza socio sanitaria, attività di Protezione Civile
Per definire invece il livello di rischio associato all’esposizione dei lavoratori, occorre rapportare la macrotipologia di attività allo scenario di esposizione come indicato nella matrice che segue.
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