Ora è ufficiale. E’ stato convertito in legge il 14 dicembre 2021 il Decreto Fiscale n. 146 che definisce e specifica le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Il Decreto, che introduce importanti modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08), si inserisce all’interno di una strategia di intervento da parte del Governo volta ad:
ampliare e rafforzare il processo di controllo delle regolarità delle organizzazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attuando al tempo stesso una semplificazione delle attività di vigilanza;
inasprire il pacchetto di sanzioni previste nei confronti di quelle imprese che si rendessero protagoniste di evidenti violazioni delle norme in materia.
La conversione in legge del Decreto Fiscale del 21 ottobre 2021 ha apportato fondamentali novità al Testo Unico sulla sicurezza soprattutto nel campo della formazione e dell’addestramento.
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La novità probabilmente più interessante è quella che coinvolge il Datore di Lavoro e la sua formazione obbligatoria.
Infatti, nel nuovo comma 7 dell’art. 37 tale figura è equiparata a quella dei dirigenti e dei preposti per quanto riguarda l’obbligo di ricevere, in funzione dei compiti svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
Con le modifiche ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, la Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2022 è chiamata ad adottare l’accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione.
Tale misura consente di:
Un’ulteriore novità da valutare con molta attenzione coinvolge direttamente l’attività di addestramento. Infatti il comma 5 dell’art. 37, che finora si limitava ad indicare che l’addestramento fosse effettuato “da una persona esperta e sul luogo di lavoro”, è oggetto ora di un importante ampliamento.
In pratica, l’addestramento è definito al pari di:
Il Decreto Fiscale convertito ha un impatto non indifferente anche sulla figura del Preposto (comma 7-ter, art. 37), per il quale è richiesta la formazione con modalità in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale.
L’attività formativa è comunque richiesta in tutti i casi in cui sia resa necessaria a causa dell’evoluzione dei rischi già presenti o per l’insorgenza di nuovi rischi.
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Uno dei punti più rilevanti del Decreto fiscale in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda il tentativo di limitare la presenza del lavoro irregolare nelle imprese.
Il chiaro obiettivo della misura è contrastare un fenomeno che, quando presente, può contribuire insieme ad altri fattori all’incremento dei casi di incidenti sul lavoro.
Il Decreto infatti stabilisce la sospensione per quelle organizzazioni all’interno delle quali gli ispettori del lavoro abbiano rilevato la presenza, al momento del controllo, di almeno il 10% dei lavoratori rispetto ai quali l’impresa non abbia attuato alcuna preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
In precedenza, la percentuale che avviava un procedimento di sospensione era del 20%.
Mancata
sospensione
La sospensione non ha luogo se il lavoratore trovato irregolare è l’unico occupato dall’impresa (art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008).
Rapporto con
la PA
L’organizzazione sospesa non può avere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
L’accertamento di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina, come illustrato dal nuovo Decreto, la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.
La ripresa delle attività è consentita soltanto dopo che siano state ripristinate le regolari condizioni di lavoro e sia stata pagata una somma aggiuntiva di un importo variabile a seconda delle violazioni.
Il Decreto fiscale amplia la portata degli interventi sospensivi, individuando direttamente all’interno del nuovo Allegato I del D.Lgs. 81/08 le violazioni che espongono a:
Un’ulteriore modifica, in questo senso, riguarda anche l’esercizio del potere di revoca del provvedimento di sospensione, che coinvolge direttamente l’art. 14 e in particolare i commi 9-10 del D.Lgs. 81/2008.
Infatti il provvedimento di sospensione può essere revocato, su istanza dello stesso imprenditore colpito dal procedimento, qualora:
siano regolarizzati i lavoratori rispetto ai quali non sia stata fornita la documentazione obbligatoria richiesta, e per i quali inoltre non siano stati rispettati gli adempimenti in materia di salute e sicurezza
sia accertato il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nel caso le violazioni abbiano riguardato le attività di salute e sicurezza sul lavoro
siano oggetto di rimozione le conseguenze pericolose delle violazioni di sicurezza riscontrate
Uno dei fattori più rilevanti introdotti in materia di sospensioni e violazioni è rappresentato dal riconoscimento agli Ispettori del Lavoro di un potere generalizzato di intervento in materia prevenzionistica.
L’INL, infatti, “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”. In concreto, quindi, le competenze di coordinamento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in ambito salute e sicurezza vengono ampliate ed estese.
Inoltre, all’art. 8 del D.Lgs. 81/2008 viene introdotta un’importante modifica al SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, che definisce in modo più puntuale un’attività di programmazione e valutazione delle attività di vigilanza ai fini di un coordinamento statistico nazionale, regionale e locale.
In questo senso, gli organi di vigilanza “sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’Inail dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati”.
Proprio l’attività di vigilanza è stato oggetto di una importante modifica da parte del Decreto fiscale (art. 13, D.Lgs. 81/2008).
Quello che emerge, infatti, è un intervento legislativo significativo che spinge in direzione di una maggiore condivisione delle competenze e un potenziamento delle stesse in materia di vigilanza della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tra le ASL regionali e l’Ispettorato del lavoro.
Infine, il Decreto Fiscale ora convertito attribuisce una nuova rilevanza alla figura del preposto (soprattutto attraverso i cambiamenti introdotti agli artt. 18, 19 e 37 del D.Lgs. 81/2008), che acquisisce sempre più centralità nelle attività di prevenzione.
Obblighi
Una prima, importante, modifica riguarda direttamente i compiti del preposto (lettera a dell’art. 19), che nell’attività di sovraintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro d’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, non potrà limitarsi ad informare i propri superiori in caso di persistenza della inosservanza.
Sarà chiamato, invece, ad intervenire con l’obiettivo di modificare il comportamento non conforme, interrompendo l’attività del lavoratore e informando i superiori diretti qualora le disposizioni impartite non fossero rispettate.
Introduzione del comma 1 b-bis):
“Il Datore di Lavoro […] e i Dirigenti […] devono: […] individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Sostituzione del comma 1 lettera a) e introduzione della lettera f-bis). Si riporta di seguito il testo completo del comma 1 (le parti sottolineate riportano le modifiche ex Legge 215/2021):
[…] I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo (Entro il 30 giugno 2022 verrà emanato un nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, in cui verranno individuate le durate, contenuti minimi, modalità della formazione, modalità di verifica finale di apprendimento e dell’efficacia);
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Non conformità
Il Decreto Fiscale, inoltre, fornisce al preposto ulteriore rilevanza nel processo di prevenzione (comma 1, f-bis, art. 19), chiarendo che questi dovrà:
Appalto o subappalto
Infine, attraverso l’introduzione del comma 8 bis (art. 26 del D.Lgs. 81/2008), il Decreto Fiscale convertito specifica che, nelle situazioni di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori dovranno indicare con chiarezza al committente il personale chiamato a svolgere la funzione di preposto.
Qualora non si rispettino gli obblighi indicati, i Datori di Lavoro Appaltatori e Subappaltatori sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
A questo punto, come deve comportarsi l’azienda?
Nel caso in cui l’ente o l’azienda si configuri come appaltatore e/o subappaltatore: comunicare formalmente al Committente il nominativo del proprio lavoratore avente funzioni di preposto nell’ambito dello specifico appalto.
Nel caso in cui l’ente o l’azienda si configuri come Committente: richiedere formalmente agli Appaltatori e Subappaltatori il nominativo del loro lavoratore avente funzioni di preposto nell’ambito dello specifico appalto.
Leggi la nostra presentazione del nuovo Decreto Fiscale
in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.
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